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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Maggio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: UNO STATO MEMBRO NON PUÒ ESIGERE CONTRIBUTI ECCESSIVI E SPROPORZIONATI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO AI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE SIANO SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO E AI LORO FAMILIARI

 
   
  L’importo dei contributi richiesti non deve costituire un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione La direttiva 2003/109 dispone che gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda e che soddisfano determinate condizioni. Ai beneficiari di tale status viene rilasciato un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. La direttiva 2003/109 prevede altresì che gli Stati membri concedano permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che hanno già ottenuto tale status in un altro Stato membro nonché ai loro familiari. Nei Paesi Bassi, i cittadini di paesi terzi, ad eccezione dei cittadini turchi, che richiedono permessi e titoli di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/109 sono tenuti al pagamento di contributi, il cui importo varia da Eur 188 a Eur 830. Orbene, la Commissione europea ritiene che tali contributi siano sproporzionati, poiché, ai sensi della direttiva, essi devono essere di importo ragionevole ed equo e non devono scoraggiare i cittadini di paesi terzi dall’esercitare il loro diritto di soggiorno. Pertanto, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti dei Paesi Bassi. La Corte ricorda che nessuna disposizione della direttiva fissa l’importo dei contributi che gli Stati membri possono esigere per il rilascio di permessi e titoli di soggiorno. Tuttavia, pur essendo pacifico che gli Stati membri godono, in tale contesto, di un margine discrezionale, quest’ultimo non è illimitato. Così, anche se gli Stati membri sono legittimati a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi, il livello di detti contributi non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dei diritti conferiti dalla direttiva, venendo altrimenti arrecato pregiudizio tanto all’obiettivo di integrazione perseguito dalla stessa quanto al suo spirito. In tale contesto, la Corte rileva che gli importi dei contributi richiesti dai Paesi Bassi variano all’interno di una forbice il cui valore più basso è all’incirca sette volte superiore all’importo dovuto per ottenere una carta nazionale d’identità. Anche se i cittadini olandesi ed i cittadini di paesi terzi nonché i loro familiari non si trovano in una situazione identica, un simile divario dimostra la natura sproporzionata dei contributi richiesti. La Corte dichiara che tali contributi, eccessivi e sproporzionati, sono idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva. Di conseguenza, applicandoli ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo nei Paesi Bassi e ai cittadini di paesi terzi che, avendo già acquisito detto status in un altro Stato membro, chiedono di potervi soggiornare, nonché ai loro familiari, i Paesi Bassi sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza della direttiva. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 26 aprile 2012, Sentenza nella causa C‑508/10 Commissione / Paesi Bassi)  
   
 

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