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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Marzo 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE AVEVA ORDINATO IL RIMBORSO DELLE ESENZIONI FISCALI CONCESSE DALLA FRANCIA, DALL’IRLANDA E DALL’ITALIA A FAVORE DELLA PRODUZIONE DI ALLUMINA, LE QUALI ERANO STATE AUTORIZZATE DAL CONSIGLIO

 
   
  Gli atti delle istituzioni dell’Unione devono essere coerenti e rispettare il principio della certezza del diritto L’allumina (o ossido di alluminio) è una polvere bianca ricavata dalla bauxite, utilizzata principalmente nelle fonderie per la produzione di alluminio e, in via secondaria, in applicazioni chimiche. Per la produzione di allumina si utilizza, segnatamente, olio minerale come combustibile. In Irlanda, in Italia e in Francia esiste un solo produttore di allumina: si tratta, rispettivamente, dell’Aughinish Alumina Ltd nella regione di Shannon, dell’Eurallumina Spa in Sardegna e dell’Alcan Inc. Nella regione di Gardanne. Produttori di allumina sono parimenti presenti in Germania, in Spagna, in Grecia, in Ungheria e nel Regno Unito. La normativa europea, in vigore dal 1992, armonizza le accise sugli oli minerali e fissa un’aliquota minima dell’accisa sull´olio combustibile pesante, consentendo al contempo al Consiglio di autorizzare gli Stati membri ad introdurre ulteriori esenzioni dall´accisa armonizzata. Su tale fondamento, taluni Stati membri − l´Irlanda, l´Italia e la Francia − hanno introdotto esenzioni dall´accisa sugli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina, rispettivamente dal 1983, dal 1993 e dal 1997. Il Consiglio ha autorizzato tali esenzioni e le ha prorogate con effetto fino al 31 dicembre 2006. La Commissione ha tuttavia constatato successivamente che tali misure conferivano un vantaggio alle società beneficiarie – in quanto finanziate mediante risorse statali – che erano selettive, falsavano la concorrenza e incidevano sul mercato unico. Pertanto, nel 2005, essa ha adottato una decisione secondo cui le esenzioni dalle accise concesse dalla Francia, dall´Irlanda e dall´Italia sugli oli combustibili pesanti usati nella produzione di allumina (fino al 31 dicembre 2003) costituivano aiuti di Stato. La Commissione ha tuttavia deciso che l´aiuto concesso fino al 2 febbraio 2002, sebbene incompatibile con il mercato comune, non dovesse essere recuperato perché il recupero sarebbe stato contrario ai principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Per contro, gli aiuti concessi tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003 erano incompatibili con il mercato comune in quanto i beneficiari non avevano versato un´accisa pari ad almeno 13,01 euro per 1 000 kg di olio combustibile pesante (tale aliquota minima era stata fissata dalla normativa del 1992) e gli Stati erano tenuti a recuperarli presso i rispettivi beneficiari. Nel 2006, la Francia, l´Irlanda e l´Italia hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, che ha annullato la decisione della Commissione del 2005, in base al rilievo che quest´ultima aveva violato l´obbligo di motivazione. Su impugnazione della Commissione, la Corte di giustizia ha annullato nel 2009 la sentenza del Tribunale per violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa e ha rinviato le cause dinanzi al Tribunale. Su queste cause il Tribunale si pronuncia in data odierna. Nella fattispecie, le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver azzerato gli effetti giuridici prodotti dalle decisioni del Consiglio, che avevano autorizzato gli Stati membri ad applicare le esenzioni fino al 31 dicembre 2006, e di avere pertanto violato il principio della certezza del diritto. Il Tribunale ricorda, anzitutto, che il principio della certezza del diritto mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nel diritto dell’Unione. A tal fine, è essenziale che le istituzioni dell’Unione rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno emanato ed evitino le incoerenze tra le varie disposizioni che adottano. Peraltro, il Tribunale sottolinea che le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali e le norme in materia di aiuti di Stato perseguono un medesimo obiettivo, ossia la promozione del buon funzionamento del mercato interno, lottando segnatamente contro le distorsioni della concorrenza. Alla luce di tale obiettivo comune, l´attuazione coerente di queste diverse norme impone di ritenere che la nozione di distorsione della concorrenza rivesta la medesima portata e il medesimo significato in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali e in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, le istituzioni dell´Unione devono valutare in modo coerente la sussistenza di un´eventuale distorsione della concorrenza al fine di autorizzare, o meno, un´esenzione dall´accisa armonizzata. Il Tribunale precisa poi che, in caso di accertamento di una siffatta distorsione, la Commissione deve proporre al Consiglio di non autorizzare l´esenzione oppure di eliminarla o di modificarla − cosa che essa non ha fatto nel caso di specie. Inoltre, essa avrebbe anche potuto chiedere al giudice dell´Unione di controllare la distorsione della concorrenza nel funzionamento del mercato interno, indotta da tale esenzione, e chiedergli di annullare la decisione del Consiglio. Ad ogni modo, la Commissione non poteva qualificare le esenzioni controverse come aiuti di Stato finché la decisione del Consiglio era in vigore e non era stata né modificata né annullata, senza giungere ad un´attuazione incoerente delle norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali e delle norme in materia di aiuti di Stato, contraria al principio della certezza del diritto. Il Tribunale annulla dunque la decisione della Commissione nella parte in cui si fonda sull’accertamento che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina, concesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia, costituiscono aiuti di Stato e nella parte in cui ordina agli Stati membri di recuperarli presso i loro beneficiari, nella misura in cui questi ultimi non hanno versato un’accisa pari ad almeno Eur 13,01 per 1 000 kg di olio combustibile pesante. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 21 marzo 2012, Sentenza nelle cause riunite T-50/06 Renv, T‑56/06 Renv, T‑60/06 Renv, T‑62/06 Renv e T‑69/06 Renv, Irlanda/commissione, Francia/commissione, Italia/commissione, Eurallumina Spa/commissione, Aughinish Alumina Ltd/commissione)  
   
 

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