Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Febbraio 2012
 
   
  INCOSTITUZIONALITAŽ DELLA LEGGE NAZIONALE ŽTASSA SULLE DISGRAZIEŽ: LE MOTIVAZIONI PRINCIPALI DELLA SENTENZA..

 
   
  Ancona, 20 Febbraio 2012 - La decisione di aprire un conflitto costituzionale da parte del Governo Regionale delle Marche, presentando ricorso alla Corte Costituzionale sul decreto Milleproroghe nella parte in cui si imponeva alle Regioni di deliberare aumenti fino al massimo consentito dei tributi di competenza in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, era nata in seguito allŽalluvione del marzo scorso che aveva duramente colpito il territorio regionale. La delibera di ricorso era stata approvata dal Governo Regionale il 19.4.2011, con n583. La cosiddetta Žtassa sulle disgrazieŽ imposta dal governo nazionale e votata dal Parlamento stabiliva che per sostenere le spese conseguenti all``emergenza, le Regioni dovessero intervenire, in maniera progressiva, con manovre di bilancio, aumentando, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione tributi, addizionali, aliquote ed elevando l``accisa sulla benzina fino a un massimo di cinque centesimi per litro ulteriori rispetto alla misura massima attualmente consentita. Le motivazioni della sentenza rilevate dalla Corte Costituzionale accolgono le argomentazioni avanzate dal Governo regionale nella propria deliberazione. Di seguito si riportano le principali motivazioni indicate del dispositivo della sentenza per dichiarare lŽillegittimita` costituzionale dellŽarticolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge 10/2011: - Le questioni sollevate in riferimento allŽart. 119, commi primo, quarto e quinto sono fondate. - In relazione al primo comma dellŽart. 119 Cost., si deve osservare che le norme impugnate, in quanto impongono alle Regioni di deliberare gli aumenti fiscali in esse indicati per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ledono lŽautonomia di entrata delle stesse. Parimenti, le suddette norme ledono lŽautonomia di spesa, poiche` obbligano le Regioni ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per lŽesercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente. - Risulta violato altresi` il quarto comma dellŽart. 119 Cost., sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiche` lo Stato, pur trattenendo per se` le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse. - Peraltro, lŽobbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si e` verificato lŽevento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore. Ne` vale obiettare Ž come ha fatto la difesa statale Ž che i soggetti danneggiati non verrebbero coinvolti nellŽaumento della pressione fiscale, in quanto per gli stessi e` sospeso o differito ogni adempimento o versamento, ai sensi dellŽart. 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992. Se infatti gli adempimenti ed i versamenti sono sospesi o differiti, le obbligazioni cui si riferiscono rimangono valide e vincolanti; tra queste rientrano gli aumenti tributari previsti dalle norme impugnate, che, scaduti i termini di sospensione o di differimento, finirebbero per gravare, pro quota, anche sulle popolazioni colpite dalla catastrofe, le quali dalle istituzioni riceverebbero in tal modo una risposta non coerente con il dovere di solidarieta` di cui allŽart. 2 Cost. - Le norme censurate contraddicono inoltre la ratio del quinto comma dellŽart. 119 Cost.: le stesse, anziche` prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (quali sono quelli derivanti dalla necessita` di fronteggiare gli effetti sulle popolazioni e sul territorio di eventi calamitosi improvvisi ed imprevedibili), al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attivita` statali. - La previsione contenuta nel comma 5-quater, secondo cui «il Presidente della regione interessata» e` autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali ivi previsti, si pone in contrasto con lŽart. 23 Cost., in quanto viola la riserva di legge in materia tributaria, e con lŽart. 123 Cost., poiche` lede lŽautonomia statutaria regionale nellŽindividuare con norma statale lŽorgano della Regione titolare di determinate funzioni (ex plurimis, sentenze n. 201 del 2008, n. 387 del 2007).  
   
 

<<BACK