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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Maggio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE MANTIENE L’AMMENDA DI EUR 46,80 INFLITTA ALLA LEGRIS INDUSTRIES PER LA SUA PARTECIPAZIONE AD UN’INTESA SUL MERCATO DEI RACCORDI IN RAME

 
   
  La Corte conferma inoltre che la Comap, controllata della Legris, è responsabile in solido, per Eur 18,56 milioni, del pagamento di tale ammenda. Con decisione del 20 settembre 2006, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di Eur 314,76 milioni a 30 società per la loro partecipazione, nel corso di diversi periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1° aprile 2004, ad un’intesa nel settore dei raccordi in rame. L’infrazione consisteva in particolare nella fissazione di prezzi e in accordi su sconti, riduzioni di prezzi e meccanismi di applicazione degli aumenti dei prezzi, spartizione dei mercati nazionali e dei clienti, scambio di altre informazioni commerciali nonché partecipazione a riunioni regolari. Fra le società sanzionate risulta la Legris Industries e la sua controllata Comap, di cui essa deteneva, all’epoca dei fatti, il 99,99% del capitale. La Commissione ha rilevato che esse avevano preso parte all’infrazione dal 31 gennaio 1991 al 1° aprile 2004. Alla Legris è stata inflitta un’ammenda di Eur 46,80 milioni, dei quali Eur 18,56 da pagare in solido con la sua controllata. Con sentenze del 24 marzo 2011, il Tribunale ha respinto le domande delle due imprese di annullamento parziale della decisione della Commissione e di riduzione delle loro ammende. La Legris e la Comap hanno adito la Corte di giustizia chiedendo l’annullamento delle sentenze del Tribunale, ovvero l’annullamento o la riduzione delle ammende ad esse inflitte. Nelle odierne sentenze, la Corte respinge, anzitutto, vari argomenti dedotti dalla Legris e dalla Comap, dal momento che questi sono volti a chiederle una valutazione delle circostanze di fatto dell’intesa. Infatti, qualora una società contesti una decisione della Commissione in materia di intese, spetta solamente al Tribunale esaminare e valutare i fatti idonei a dimostrare l’esistenza di comportamenti anticoncorrenziali. Pertanto, la Corte è esclusivamente competente a sindacare la qualificazione giuridica di tali fatti e le conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. Inoltre, la Corte rammenta che in una situazione come quella del caso di specie, nella quale una società controllante detiene la quasi totalità – ossia il 99,99% – del capitale della sua controllata, esiste una presunzione relativa secondo cui la società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla propria controllata, di modo che quest’ultima non definisce in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato. Di conseguenza, fino a quando tale presunzione non viene superata, la società controllante e la sua controllata devono essere considerate come una sola impresa e la Commissione può imputare alla prima il comportamento anticoncorrenziale della seconda. Di conseguenza, la Corte respinge l’argomento della Legris secondo cui tale presunzione sarebbe, di fatto, assoluta. Infatti, la circostanza che sia difficile fornire la prova necessaria per vincere una presunzione non implica, di per sé, che quest’ultima sia, di fatto, assoluta. Ciò vale soprattutto quando, come nella fattispecie, il soggetto nei confronti del quale la presunzione opera è il più idoneo per ricercare tale prova nella propria sfera di attività. Poiché tutti gli argomenti sostenuti dalla Legris e dalla Comap sono irricevibili o infondati, la Corte respinge integralmente le impugnazioni delle due società. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 3 maggio 2012, Sentenze nelle cause C‑289/11 P Legris Industries Sa / Commissione e C‑290/11 P Comap Sa / Commissione)  
   
 

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