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Notiziario Marketpress di Giovedì 29 Marzo 2012
 
   
  CAMPANIA: ESENZIONI TICKET PER REDDITO, LE ISTRUZIONI PER IL RINNOVO. BAMBINI, ANZIANI CON REDDITO FINO A € 36.151, PENSIONATI SOCIALI E AL MINIMO NON DEVONO PRESENTARE DOMANDA

 
   
   Napoli, 29 marzo 2012 - In riferimento alle esenzioni dal ticket, i cui certificati scadranno il prossimo 31 marzo, si ricorda che i pazienti titolari dei codici E01, E03 ed E04 che nel 2011 erano inclusi negli elenchi degli esenti, se il loro reddito nell’anno 2010 non è aumentato, non devono presentare nessuna richiesta. Quindi, non devono fare nessuna inutile fila i genitori per conto dei bambini con meno di 6 anni o le persone con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 €; i titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico; i titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico. I nuovi elenchi conterranno anche i nominativi dei pazienti che si sono autocertificati nel 2011 e nei confronti dei quali è stato riscontrato il possesso dei requisiti richiesti per godere dell’esenzione. Si consiglia ai pazienti, prima di recarsi al Distretto Sanitario per rendere l’autocertificazione del diritto all’esenzione ticket, di verificare dal proprio medico curante se sono inclusi tra gli esenti per reddito. Per quanto riguarda i codici E02, cioè disoccupati, e loro familiari a carico, possono godere dell’esenzione solo coloro che abbiano cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un´attività di lavoro dipendente ed abbiano un reddito complessivo familiare inferiore a 8.263,31 euro se sono soli, 11.362,05 se hanno il coniuge, ed ulteriori 516,36 euro per ogni figlio a carico. Non può avvalersi di tale codice chi non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonomo. I certificati di esenzione con codice E05 (cioè reddito Isee inferiore a 10 mila euro) ed E08 (cittadini trapiantati d’organo con reddito Isee non superiore a 22 mila euro, limitatamente ai farmaci necessari per le proprie patologie) sono validi fino al 30 settembre 2012, mentre per il codice E07 (gli extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario), il certificato di esenzione vale per tutto il periodo in cui sussiste il diritto.  
   
 

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