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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Maggio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: AL MOMENTO DEL SUO PENSIONAMENTO UN FUNZIONARIO HA DIRITTO AD UN’INDENNITÀ SE, A CAUSA DI MALATTIA, NON HA POTUTO GODERE, IN TUTTO O IN PARTE, DELLE FERIE ANNUALI RETRIBUITE MINIME DI QUATTRO SETTIMANE

 
   
  Tuttavia, per quanto riguarda eventuali ferie retribuite supplementari, la normativa nazionale può escludere il pagamento di un’indennità. La direttiva 2003/88/Ce sull’organizzazione dell’orario di lavoro, obbliga gli Stati membri a prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tale periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. Il sig. Neidel ha lavorato dal 1970 nei servizi del comune di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania). Vi ha svolto le funzioni di pompiere, successivamente pompiere caporeparto, e fruiva dello statuto di funzionario. Dal 12 giugno 2007 è risultato inabile al servizio per motivi di salute e alla fine dell’agosto 2009 è andato in pensione. Tenuto conto del fatto che la durata normale del lavoro settimanale dei pompieri non corrisponde alla settimana di cinque giorni, il sig. Neidel aveva diritto a 26 giorni di ferie annuali per ciascuno degli anni 2007‑2009. Inoltre, i pompieri fruiscono di ferie compensative per i giorni festivi. Peraltro, secondo la normativa tedesca, il sig. Neidel in linea di principio doveva prendere ferie nell’anno in cui maturano. Tuttavia, la normativa fissava un periodo di riporto di nove mesi, di modo che i funzionari perdevano il loro diritto alle ferie, se non ne avessero usufruito entro il termine di nove mesi dopo la fine dell´anno di riferimento. Il sig. Neidel considera di avere accumulato, fra il 2007 e il 2009, un diritto a ferie non usufruite di 86 giorni, il che corrisponde ad un importo di Eur 16 821,60 lordi. Ha quindi chiesto al datore di lavoro di versargli l´indennità finanziaria per le ferie non godute. Essendo stata respinta la sua domanda, in quanto il diritto tedesco della funzione pubblica non prevede il pagamento dei giorni di ferie non goduti, il sig. Neidel ha proposto ricorso. In tale contesto, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Repubblica federale di Germania), investito della lite, ha sottoposto alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali. In particolare, esso chiede se la direttiva 2003/88 si applichi ai funzionari e se il diritto all’indennità da essa riconosciuto riguardi unicamente le ferie annuali minime di quattro settimane o se si estenda anche ai giorni di ferie supplementari previsti dal diritto nazionale. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che la direttiva 2003/88 si applica, in via di principio, a tutti i settori di attività, privati o pubblici, allo scopo di disciplinare taluni aspetti dell’organizzazione del loro orario di lavoro. Inoltre, la Corte precisa che, anche se la direttiva prevede deroghe, queste sono state adottate soltanto allo scopo di garantire il buon funzionamento dei servizi indispensabili alla tutela della sicurezza, della salute e dell’ordine pubblico in caso di circostanze di gravità e di ampiezza eccezionali. Di conseguenza, la Corte risponde che la direttiva 2003/88 si applica al funzionario che esercita attività di pompiere in condizioni normali. Inoltre, la Corte ricorda che, secondo la direttiva, tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tuttavia, quando un rapporto di lavoro giunge al termine, l’effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite non è più possibile. In tal caso, proprio a causa di tale impossibilità, al fine di evitare che il lavoratore venga privato totalmente di detto diritto – anche sotto forma pecuniaria – la direttiva gli accorda il diritto ad un’indennità finanziaria. Nella fattispecie, la Corte considera che il collocamento a riposo di un funzionario pone fine al rapporto di lavoro. Di conseguenza, la Corte conclude che un funzionario ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, ad un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per causa di malattia. Tuttavia, la Corte precisa che la direttiva non vieta che disposizioni nazionali accordino al funzionario un diritto a ferie retribuite supplementari, che si aggiungono alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane. In tal caso peraltro, la normativa nazionale può non accordare il pagamento di un’indennità finanziaria, quando il funzionario in via di pensionamento non abbia potuto fruire di detti diritti supplementari in quanto non ha potuto svolgere le sue funzioni per causa di malattia. Al riguardo, la Corte ricorda che la direttiva si limita a fissare prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli ai lavoratori. Pertanto, il diritto nazionale può prevedere un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore a quattro settimane, accordato secondo condizioni – di ottenimento e di concessione – stabilite da tale diritto nazionale. La Corte afferma che spetta agli Stati membri decidere se concedere ai funzionari diritti a ferie retribuite supplementari che si aggiungono al diritto a ferie annuali retribuite minime di quattro settimane, prevedendo o meno un diritto, per il funzionario in via di pensionamento, ad un’indennità finanziaria, se egli non ha potuto fruire di detti diritti supplementari per il fatto che non ha esercitato le sue funzioni a causa di malattia. Del pari, spetta agli Stati membri fissare le condizioni di detta concessione. Infine, la Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza recente, la direttiva osta ad una norma nazionale che limita – mediante un periodo di riporto di nove mesi alla scadenza del quale il diritto a ferie annuali retribuite si estingue – il diritto di un funzionario in via di pensionamento di cumulare le indennità per ferie annuali retribuite non godute a causa di un’inabilità lavorativa. Infatti, la Corte ritiene che qualsiasi periodo di riporto deve garantire al lavoratore di poter disporre, se necessario, di periodi di riposo che possano essere scaglionati, pianificati e disponibili a più lungo termine e deve quindi superare in modo significativo la durata del periodo di riferimento per il quale è concesso. Orbene, nel caso di specie, il periodo di riporto (nove mesi), è di durata inferiore al periodo di riferimento (un anno). (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 3 maggio 2012, Sentenza nella causa C‑337/10, Georg Neidel / Stadt Frankfurt am Main)  
   
 

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