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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Aprile 2012 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: L´ITALIA NON HA RECUPERATO, NEI TERMINI, GLI AIUTI A FAVORE DELL’INDUSTRIA ALBERGHIERA IN SARDEGNA, DICHIARATI INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE DALLA COMMISSIONE NEL 2008 (SENTENZA NELLA CAUSA C-243/10, COMMISSIONE/ITALIA)
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La Commissione europea ha chiesto alla Corte di dichiarare che l´Italia, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare, presso i beneficiari, gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2008/854/Ce, relativa agli aiuti in favore dell´industria alberghiera in Sardegna (Legge regionale n. 9/1998) ha violato il Trattato Fue. A suo parere l´Italia aveva adottato, in esecuzione del regime di aiuti approvato dalla Commissione nel 1998, misure che avevano apportato modifiche al suddetto regime e che prevedevano la concessione di aiuti incompatibili con il mercato comune. Taluni aiuti probabilmente erano stati concessi a progetti d’investimento iniziati prima della presentazione della necessaria domanda. Si ricorda che la Regione autonoma della Sardegna e varie società interessate dagli aiuti avevano chiesto l’annullamento della decisione 2008/854 dinanzi al Tribunale di primo grado, che con sentenza del 20 settembre 2011(cause T-394/08, T-404/08, T-453/08 e T-454/08) ha respinto i ricorsi. Detta sentenza è stata impugnata dai soggetti soccombenti: sono attualmente pendenti i ricorsi: C-630/11 P, C-631/11 P, C-632/11 P e C-633/11 P). Nella sentenza, la Corte ricorda innanzitutto che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. Lo Stato deve quindi adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione della decisione che impone il recupero e giungere ad un´effettiva ripetizione delle somme dovute. Il recupero deve effettuarsi senza indugio e secondo le procedure previste dal diritto nazionale. In concreto, l´Italia avrebbe dovuto recuperare gli aiuti entro quattro mesi dalla notifica della decisione, ossia entro il 4 novembre 2008. Viceversa, fino alla proposizione del presente ricorso, nessun aiuto illegittimo è stato recuperato. Solo alla fine del mese di aprile 2009 sono state notificate alle imprese interessate le decisioni nazionali volte al recupero degli aiuti. La Corte nota che la Commissione ha considerato la possibilità di riconoscere la separabilità di alcuni progetti di investimento e dichiara che non le si può addebitare di violato l’obbligo di leale cooperazione con l´Italia in fase di recupero degli aiuti. In merito alla sospensione degli ordini di recupero da parte dei giudici nazionali, la Corte ricorda che questa è ammessa solo qualora sia giustificata da argomenti volti a dimostrare l´invalidità della decisione della Commissione. Anche un eventuale ricorso presentato dinanzi al Tribunale Ue (come quelli introdotti dalla Regione Sardegna e da varie società alberghiere nel 2008) contro una decisione che ordina il recupero di un aiuto non sospende l’obbligo di dare esecuzione a tale decisione. Il Tar Sardegna ha di fatto sospeso l’esecuzione delle decisioni nazionali volte a recuperare gli aiuti illegittimi, con la motivazione che il recupero causerebbe un danno grave e irreparabile ai beneficiari, in ossequio al principio del rispetto del legittimo affidamento degli stessi e della proposizione dinanzi al Tribunale dei ricorsi di annullamento della decisione 2008/854. La Corte sottolinea che le ordinanze nazionali di sospensione non tengono conto dell’interesse dell’Unione e non indicano le ragioni per cui i giudici dell’Unione sarebbero indotti a dichiarare l’invalidità della decisione 2008/854. Inoltre esse sono state ordinate dopo la scadenza del termine impartito per il recupero. Per tutti questi motivi, la Corte dichiara e statuisce che: La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/854/Ce della Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti |
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