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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Marzo 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LE SANZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO NEI CONFRONTI DI UN PAESE TERZO NON POSSONO ESSERE APPLICATE A PERSONE FISICHE PER IL SOLO FATTO DEL LORO LEGAME FAMILIARE CON PERSONE COLLEGATE AI DIRIGENTI DI TALE PAESE

 
   
  La Corte annulla il regolamento europeo che impone il congelamento dei capitali del sig. Pye Phyo Tay Za, nella parte in cui riguarda quest’ultimo. In considerazione dell’assenza di progressi verso la democratizzazione e per il persistere delle violazioni dei diritti umani in Birmania/myanmar, il Consiglio ha adottato, a partire dal 1996, una serie di misure restrittive nei confronti di tale paese. Le misure in questione sono state regolarmente prorogate ed intensificate. Esse, in particolare, impongono il congelamento dei capitali appartenenti ai membri del governo del Myanmar e delle persone ed entità ad essi collegate, i cui nomi figurano in un elenco predisposto dal Consiglio. Il sig. Pye Phyo Tay Za è stato iscritto in tale elenco a titolo di persona che beneficia delle politiche economiche del governo; il suo nome era corredato dell’informazione «Figlio di Tay Za» ed il nome di suo padre era a sua volta accompagnato dall’informazione «Direttore generale, Htoo Trading Co; Htoo Construction Co.». Nel mese di maggio 2008, il sig. Pye Phyo Tay Za ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento del regolamento europeo il cui elenco riportato in allegato conteneva il suo nome. Con sentenza del 19 maggio 2010, il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarando, in particolare, che si poteva presumere che i familiari dei dirigenti di imprese traevano profitto dalla funzione svolta da tali dirigenti, così da beneficiare a loro volta delle politiche economiche del governo. Il Tribunale ha altresì affermato che detta presunzione poteva essere confutata qualora il sig. Pye Phyo Tay Za fosse riuscito a dimostrare di non aver alcun legame stretto con il dirigente appartenente alla sua famiglia (57). Il sig. Pye Phyo Tay Za ha allora proposto la presente impugnazione avverso tale sentenza. Nella fattispecie, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle condizioni alle quali un regime di sanzioni attuato dal Consiglio, nei confronti di un paese terzo, può riguardare le persone fisiche e sul grado d’intensità del legame che deve esistere tra queste persone ed il regime dirigente. Nella sentenza, la Corte si richiama alla sua giurisprudenza secondo la quale le misure restrittive nei confronti di un paese terzo possono riguardare unicamente, per quanto attiene alle persone fisiche, i dirigenti di tale paese e le persone ad essi collegate (53, 63). In tal senso, dichiarando che misure restrittive siffatte non potevano riguardare persone collegate a tale paese «ad altro titolo», la Corte ha inteso limitare le categorie di persone fisiche che possono essere colpite da misure restrittive mirate a quelle aventi un collegamento con il paese terzo in questione che s’impone con ogni evidenza, vale a dire ai dirigenti dei paesi terzi e agli individui che sono collegati a tali dirigenti (69). Pertanto, l’applicazione di misure siffatte alle persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con persone collegate ai dirigenti del paese terzo interessato ed indipendentemente dalla loro personale condotta è contraria al diritto dell’Unione (66). Infatti, non è agevole stabilire un legame, neppure indiretto, tra, da un lato, l’assenza di progressi verso la democratizzazione e la persistenza delle violazioni dei diritti umani in Myanmar, che rappresentano una delle ragioni che hanno condotto all’adozione delle misure restrittive, e, dall’altro, la condotta dei familiari dei dirigenti di imprese, la quale, di per sé, non sia stata oggetto di alcuna censura (67). Di conseguenza, una misura di congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti al sig. Pye Phyo Tay Za poteva essere adottata unicamente in presenza di elementi precisi e concreti idonei a dimostrare che egli beneficiava delle politiche economiche dei dirigenti del Myanmar (70). Da tali considerazioni risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che si poteva presumere che i familiari dei dirigenti di imprese traggono profitto dalla funzione svolta da questi ultimi, così da beneficiare a loro volta delle politiche economiche del governo e che, di conseguenza, esiste un legame sufficiente tra il sig. Pye Phyo Tay Za ed il regime militare del Myanmar (71). La Corte ha quindi annullato la sentenza del Tribunale e le disposizioni del regolamento controverso che riguardano il sig. Pye Phyo Tay Za. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 13 marzo 2012, sentenza nella causa C‑376/10 P, Pye Phyo Tay Za / Consiglio)  
   
 

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