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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Marzo 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: UN DENTISTA CHE DIFFONDE GRATUITAMENTE FONOGRAMMI NEL SUO STUDIO ODONTOIATRICO PRIVATO NON EFFETTUA UNA «COMUNICAZIONE AL PUBBLICO» AI SENSI DEL DIRITTO DELL’UNIONE

 
   
  Tale diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici Il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di garantire, nella rispettiva normativa, un diritto ad una remunerazione equa e unica dei produttori di fonogrammi, pubblicati a scopi commerciali, versata dall’utente di tali fonogrammi nell’ambito di una radiodiffusione via etere o di una qualsiasi comunicazione al pubblico. I diritti di proprietà intellettuale sono, peraltro, parimenti tutelati dal diritto internazionale, segnatamente dall’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Accordo Trips» o «Accordo Adpic»), dal Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi («Wppt») e dalla Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione («Convenzione di Roma»). La Società Consortile Fonografici («Scf») svolge, in Italia e all’estero, attività di «collecting» quale mandataria per la gestione, la riscossione e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografici consorziati. Nell’esercizio della sua attività di mandataria la Scf aveva intrapreso trattative con l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, volte alla stipula di un accordo collettivo per quantificare un equo compenso per ogni «comunicazione al pubblico» di fonogrammi, inclusa quella effettuata presso studi professionali privati. Poiché dette trattative non hanno avuto esito positivo, la Sfc ha convenuto in giudizio dinanzi ai giudici nazionali il sig. Del Corso al fine di far accertare che questi, nel proprio studio dentistico privato in Torino, effettuava la diffusione, come musica di sottofondo, di fonogrammi oggetto di protezione e che tale attività era soggetta alla corresponsione di un equo compenso. La Corte d’appello di Torino, investita della controversia, chiede sostanzialmente alla Corte di giustizia se la Convenzione di Roma, l’Accordo Trips e il Wppt siano immediatamente applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione e se i privati possano avvalersene in modo diretto. Tale giudice chiede inoltre di accertare se la nozione di «comunicazione al pubblico» contenuta nelle citate convenzioni internazionali coincida con quella configurata dal diritto dell’Unione e se essa comprenda la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico. Con la sentenza in data odierna la Corte osserva, innanzitutto, che l’Accordo Trips e il Wppt sono stati sottoscritti e approvati dall’Unione e che, pertanto, formano parte integrante dell’ordinamento giuridico di quest’ultima. Quanto alla Convenzione di Roma, sebbene questa non formi parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ciò nondimeno vi produce effetti indiretti, dal momento che l’Unione è tenuta a non ostacolare l’adempimento degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla convenzione in parola. Tuttavia, la Corte constata che i privati non possono avvalersi in modo immediato né della menzionata convenzione né dell’Accordo Trips e nemmeno del Wppt. La Corte fa inoltre presente che la nozione di «comunicazione al pubblico» fissata dal diritto dell’Unione deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti contenute nelle succitate convenzioni internazionali e in modo che sia compatibile con queste ultime. In seguito la Corte risponde alla questione se la nozione di «comunicazione al pubblico» comprenda la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico. A detto riguardo la Corte precisa che occorre valutare la situazione di ogni utente specifico nonché quella del complesso delle persone cui sono comunicati fonogrammi protetti. Ai fini di tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Fra tali criteri figura, in primo luogo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il ruolo imprescindibile dell’utente. Infatti, questi effettua un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’emissione radiodiffusa, contenente l’opera protetta. In secondo luogo, la Corte ha precisato alcuni elementi intrinseci nella nozione di pubblico. Il «pubblico», difatti, deve essere costituito da un numero indeterminato di destinatari potenziali e da un numero di persone piuttosto considerevole. In terzo luogo, la Corte ha giudicato che il carattere lucrativo di una «comunicazione al pubblico» costituisce anch’esso un criterio rilevante. È quindi sottinteso che il pubblico oggetto della comunicazione, da un lato, costituisce ciò a cui mira l’utente e, dall’altro, è ricettivo, in un modo o nell’altro, alla comunicazione di quest’ultimo, e non è «intercettato» casualmente. Alla luce dei suesposti criteri la Corte dichiara che un dentista, il quale diffonde gratuitamente fonogrammi nel suo studio a favore dei suoi clienti, che ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà, non effettua una «comunicazione al pubblico» ai sensi del diritto dell’Unione. Di conseguenza, benché siffatto dentista intervenga deliberatamente nella diffusione dei fonogrammi, i suoi clienti formano, di norma, un complesso di persone la cui composizione è in larga misura stabile e, pertanto, costituiscono un insieme di destinatari potenziali determinato, non trattandosi quindi di «gente in generale». Riguardo all’importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, la Corte constata che, trattandosi dei clienti di un dentista, tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, per quanto i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi. Una diffusione del genere, infine, non riveste carattere lucrativo. I clienti di un dentista, infatti, si recano presso uno studio medico dentistico unicamente allo scopo di essere curati, giacché una diffusione di fonogrammi non è minimamente collegata alla prassi delle cure dentistiche. È in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà che detti clienti godono dell’accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del tipo di trattamento ricevuto. In siffatto contesto non si può presumere che la normale clientela di un dentista sia ricettiva rispetto alla diffusione di cui trattasi. Tale diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici. (Corte di giustizia dell’Unione europea, 15 marzo 2012, Sentenza nella causa C-135/10, Società Consortile Fonografici (Scf) / Marco Del Corso)  
   
 

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