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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Aprile 2012
 
   
  EQUITALIA NON PUÒ ISCRIVERE L´IPOTECA PER UN DEBITO INFERIORE AD 8MILA EURO

 
   
  Secondo la sentenza n. 5771 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 12 aprile 2012 l´adozione da parte dell´Equitalia - Agente della Riscossione - della misura cautelare dell´iscrizione ipotecaria non è legittima se l´importo a ruolo reca un debito inferiore alla soglia di 8.000,00 euro. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2053/2006 aveva già osservato che, essendo l´ipoteca, al pari del fermo amministrativo, preordinata all´espropriazione forzata, quando sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l´espropriazione può essere avviata e, di conseguenza, l´iscrizione ipotecaria può essere eseguita solo dopo la notifica di intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell´art. 50 del D.p.r. 602/1973, in quanto la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell´intimazione ad adempiere. La stessa Corte con la sentenza n. 4077/2010, inoltre, ha dichiarato illegittime le ipoteche iscritte sugli immobili per i debiti di importo inferiore agli 8.000 Euro. La pronuncia della Corte di Cassazione è stata recepita anche nell’art. 3, comma 2ter, del Decreto legge n. 40/2010, convertito nella Legge n. 73/2010  
   
 

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