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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Maggio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: NELL’AMBITO DI UN PRESTITO TRANSFRONTALIERO A TITOLO GRATUITO DI UN VEICOLO PER BREVE DURATA, UN’IMPOSTA NAZIONALE D’IMMATRICOLAZIONE DEV’ESSERE CALCOLATA IN BASE ALLA DURATA DEL SUO UTILIZZO

 
   
  Il diritto dell’Unione osta ad un’imposta del genere, se essa è riscossa integralmente e incondizionatamente all’atto della prima utilizzazione di tale veicolo nel territorio nazionale, qualora il veicolo in questione non sia destinato a esservi essenzialmente utilizzato in via permanente o non sia, di fatto, utilizzato in tal modo Nei Paesi Bassi è dovuta un’imposta d’immatricolazione sulle autovetture e i motoveicoli al momento della loro iscrizione nel registro delle immatricolazioni. Quando tali veicoli o moto sono immatricolati in un altro Stato membro e messi a disposizione, a titolo gratuito, di una persona residente nei Paesi Bassi, tale imposta è dovuta a partire dalla prima utilizzazione del veicolo sulla rete stradale olandese. La sig.Ra Van Putten e il sig. Mook sono entrambi cittadini olandesi, domiciliati nei Paesi Bassi. La sig.Ra Van Putten utilizzava temporaneamente l’auto di suo padre, immatricolata in Belgio, a fini privati, e il sig. Mook aveva preso in prestito l’auto di un parente, residente in Germania. La sig.Ra Frank è tedesca e domiciliata nei Paesi Bassi e utilizzava l’auto di un amico che abita in Germania. In occasione di un controllo, i funzionari dell’amministrazione fiscale olandese hanno constatato che la sig.Ra Van Putten, il sig. Mook e la sig.Ra Frank avevano preso in prestito autovetture immatricolate in altri Stati membri e le utilizzavano nei Paesi Bassi senza avere provveduto al pagamento della relativa imposta. Nel corso di un controllo di cui sono stati oggetto nelle medesime circostanze, l’amministrazione olandese ha ordinato loro di corrispondere l’imposta per un importo pari a 5 995 euro per la sig.Ra Van Putten, a 1 859 euro per il sig. Mook e a 6 709 euro per la sig.Ra Frank. Dato che i loro reclami contro tali decisioni erano stati respinti dall’amministrazione fiscale, essi hanno deciso di ricorrere in giudizio nei Paesi Bassi. Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), adito in ultima istanza, chiede alla Corte di giustizia se sia compatibile con il diritto dell’Unione l’imposta sulle autovetture e i motoveicoli, che non tiene conto della durata dell’utilizzazione, sulla rete stradale olandese, di un veicolo preso in prestito e che è dovuta senza che sia possibile far valere alcun diritto all’esenzione o alla restituzione. La Corte constata anzitutto che i prestiti in uso transfrontalieri a titolo gratuito di un autoveicolo costituiscono un movimento di capitali ai sensi dell’articolo 56 Ce. La Corte ricorda poi che la tassazione degli autoveicoli non è stata armonizzata a livello dell’Unione e che gli Stati membri sono quindi liberi di esercitare la loro competenza fiscale in tale ambito, a condizione però di esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione. Dalla normativa olandese discende che, nell’ambito di un prestito in uso transfrontaliero a titolo gratuito di un veicolo non immatricolato nei Paesi Bassi, il debitore dell’imposta sulle autovetture e i motoveicoli è la persona che ha l’effettiva disponibilità del veicolo, circostanza che comporta l’assoggettamento ad imposta di questo genere di prestiti. Per contro, questo tipo di prestito non è soggetto a detta imposta quando il veicolo è immatricolato nei Paesi Bassi. La Corte ritiene che tale differenza di trattamento apparente, a seconda dello Stato in cui il veicolo prestato è stato immatricolato, renda i prestiti transfrontalieri a titolo gratuito degli autoveicoli meno attraenti e costituisca di conseguenza una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La Corte esamina infine se la situazione di un residente nei Paesi Bassi che utilizza sulla rete stradale olandese un veicolo immatricolato in tale paese, messo a sua disposizione a titolo gratuito, sia obiettivamente paragonabile a quella di un residente nei Paesi Bassi che utilizza, alle stesse condizioni, un veicolo immatricolato in un altro Stato membro. A tale proposito, la Corte constata che, se è vero che i proprietari dei veicoli immatricolati nei Paesi Bassi hanno già pagato l’imposta al momento dell’iscrizione del veicolo nel registro delle immatricolazioni olandese, tali veicoli sono destinati ad essere essenzialmente utilizzati nel territorio dei Paesi Bassi in via permanente o sono, di fatto, utilizzati in tal modo. Per giurisprudenza costante, gli Stati membri possono assoggettare un veicolo immatricolato in un altro Stato membro ad un’imposta d’immatricolazione qualora esso sia destinato essenzialmente all’utilizzazione permanente nel loro territorio. Orbene, nel caso di specie, le persone interessate hanno dovuto pagare l’integralità dell’importo dell’imposta in questione senza che la durata dell’utilizzazione sia stata presa in considerazione e senza che gli utilizzatori di detti veicoli abbiano potuto far valere un diritto all’esenzione o alla restituzione, sebbene dai fascicoli presentati alla Corte non emerga che quegli stessi veicoli siano destinati ad essere essenzialmente utilizzati sul territorio dei Paesi Bassi in via permanente o che essi siano, di fatto, utilizzati in tal modo. Spetta allo Hoge Raad valutare la durata dei prestiti e la natura dell’utilizzazione effettiva dei veicoli presi in prestito. Se i veicoli non immatricolati nei Paesi Bassi sono destinati ad essere essenzialmente utilizzati nel territorio olandese o se sono, di fatto, utilizzati in tal modo, la differenza di trattamento tra la persona che risiede nei Paesi Bassi e che utilizza a titolo gratuito tale veicolo e la persona che utilizza, alle stesse condizioni, un veicolo immatricolato in tale Stato membro, in realtà non esiste, poiché quest’ultimo veicolo, anch’esso destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio olandese in via permanente, è già stato assoggettato all’imposta sulle autovetture e i motoveicoli al momento della sua immatricolazione nei Paesi Bassi. In tale contesto, l’obbligo di versare l’imposta all’atto della prima utilizzazione sulla rete stradale olandese dei veicoli non immatricolati nei Paesi Bassi sarebbe giustificata al pari dell’imposta dovuta in occasione dell’immatricolazione del veicolo nei Paesi Bassi, purché detta imposta tenga conto del deprezzamento del veicolo al momento di tale prima utilizzazione. Al contrario, se i veicoli non sono destinati ad essere essenzialmente utilizzati nel territorio olandese in via permanente o se non sono, di fatto, utilizzati in tal modo, esisterebbe un’effettiva differenza di trattamento e l’imposizione non sarebbe giustificata. La Corte dichiara quindi che il diritto dell’Unione osta a una normativa di uno Stato membro che impone ai suoi residenti che utilizzano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e che hanno preso in prestito da un residente di quest’ultimo Stato, il pagamento – all’atto della prima utilizzazione di tale veicolo sulla rete stradale – dell´integralità dell’imposta normalmente dovuta in occasione dell’immatricolazione, senza tenere conto della durata dell’utilizzazione e senza che la persona possa far valere un diritto all’esenzione o al rimborso, qualora il medesimo veicolo non sia né destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 26 aprile 2012, Sentenza nelle cause riunite da C-578/10 a C-580/10 Staatssecretaris van Financiën / L.a.c. Van Putten, P. Mook, G. Frank)  
   
 

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