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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Aprile 2012 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATA DECISIONE COMMISSIONE CHE ACCOLLA I COSTI DELL´ELIMINAZIONE AI NUOVI STATI MEMBRI (SENTENZE T-243/07 E A.)
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Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che impone ai nuovi Stati membri gli importi finanziari connessi all´eliminazione delle eccedenze di prodotti agricoli presenti nel loro territorio alla data dell´adesione all´Unione Questo tipo di versamento al bilancio comunitario è contrario all´atto di adesione di tali Stati Nell´ambito del processo di allargamento dell´Unione europea conclusosi con l´adesione, il 1° marzo 2004, di dieci nuovi Stati membri, l´Unione e gli Stati interessati hanno avviato negoziati incentrati sull´agricoltura, e precisamente sulla situazione giuridica delle eccedenze di prodotti agricoli, vale a dire le scorte di tali prodotti in libera pratica presenti nel territorio dei nuovi Stati membri alla data dell´adesione che superano la quantità che può essere considerata una scorta normale di riporto. Secondo l´atto di adesione del 2003, tutte le eccedenze – private o pubbliche – devono essere eliminate a spese dei nuovi Stati membri e la Commissione deve adottare le disposizioni necessarie a tal fine. Nel 2007, la Commissione ha adottato, sulla base delle disposizioni di tale atto, una decisione nella quale ha quantificato le eccedenze presenti nel territorio dei nuovi Stati membri al 1° maggio 2004 e ha fissato importi finanziari da addebitare a tali Stati «per le spese di eliminazione». Essa ha pertanto imposto di versare al bilancio comunitario gli importi seguenti, calcolati in base al volume delle eccedenze di ciascun prodotto agricolo:
Stato membro |
Importo totale in euro |
Polonia |
12 449 000 |
Slovacchia |
3 634 000 |
Repubblica ceca |
12 287 000 |
Lituania |
3 181 000 | Successivamente, la Polonia, la Slovacchia, la Repubblica ceca e la Lituania hanno proposto ricorso di annullamento contro tale decisione. Con le sentenze pronunciate in data odierna, il Tribunale annulla la decisione della Commissione. Il Tribunale constata anzitutto che, in forza dell´atto di adesione del 2003, la Commissione deve predisporre un sistema che consenta di garantire vuoi la prevenzione delle turbative provocate dallo smercio delle eccedenze sul mercato interno, vuoi la compensazione degli effetti economici di tali turbative. Esso osserva che, grazie a tale sistema, le eccedenze presenti nel territorio dei nuovi Stati membri al 1° maggio 2004 sono, in linea di massima, ritirate dal mercato interno (in particolare mediante esportazione o distruzione). Secondo il Tribunale, la Commissione può decidere che il ritiro sarà effettuato da tali Stati membri o dalla Comunità, che in questo caso ripercuote il costo su detti Stati membri. Il Tribunale accerta poi che il sistema di eliminazione delle eccedenze previsto dalla decisione impugnata non è fondato sulla distruzione o sull´esportazione. Si tratta di un sistema mediante il quale le eccedenze possono integrarsi definitivamente nel mercato interno a partire dal 1° maggio 2004 e che implica che i nuovi Stati membri versino al bilancio comunitario un importo finanziario che riflette il costo che avrebbe dovuto essere sostenuto da detto bilancio se la Comunità avesse finanziato l´esportazione di dette eccedenze. Esso conclude che gli importi finanziari oggetto della decisione impugnata non sono contributi finanziari previsti dall´atto di adesione a copertura delle spese di eliminazione delle eccedenze, ma semplici pagamenti posti a carico dei nuovi Stati membri a favore della Comunità. Il Tribunale respinge gli argomenti della Commissione secondo i quali la misura prevista dalla decisione impugnata è comunque l´unica in grado di garantire la realizzazione dell´obiettivo perseguito dall´atto di adesione. In primo luogo, esso considera che, anche se le eccedenze presenti al 1° maggio 2004 sul territorio dei nuovi Stati membri hanno potuto essere assorbite dal mercato interno prima dell´adozione della decisione impugnata, l´eliminazione prevista dall´atto di adesione può essere effettuata mediante distruzione o esportazione. In secondo luogo, il Tribunale osserva che l´onerosità dell´organizzazione di un siffatto sistema di eliminazione delle eccedenze non può portare alla conclusione che l´atto di adesione debba essere interpretato nel senso che prevede l´adozione di una misura diversa (quale l´imposizione di un importo finanziario). In terzo luogo, il Tribunale constata che l´eliminazione delle eccedenze mediante distruzione o esportazione contribuisce a correggere le turbative economiche connesse alla presenza delle eccedenze sul territorio dei nuovi Stati membri alla data dell´adesione anche dopo lo smercio delle eccedenze sul mercato. Infatti, l’eliminazione delle eccedenze può provocare un aumento della domanda sul mercato interno dei prodotti agricoli di cui trattasi e, pertanto, può compensare, in tutto o in parte, l´effetto negativo della presenza delle eccedenze sulla stabilità dei mercati interessati. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 29 marzo 2012, Sentenze nelle cause T-243/07 Polonia / Commissione, T-247/07 Slovacchia / Commissione, T-248/07, Repubblica ceca / Commissione, T-262/07 Lituania / Commissione) |
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