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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Marzo 2012
 
   
  CAMPOBASSO: MEDIAZIONE, ANCHE IN MATERIA CONDOMINIALE E ASSICURATIVA

 
   
  Dal 20 marzo 2012 la mediazione diventa obbligatoria anche per le liti fra condomini e per gli incidenti stradali. Ciò significa che non è più possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti se prima non è stato eseguito il tentativo di mediazione anche in materia condominiale e di sinistri stradali. Materie, queste, che si aggiungono agli altri casi di obbligatorietà della mediazione, quali diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa. L’organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Campobasso ricorda che l’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria è, secondo il decreto legislativo 28/2010, condizione di procedibilità della domanda dinanzi al giudice. Pertanto, se la causa inizia senza passare per la mediazione, l’avvocato della controparte potrà eccepirne l’improcedibilità. Addirittura potrà essere lo stesso giudice, nella prima udienza, a rilevare che è stato saltato un passaggio, pur non essendoci eccezioni di parte. Se, invece, la mediazione è già iniziata ma non si è conclusa, il giudice deve fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi, fissato dalla legge per la conclusione della mediazione. Inoltre, anche in sede di giudizio di appello, il giudice può invitare le stesse a procedere alla mediazione. Infine, lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Pertanto, se si vuole vedere soddisfatto un proprio diritto in tempi brevi e con costi certi conviene mediare, anche perché il giudice condanna la parte costituita in giudizio, che non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. E l’assenza è punita anche con una sanzione processuale, poiché dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Inoltre, se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa. Molteplici, in sintesi, i vantaggi della mediazione: celerità – un procedimento dura in media 60 giorni – professionalità – il mediatore è un esperto in possesso dei requisiti professionali e morali - e soprattutto economicità – le spese del procedimento sono certe, contenute rispetto alla giustizia ordinaria e, se si partecipa al procedimento e si accetta la proposta, si evita di dover pagare somme corrispondenti al contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, sono previsti diversi benefici fiscali sugli atti del procedimento di mediazione. Dunque, mediare conviene! Per maggiori informazioni, consultare il sito camerale oppure rivolgersi alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione n. 92 della Camera di Commercio di Campobasso, tel. 08744711, e-mail: mediazione@cb.Camcom.it    
   
 

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