Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Febbraio 2012
 
   
  GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ITALIANA: BASILICATANET NON HA VIOLATO PAR CONDICIO - SENTENZA TAR DEL LAZIO

 
   
  Il Tribunale dà ragione alla Regione Basilicata e annulla la decisione assunta dall’Agcom su segnalazione dello Csail. L’autorità dovrà versare alla Regione anche le spese di giudizio Agril Tar del Lazio ha annullato la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che a seguito di un ricorso presentato da Filippo Massaro dello Csail aveva ordinato la pubblicazione su Basilicatanet di “un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza della dichiarazione del Presidente della Regione ivi pubblicato in tata 1 giugno 2011” alle norme sulla par condicio. La sentenza è stata adottata a seguito di ricorso presentato dall’Ufficio Legale della stessa Regione, (nelle persone del responsabile dell’Ufficio Legale, avv. Pasquale Golia e di altri due avvocati dell’Ufficio, Maurizio Brancati e Valerio di Giacomo) che evidenziava non solo come la decisione fosse stata assunta in assenza di contraddittorio con la Regione stessa (la norma prevede che debbano essere “contestati i fatti, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni), ma come la pubblicazione contestata non sia avvenuta sul sito istituzionale della Regione (www.Regione.basilicata.it) ma sul portale territoriale (www.Basilicatanet.it), così distinti dal 22 luglio del 2010. La dichiarazione del Presidente della Regione, Vito De Filippo, riguardava la decisione con cui la Corte di Cassazione aveva decretato l’ammissibilità del referendum sul Nucleare accanto ad altri quesiti quali quelli sull’acqua pubblica, al pari di altre dichiarazione sullo stesso tema di altri soggetti politici. Per il Tar, nel procedimento originato dalla segnalazione Csail, è stata “completamente omessa la prescritta e doverosa contestazione dei fatti” necessaria per garantire il “diritto di partecipazione e di difesa delle parti coinvolte”. Il Tar, pur non entrando nel merito della questione, avendo proceduto all’annullamento del provvedimento Agcom per motivi procedurali, evidenzia come “lo stesso Corecom che ha condotto l’istruttoria ha ritenuto che, nella fattispecie, non si fosse travalicato il limite imposto dalla regolamentazione di riferimento”. Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha anche condannato l’Agcom al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Basilicata  
   
 

<<BACK