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Notiziario Marketpress di Mercoledì 02 Maggio 2012
 
   
  APPRENDISTATO: LA GIUNTA DELLA PUGLIA NE HA DEFINITO I PROFILI

 
   
  Bari, 2 maggio 2012 - Si chiama Apprendistato la nuova partita che il Governo regionale ha deciso di giocare per mettere negli ingranaggi del precariato lavorativo quel granellino di polvere in grado di bloccarli. Così, hanno detto gli assessori al Welfare, Elena Gentile, ed al diritto allo Studio, Alba Sasso, illustrando ai giornalisti il ddl approvato in Giunta, abbiamo dato contenuti ai diversi profili formativi previsti dal Testo Unico sull’Apprendistato. Per impegni assunti in Conferenza delle Regioni queste ultime avrebbero dovuto esprimersi entro il 25 aprile e da qui, la velocità di uffici ed Esecutivo per approvare il ddl. Tra le novità di particolare rilievo ( di seguito il provvedimento spiegato passo per passo) la Bottega-scuola ed il Maestro Artigiano: specifiche della nostra Regione che, a giudicare dalle 7000 domande pervenute per partecipare al bando sull’Apprendistato professionalizzante), potrebbero incontrare fortissimo interesse. Il disegno di legge regionale - Il disegno di legge sull’apprendistato proposto, nel recepire le norme contenute nel decreto legislativo 167/2011, ha la finalità di predisporre un assetto normativo integrativo del medesimo decreto e nello stesso tempo di garantire l’esercizio della competenza regionale in materia di formazione professionale. In sintesi questi gli aspetti salienti: il richiamo dei principi generali fissati dal d.Lgs. N. 167/2011, che si ritrova nella definizione delle tre tipologie di apprendistato prefigurate nella legge regionale, in realtà già rinvenibili nella previgente normativa rappresentata dal d.Lgs. 276/2003, che sono: 1)apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 3) apprendistato di alta formazione e di ricerca; il rinvio ad un successivo regolamento la definizione della struttura della formazione. La legge, infatti, nell’intento di fornire una cornice legislativa regionale in materia di apprendistato, rinvia ad un successivo momento la regolamentazione di specifici momenti attuativi della formazione in apprendistato, anche nella logica di promuovere le intese fra i numerosi soggetti coinvolti nella formazione dei percorsi di apprendistato: associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, enti bilaterali, università, istituti scolastici, ecc.; la valorizzazione della bilateralità e il rispetto delle funzioni della contrattazione collettiva, sia per quanto attiene alla definizione dei profili formativi dell’apprendistato nelle diverse forme, sia per quanto attiene alle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni; la valorizzazione della certificazione delle competenze degli apprendisti sulla base degli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’introduzione della figura del “Maestro artigiano” e della ”Bottega-scuola”, novità assoluta della legge regionale, per sostenere la qualificazione e il rilancio dell’artigianato artistico e per diffondere l’interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell’obbligo all’esercizio delle attività artigianali; Allo scopo di favorire la concertazione, seguendo lo spirito che ha sempre contraddistinto le politiche regionali, gli Assessorati al lavoro e alla Formazione hanno consegnato alle parti sociali la bozza del disegno di legge in data 16/04/2012 e il documento è stato discusso in due occasioni durante i lavori della Commissione per il Lavoro. Nelle suddette riunioni sono stati forniti contributi importanti da parte di tutte le parti sociali La legge regionale in discussione è strutturata in 10 articoli. L’art. 1 prevede la regolazione degli aspetti formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, nonché dell’apprendistato per attività di ricerca o per l’alta formazione di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia. L’art. 2 prevede la possibilità che la Regione definisca adeguate forme di incentivo per i datori di lavoro che rinuncino contrattualmente ad avvalersi della facoltà di recesso loro riconosciuta dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, stabilendo che la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità di assegnazione dell’incentivo saranno previste in appositi bandi pubblici e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. L’art. 3 regolamenta l’apprendistato di primo livello, ossia l’apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, così come viene definito a seguito dell’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il medesimo articolo sancisce il ruolo della Giunta Regionale che, con proprio Regolamento, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, disciplinerà i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, da impartire all’interno e all’esterno dell’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all´interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. L’art. 4 disciplina la figura dell’apprendistato professionalizzante o cd. Contratto di mestiere, che, sulla base le linee guida di cui al d. Lgs. 167/2011, deve comprendere un monte ore complessivo pari a sessanta ore per il primo anno di esecuzione del rapporto, quaranta ore per il secondo anno di esecuzione del rapporto e venti ore per il terzo anno di esecuzione del rapporto di apprendistato o di mestiere. Alla Regione è riservata la possibilità di specificare ulteriormente i contenuti della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali anche in ragione dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista nonché del settore economico-produttivo in cui opera il datore di lavoro, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Viene specificato che la formazione esterna è finanziata dalla Regione Puglia nei limiti delle risorse disponibili, anche in sinergia con i fondi interprofessionali. L’art. 5 mette in rilievo la figura del tutore aziendale, specificando che formazione e le competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite dalla normativa vigente e dagli accordi interconfederali ovvero dai Ccnl stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale L’art. 6 disciplinai profili che attengono alla formazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per l´acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione con proprio atto regolamentare e dopo aver proceduto ad apposita consultazione e concertazione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le università, con gli ordini professionali, con gli istituti tecnici e professionali, anche per il tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, e altre istituzioni formative o di ricerca. L’art. 7 definisce il sistema della certificazione delle competenze dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione sulla base degli standard formativi definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rinviando a successivo regolamento le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli apprendisti. L’art. 8 ha la finalità di sostenere, qualificare e rilanciare l’artigianato artistico e prevede incentivi all’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere alle imprese artigiane operanti nel campo delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura. A tal fine viene dato ampio risalto alla Bottega- Scuola e alla figura del Maestro Artigiano, quest’ultimo ripreso nel successivo art.8, per non disperdere un patrimonio culturale e artistico e per diffondere l’interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell’obbligo all’esercizio delle attività artigianali. L’art.9 definisce le modalità e le condizioni per l’attribuzione del titolo di “maestro artigiano” ai titolari di imprese artigiane e ai loro soci. L’art. 10 abroga la legge regionale 22 novembre 2005, n. 13.  
   
 

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