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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Aprile 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: QUOTE GAS EFFETTO SERRA COMMISSIONE NON PUÒ IMPORRE LIMITE MASSIMO (SENTENZE C-504/09 P E C-505/09 P)

 
   
  La Corte conferma che la Commissione ha ecceduto le proprie competenze imponendo un limite massimo di quote di emissioni dei gas a effetto serra alla Polonia e all’Estonia Devono pertanto essere respinte le impugnazioni proposte dalla Commissione avverso le sentenze del Tribunale che hanno annullato le decisioni della stessa La direttiva del 2003 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità allo scopo di ridurre l’influenza di tali emissioni sul clima. Essa prevedeva che, per ciascun periodo di cinque anni, ciascuno Stato membro elaborasse un piano nazionale di assegnazione (Pna) nel quale era determinata la quantità totale di quote che intendeva assegnare per il periodo considerato e le modalità di tale assegnazione. Siffatti piani dovevano fondarsi su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nella direttiva, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Essi dovevano essere pubblicati e notificati alla Commissione e agli altri Stati membri. In caso di incompatibilità con i criteri elencati nella direttiva, la Commissione poteva respingere il Pna in tutto o in parte. Lo Stato membro poteva decidere in merito alle quote totali di emissioni che avrebbe assegnato nel periodo considerato e iniziare il processo di assegnazione al gestore di ciascun impianto solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche da esso proposte. Nel 2006 la Polonia e l’Estonia hanno notificato alla Commissione i loro Pna per il periodo dal 2008 al 2012. Con due decisioni del 2007 la Commissione ha constatato l’incompatibilità di tali Pna con vari criteri della direttiva ed ha deciso che occorreva ridurre, rispettivamente del 26,7% e del 47,8%, le quantità totali annue di quote di emissione che i due Stati membri proponevano di emettere. In seguito, da un lato, la Polonia (sostenuta dall’Ungheria, dalla Lituania e dalla Slovacchia) e, dall’altro, l’Estonia (sostenuta dalla Lituania e dalla Slovacchia) hanno presentato ricorsi di annullamento avverso le rispettive decisioni della Commissione. Quest’ultima era, dal canto suo, sostenuta dal Regno Unito. Con sentenze del 23 settembre 2009 il Tribunale ha annullato le decisioni controverse. Il Tribunale ha dichiarato che, adottando tali decisioni, la Commissione aveva oltrepassato i limiti delle proprie competenze. Esso ha altresì rilevato che la Commissione, nella decisione adottata nei confronti della Polonia, aveva violato l’obbligo di motivazione nonché, in quella relativa all’Estonia, il principio di buona amministrazione. La Commissione ha proposto le presenti impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo l´annullamento delle sentenze del Tribunale. Con le due sentenze, la Corte respinge gli argomenti invocati dalla Commissione. La Corte rileva che la direttiva non prescrive alcun metodo né per l’elaborazione di un Pna e né per la determinazione della quantità totale di quote da assegnare. Al contrario, essa prevede esplicitamente che gli Stati membri debbano fissare la quantità totale di quote da assegnare tenendo conto, in particolare, della politica energetica nazionale e del programma nazionale sui cambiamenti climatici. Pertanto, gli Stati membri dispongono di un certo margine di manovra nella trasposizione della direttiva e, quindi, nella scelta delle misure che giudicano più adatte a conseguire l’obiettivo da essa prescritto. La Corte sottolinea che le eventuali differenze nei dati inseriti nei Pna e nei metodi di valutazione adottati dagli Stati membri sono espressione del margine di manovra loro spettante, che la Commissione ha l´obbligo di rispettare nell´ambito del suo controllo di conformità. Dal canto suo, la Commissione può adeguatamente assicurare la parità di trattamento degli Stati membri, esaminando il piano presentato da ciascuno di essi col medesimo grado di diligenza. Inoltre, la Corte respinge l´argomento addotto dalla Commissione secondo il quale, nell´interesse dell´economia procedurale, occorrerebbe riconoscerle il potere di fissare la quantità massima di quote di emissioni dei gas a effetto serra da assegnare. Infatti, ritenere che la Commissione possa fissare una siffatta quantità massima equivarrebbe a conferire a tale istituzione poteri privi di qualsivoglia fondamento giuridico. Essa sottolinea tuttavia che la Commissione non esorbita dalle proprie competenze se dichiara, nel dispositivo di una decisione di rigetto di un piano e senza determinare in modo obbligatorio la quantità massima di tali quote, che non respingerà le modifiche apportate a tale piano ove esse siano conformi alle proposte e alle raccomandazioni fatte nell´ambito di tale decisione di rigetto. Un simile modus procedendi è conforme al principio di leale cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e risponde altresì ad obiettivi di economia procedurale. Del resto, la Corte rileva che il legislatore dell’Unione, l’unico competente ad apportare modifiche alla direttiva, ha ritenuto necessario emendarne le disposizioni. Tali modifiche prevedono l’istituzione di un sistema più armonizzato al fine di meglio sfruttare gli scambi di quote, evitare distorsioni del mercato interno e agevolare la creazione di connessioni fra i diversi sistemi di scambio. Infine, dal momento che le disposizioni impugnate dalla Polonia e dall’Estonia non erano separabili dalle altre disposizioni delle decisioni controverse, la Corte rileva che giustamente il Tribunale ha annullato tali decisioni nella loro totalità. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 29 marzo 2012, Sentenze nelle cause C-504/09 P, Commissione/polonia e C-505/09 P Commissione/estonia)  
   
 

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