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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Marzo 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CONFERMATA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE CONGELA I CAPITALI DELLA MELLI BANK

 
   
  La Corte respinge l’impugnazione della sentenza del Tribunale che ha confermato l’inclusione di questa filiale britannica della Melli Bank Iran nell’elenco degli enti partecipanti alla proliferazione nucleare. La Melli Bank è una società per azioni britannica, autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Authority (autorità britannica per i servizi finanziari). Essa è interamente detenuta dalla Bank Melli Iran («Bmi»), una banca iraniana controllata dallo Stato iraniano. Al fine di attuare una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu nell’ambito delle misure adottate nei confronti dell’Iran per impedire la proliferazione nucleare, nel 2007 il Consiglio ha adottato un regolamento che prevede il congelamento dei capitali degli enti designati dal Consiglio di sicurezza e di quelli riconosciuti dal Consiglio dell’Ue quali partecipanti alla proliferazione nucleare, nonché il congelamento dei capitali degli enti da essi posseduti o controllati. Gli enti interessati sono elencati in un allegato al regolamento. Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato una decisione secondo cui la Bmi e le sue controllate, ivi compresa la Melli Bank, sono state inserite in tale elenco con conseguente congelamento dei loro capitali. Il Consiglio ha dichiarato che la Bmi «fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività» e che «funge da facilitatore per le attività sensibili dell’Iran». La Melli Bank ha proposto un ricorso di annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale. Con sentenza del 19 luglio 2009 il Tribunale ha respinto tale ricorso, confermando la decisione di congelare i capitali. La Melli Bank ha quindi proposto la presente impugnazione avverso tale sentenza del Tribunale. Con la sua sentenza odierna la Corte respinge tale impugnazione, ritenendo che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto tali da comportare l’annullamento della sua sentenza. In tal senso, la Corte statuisce anzitutto che il Tribunale non ha commesso errori nel ritenere che il diritto dell’Unione imponesse al Consiglio di congelare i capitali di un ente «posseduto o controllato» da un ente riconosciuto quale partecipante alla proliferazione nucleare. Pertanto, il congelamento dei capitali della Melli Bank – posseduta al 100% dalla Bmi, ente riconosciuto quale partecipante alla proliferazione nucleare – non doveva essere motivato dal fatto che la Melli Bank partecipasse essa stessa a tale proliferazione. Inoltre, a parere della Corte, il Tribunale ha giustamente ritenuto che il congelamento dei capitali della Melli Bank fosse conforme al principio di proporzionalità, in quanto appropriato e necessario al raggiungimento del legittimo obiettivo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. In tal senso, qualora i capitali di un ente riconosciuto quale partecipante alla proliferazione nucleare siano congelati, esiste un rischio non trascurabile che questo eserciti una pressione sugli enti da esso posseduti o controllati al fine di eludere l’effetto delle misure che lo riguardano. Alla luce di ciò, il congelamento dei capitali degli enti posseduti o controllati da un ente partecipante alla proliferazione nucleare è necessario ed appropriato al fine di garantire l’efficacia delle misure adottate nei confronti di quest’ultimo e di assicurare che tali misure non vengano eluse. La Corte conferma parimenti la conclusione del Tribunale secondo cui non esistono misure alternative adatte per raggiungere lo stesso obiettivo. Allo stesso modo, data la fondamentale importanza del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, le restrizioni alla libertà di esercitare un’attività economica nonché al diritto di proprietà di un istituto bancario, causate dalle misure di congelamento dei capitali, non erano sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti. La Corte ha inoltre statuito che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che la motivazione della decisione controversa fosse sufficiente in rapporto al diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione della Melli Bank è respinta. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 13 marzo 2012, Sentenza nella causa C-380/09 P, Melli Bank plc / Consiglio)  
   
 

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