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Notiziario Marketpress di Martedì 30 Gennaio 2007
 
   
  VERSO UNO STATUTO EUROPEO DELLE PMI

 
   
   Strasburgo, 30 gennaio 2007 - Una relazione all´esame dell´Aula sollecita la definizione di uno statuto della società privata europea (Spe), soprattutto per agevolare le piccole e medie imprese europee nelle loro attività transfrontaliere. I deputati formulano una serie di raccomandazioni che riguardano, tra le altre cose, la strutturazione della forma societaria, il capitale iniziale, l´organizzazione e le responsabilità degli amministratori. A loro parere, alle Spe dovrebbe applicarsi in via esclusiva la normativa Ue. L’esigenza di uno statuto della società privata europea è stata di recente espressa in occasione di un’audizione della commissione giuridica del Parlamento, che ha avuto luogo il 22 giugno 2006. Secondo i deputati, questo statuto potrebbe infatti offrire alle piccole e medie imprese europee una forma giuridica societaria capace di agevolare le loro attività transfrontaliere. Partendo da questa premessa, la relazione di Klaus-heiner Lehne (Ppe/de, De) chiede alla Commissione europea di sottoporre al Parlamento, nel corso del 2007, una proposta legislativa sullo statuto della Spe che sia in linea con una serie di raccomandazioni indicate dai deputati. La relazione puntualizza che, mentre la società europea per azioni (Se) interessa il segmento delle grandi società di capitali, la Spe si rivolge alle piccole e medie imprese. Secondo i deputati la fase di elaborazione della statuto della Se si è rivelata lunga e complicata, e il mercato non ha ancora adottato tale modello quale forma giuridica per le società per azioni. A loro parere, uno dei motivi di tale situazione è che la Se non rappresenta una forma giuridica unitaria a livello europeo, ma i molteplici rinvii al diritto nazionale l’hanno resa «un’opera incompiuta, aumentando l’incertezza giuridica e determinando ripercussioni negative sui costi». Lo statuto della Spe, secondo i deputati, dovrebbe evitare tali inconvenienti. In merito alla strutturazione della forma societaria, i deputati ritengono che lo statuto della Spe dovrebbe «contenere il più possibile norme comunitarie, rinunciare a riferimenti alle legislazioni nazionali ed essere pertanto ideato come uno statuto uniforme ed organico». Raccomandano, quindi, che alla Spe siano applicate, «in via esclusiva», le disposizioni di diritto societario previste dal regolamento sullo statuto della Spe, sottraendo i settori di diritto societario disciplinati in tale regolamento dalla sfera normativa degli Stati membri. Ciò - specificano i deputati - vale in particolare per la natura giuridica, la capacità giuridica e la capacità d´agire, la costituzione, la trasformazione e lo scioglimento, la denominazione o la ragione sociale e per quanto riguarda la governance in generale. Riguardo alle modalità di costituzione, i deputati ritengono che la Spe dovrebbe poter essere creata ex-novo, o a partire da una società esistente, o a seguito di una fusione tra società o ancora nell´ambito di una società sussidiaria comune. Inoltre - continua il testo - la società privata europea dovrebbe poter essere trasformata in società europea. Il capitale iniziale della Spe, inoltre, dovrebbe essere ripartito in quote, con un determinato valore nominale, mentre il capitale minimo dovrebbe essere pari a 10. 000 euro. E´ anche precisato che tale capitale minimo, determinando l´entità della responsabilità dei soci, non deve essere necessariamente versato. I deputati propongono poi che la Spe abbia almeno un amministratore e che gli amministratori vengano nominati con decisione dei soci o nell´Atto costitutivo. Su di essi, inoltre, non deve gravare alcuna interdizione emessa da un tribunale o da un´autorità amministrativa di uno Stato membro all´assunzione di questa funzione. L´amministratore o gli amministratori, è anche raccomandato, devono essere responsabili singolarmente o come debitori solidali nei confronti della società, di tutti gli atti contrari alle disposizioni di diritto civile o penale applicabili alla società. E´ poi precisato che gli organi societari dovrebbero essere responsabili come debitori solidali per il danno che viene causato alla Spe in caso di riduzione del capitale. In materia di rendicontazione, i deputati ritengono che la Spe dovrebbe sottostare alle norme armonizzate di rendiconti annuali contenute in due direttive comunitarie. Sulla possibilità di trasformazione, raccomandano che a una Spe sia consentito di procedere a fusioni, trasferimento di sede, scissione e cambiamento di forma in una società anonima europea, sempre nell´ambito di una legislazione comunitaria già armonizzata. Dovrebbe inoltre essere consentita la trasformazione di società nazionali in Spe, «mantenendo i vigenti diritti dei lavoratori». Infine, l´ultima raccomandazione riguarda gli amministratori delle Spe, i quali dovrebbero essere tenuti, in presenza di uno stato di insolvenza, a sollecitare «senza colpevoli esitazioni» (entro e non oltre tre settimane) l´avvio di una procedura fallimentare. In caso di inadempimento a tale obbligo, secondo i deputati, dovrebbero rispondere direttamente ed in solido ai creditori che abbiano subito un danno. .  
   
 

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