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Notiziario Marketpress di
Lunedì 05 Marzo 2012 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: DOMANDA DI MARCHIO COMUNITARIO DENOMINATIVO SERVO SUO SENTENZA NELLA CAUSA T-525/10, AZIENDA AGRICOLA COLSALIZ/ UAMI
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Nel 2007 l´Azienda Agricola Colsaliz ha chiesto la registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami), ai sensi del regolamento n. 40/94, per il segno denominativo Servo Suo, con riferimento ai prodotti «Bevande alcoliche (tranne le birre)» (classe 33 dell’accordo di Nizza del 1957). La Weinkellerei Lenz Moser Ag si è opposta alla registrazione facendo valere registrazioni anteriori, in particolare quella del marchio comunitario denominativo Servus, sempre per prodotti della classe 33. Nel 2009, la divisione di opposizione dell´Uami ha accolto l’opposizione e la decisione è stata confermata nel 2010 dalla seconda commissione di ricorso dell’Uami, che ha respinto integralmente il ricorso dell´Azienda Colsaliz. Essa ha ritenuto, in primo luogo, che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore fossero identici a quelli oggetto del marchio richiesto, che i segni in conflitto presentavano una somiglianza di grado medio sotto il profilo visivo e fonetico ed erano identici sotto il profilo concettuale per il pubblico italiano. Di conseguenza, ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Con il suo ricorso dinanzi al Tue, la Colsaliz ha fatto valere che la commissione di ricorso avrebbe, ingiustamente rilevato il rischio di confusione tra marchi effettuando una valutazione errata della loro somiglianza visiva, fonetica e concettuale - e avrebbe erroneamente concluso per l’identità dei prodotti. Il Tribunale, con la sua sentenza odierna, osserva che, dato che i prodotti oggetto della domanda di registrazione sono destinati al largo consumo, occorre dichiarare che il pubblico di riferimento è composto da consumatori medi, che al momento di acquistare tali prodotti dimostrano un livello di attenzione medio. Secondo costante giurisprudenza, qualora i prodotti oggetto del marchio anteriore includano i prodotti di cui alla domanda di marchio, tali prodotti sono considerati identici. Nella fattispecie, i prodotti designati dal marchio richiesto, ossia le «bevande alcoliche (tranne le birre)», sono inclusi nell’elenco dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, ossia le «bevande alcoliche (tranne le birre) vini, spumanti». Pertanto, i prodotti devono essere considerati identici. Per quanto riguarda il raffronto visivo tra i segni, il Tue constata, in primo luogo, che la circostanza che l’elemento «serv» sia presente nei due marchi costituisce un fattore di somiglianza particolarmente importante e la presenza di due lettere e di una parola in più nel marchio richiesto, nonché l’assenza della vocale «o» nel marchio anteriore non sono sufficienti a confutare la somiglianza visiva media tra i segni. Per quanto riguarda la somiglianza fonetica, il fatto che il numero di sillabe sia differente non può di per sé essere sufficiente ad escludere la somiglianza tra i segni, che dev’essere valutata sulla base dell’impressione complessiva prodotta dalla loro pronuncia completa. Per quanto riguarda la somiglianza concettuale, la commissione di ricorso ha concluso per una probabile confusione concettuale soltanto con riferimento all’Italia, nei limiti in cui «servus» è una parola latina che significa «servo» e può essere compresa dal pubblico italiano e in Spagna, dove la parola «siervo», che significa «servo», si avvicina alla prima parola del marchio richiesto «servo», e dove la popolazione sarebbe parimenti in grado di comprendere il significato della parola latina «servus». Il Tue ricorda che la registrazione di un marchio comunitario va negata quando esiste un impedimento relativo anche in una parte soltanto del territorio di riferimento. In conclusione, il Tue dichiara che, tenuto conto dell’identità dei prodotti e della somiglianza di grado medio tra i marchi in conflitto, nonché dell’interdipendenza tra i fattori che devono essere presi in considerazione nella valutazione complessiva del rischio di confusione, sussiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Il Tribunale respinge quindi il ricorso |
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