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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Maggio 2012
 
   
  CTP DI COMO: SE L’OPERAZIONE È ANTIECONOMICA, PER IL FISCO I CONTI NON TORNANO

 
   
  Il giudice tributario con l’espressione “lapalissiana antieconomicità dell’operazione” ha qualificato una compravendita messa in atto da una società immobiliare al solo scopo di sottrarre a tassazione una plusvalenza di 5,5 milioni di euro. La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Como che ha scoperto l’attività elusiva incassa il sì della Ctp di Como e recupera oltre 3,6 milioni. Nel 2004 la società immobiliare ha ceduto un appezzamento di terreno a Milano a un’altra facente parte di un noto gruppo societario lombardo. La vendita di questa partecipazione azionaria per oltre 3,7 milioni di euro ha generato una plusvalenza di poco più di 35mila euro. Il giorno stesso e con lo stesso notaio, la società del gruppo acquirente ha ceduto a sua volta il complesso immobiliare a una fondazione sanitaria per oltre 9,2 milioni di euro, realizzando così una plusvalenza di circa 5,5 milioni. I funzionari dell’Ufficio controlli della Dp di Como hanno contestato alla società venditrice l’antieconomicità dell’operazione, dimostrando come il triplice passaggio di proprietà servisse unicamente a sottrarre a tassazione la plusvalenza di 5,5 milioni, attraverso l’interposizione fraudolenta di un altro soggetto. La società intermediaria era, infatti, sostanzialmente inattiva e neutralizzava il guadagno con minusvalenze fittizie realizzate in anni precedenti. Al termine delle indagini, l’Ufficio ha presentato un conto di oltre 3,6 milioni tra imposte, sanzioni e interessi, ma la società venditrice ha contestato la ricostruzione dell’Agenzia e la legittimità dei tempi di notifica dell’accertamento, presentando ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Como. I giudici tributari hanno ritenuto fondati i rilievi dei funzionari del Fisco, riconoscendo la “lapalissiana antieconomicità dell’operazione”, messa in atto con l’obiettivo di sottrarre a tassazione la plusvalenza realizzata con la seconda cessione, attraverso un meccanismo elusivo. Inoltre, la Commissione, riconoscendo la validità del lavoro dei funzionari dell’Agenzia, ha ribadito che, in presenza di una violazione che comporti l’obbligo di denuncia penale, vale il raddoppio dei termini previsti per l’accertamento  
   
 

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