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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Marzo 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA VOLKSWAGEN NON PUÒ OPPORSI ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO SWIFT GTI RICHIESTA DALLA SUZUKI

 
   
  Il Tribunale conferma la decisione dell’Uami secondo cui non sussiste il rischio di confusione tra tale marchio e i marchi anteriori «Gti» detenuti dalla Volkswagen Il regolamento sul marchio comunitario consente al titolare di un marchio anteriore di opporsi alla registrazione di un marchio richiesto quando, a causa della sua identità o della sua somiglianza col marchio anteriore e a causa dell’identità o della somiglianza dei prodotti per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Per costante giurisprudenza, il rischio di confusione sussiste quando il pubblico potrebbe credere che i prodotti in questione provengono dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate. Nell´ottobre 2003, il costruttore di automobili giapponese Suzuki ha chiesto all´Ufficio per l´armonizzazione nel mercato interno (Uami) di registrare come marchio comunitario il segno verbale Swift Gti per autoveicoli, i loro pezzi ed accessori. La Volkswagen è titolare del marchio denominativo tedesco Gti e del marchio internazionale Gti – il quale produce effetti, tra l´altro, in Svezia, nel Benelux, in Francia, in Italia e in Austria – per autoveicoli e i loro pezzi. La Volkswagen si è opposta alla domanda della Suzuki adducendo che esiste il rischio di confusione. L´uami ha respinto tale opposizione, ritenendo che non esistesse il rischio di confusione. Infatti, qualsiasi somiglianza di tali marchi alla luce della combinazione delle lettere «gti», intuitivamente percepita come riferentesi a talune caratteristiche tecniche di un´autovettura o del suo motore, sarebbe ampiamente, o addirittura completamente, controbilanciata dal nome di fantasia del modello Swift figurante nella parte iniziale del marchio richiesto. Con la sentenza di data odierna, il Tribunale conferma tale disamina e respinge il ricorso proposto dalla Volkswagen contro la decisione dell’Uami. Il Tribunale dichiara che l’Uami non è incorso in un errore ritenendo che la combinazione di lettere «gti» sia percepita come un´indicazione descrittiva dai professionisti del settore dell´automobile e che per il pubblico essa dispieghi solamente un grado estremamente limitato di carattere distintivo intrinseco. A questo riguardo, l´Uami aveva in particolare tenuto conto dell´uso diffuso della sigla Gti da parte di numerosi costruttori di automobili in tutta Europa (quali la Rover, la Nissan, la Mitsubishi, la Peugeot, la Suzuki e la Toyota), per indicare le caratteristiche tecniche di taluni modelli, nonché dell´esistenza di altri marchi che contengono la sigla Gti (come «Peugeot Gti» o «Citroën Gti»). Inoltre, l´Uami ha correttamente ritenuto che la parola Swift, percepita come un termine di fantasia e posizionata nella parte iniziale del marchio richiesto, costituisse il suo elemento più distintivo. Pertanto, il Tribunale ha statuito che l´Uami ha correttamente dichiarato che qualsiasi somiglianza tra i marchi confliggenti, sul piano visivo, fonetico e concettuale, era ampiamente compensata, se non addirittura completamente bilanciata, dal nome del modello Swift. L´uami ha inoltre giustamente ritenuto che il consumatore medio in Svezia, nel Benelux, in Germania, in Francia, in Italia e in Austria non riterrebbe che tutti i veicoli, pezzi ed accessori provengano da uno stesso costruttore sulla mera base della combinazione delle tre lettere «gti», motivo per cui il rischio di confusione andava escluso. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 21 marzo 2012 Sentenza nella causa T-63/09, Volkswagen Ag / Uami)  
   
 

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