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Notiziario Marketpress di
Martedì 08 Maggio 2012 |
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AGENDA DIGITALE: LA COMMISSIONE EUROPEA ADOTTA LA PRIMA RELAZIONE SULL´APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI
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Bruxelles, 8 maggio 2012 - La Commissione europea ha presentato ieri una relazione sull´applicazione della direttiva servizi di media audiovisivi (Avmsd). Detta direttiva consente la libera circolazione dei contenuti audiovisivi e risponde a importanti obiettivi strategici pubblici, come il divieto di incitamento all´odio, la protezione dei minori dai contenuti dannosi e la promozione di opere audiovisive europee. I principali temi affrontati nella relazione sono le pratiche pubblicitarie e l’esigenza di ulteriori orientamenti in tema di Tv connessa (ossia la televisione che consente il collegamento a internet). In proposito la Commissione intende: organizzare una consultazione pubblica sulla Tv connessa (nella seconda metà del 2012); aggiornare nel 2013 gli orientamenti da essa stabiliti in materia di pubblicità televisiva. "La relazione evidenzia l’efficacia della direttiva, ma i cambiamenti determinati da internet, come la Tv connessa, non ci consentono di riposare sugli allori" ha commentato la vicepresidente Neelie Kroes. Attuazione della Avmsd - Venticinque Stati membri hanno notificato il completo recepimento della direttiva nella rispettiva legislazione nazionale. Due Stati membri – Polonia e Belgio – devono ancora adeguare la loro legislazione. Pubblicità - Agli spot televisivi, pubblicitari e di televendita, si applica un tetto di dodici minuti per ora. Dalla relazione risulta che l´applicazione di questa regola ha fatto emergere formati pubblicitari differenti. Ad esempio, in Spagna sono stati introdotti tipi di pubblicità televisiva diversi che non sono stati considerati spot dalle autorità spagnole. Tuttavia la Corte di giustizia ha dichiarato che dette tipologie costituiscono spot pubblicitari e devono pertanto essere calcolate in base alla regola dei dodici minuti. La Commissione ha verificato le pratiche pubblicitarie in otto Stati membri nel corso del periodo di riferimento. In un certo numero di Stati membri il tetto di dodici minuti per spot pubblicitari è regolarmente superato. Sulla base di queste risultanze, agli Stati membri in questione sono state inviate lettere amministrative e la discussione è ancora in corso. La Commissione continuerà a monitorare il rispetto delle regole sulla pubblicità da parte degli Stati membri e, se opportuno, avvierà procedimenti di infrazione. Alcolici - Negli Stati membri interessati dalla verifica, la pubblicità di bevande alcoliche rappresenta dallo 0,8% al 3% dell’attività pubblicitaria complessiva nei servizi di media audiovisivi, in base al numero totale di spot trasmessi nel corso del periodo monitorato. Non sono state accertate palesi violazioni. Per l’attuazione delle prescrizioni della Avmsd in materia di pubblicità sugli alcolici, ventidue Stati membri hanno stabilito norme in una certa misura più severe riguardo alla pubblicità delle bevande alcoliche a livello di canali, prodotti pubblicizzati o fasce orarie. Bambini - La direttiva stabilisce che le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minori. Ciò significa che dette comunicazioni non devono: esortare direttamente i minorenni ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità; incoraggiarli direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati; sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone; o mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose. Dall’analisi di contenuto dei 100 spot pubblicitari più frequentemente trasmessi è emerso che le disposizioni della direttiva in materia di tutela dei minori nella pubblicità sono state raramente violate. Come per la pubblicità sugli alcolici, la formulazione dettagliata delle disposizioni in materia implica che vi sono poche infrazioni della Avmsd. Tuttavia tecniche pubblicitarie orientate ai minori risultano frequentemente utilizzate nella pubblicità televisiva. Cinque Stati membri vietano la pubblicità nei programmi per bambini. Quattro Stati membri applicano un divieto parziale o altre restrizioni in materia di pubblicità nei programmi per bambini, durante determinate fasce orarie o per prodotti specifici, e altri sette Stati membri vietano che sia mostrato il logo dello sponsor nei programmi per bambini1. Discriminazione - La relazione ha inoltre analizzato la discriminazione basata sul sesso e gli stereotipi di genere nei 100 spot pubblicitari più frequentemente trasmessi in otto Stati membri. Rappresentazioni stereotipate dei ruoli di genere sono state rilevate in una percentuale variabile dal 21% al 36% degli spot analizzati. Tuttavia in alcuni Stati membri un certo numero di posizioni, professioni o prodotti sono più sistematicamente associati a un determinato sesso rispetto ad altri Stati membri. La relazione ha svelato che nessuno dei paesi passati in rassegna è immune da rappresentazioni stereotipate. Alla luce di quanto sopra, la Commissione continuerà a monitorare l’attuazione delle norme in materia di pubblicità negli Stati membri e aggiornerà nel 2013 la sua comunicazione interpretativa riguardo a taluni aspetti delle disposizioni in materia di pubblicità televisiva. Tv connessa - La televisione connessa o ibrida segna una nuova fase nel processo che associa internet e radiodiffusione, denominato “convergenza”. L’aggiunta della connettività internet agli apparecchi televisivi tradizionali mette l’utente in grado di scegliere titoli da una biblioteca di programmi e altri servizi a richiesta nonché contenuti di internet. I servizi di televisione connessa esistono attualmente in Germania e in Italia e stanno per essere introdotti in Francia e nel Regno Unito. Sebbene gran parte dei televisori attualmente venduti sia collegabile, soltanto una percentuale che va dal 20% al 30% è effettivamente on-line. Attualmente in Europa vi sono 47 milioni di dispositivi domestici collegati attivi, come apparecchi di televisione connessa, console di gioco, decoder autonomi (standalone Tv set-top box), lettori di compact disc Blu-ray e decoder per televisioni a pagamento. Con un numero sempre maggiore di cittadini che ha accesso a internet veloce e con l’aumento dei dispositivi connessi e dei contenuti disponibili, si può prevedere che la Tv connessa avrà una crescita alquanto rapida nei prossimi anni. Per garantire che i cittadini europei possano pienamente utilizzare questi nuovi servizi e abbiano un accesso di qualità alle opere audiovisive anche attraverso dispositivi connessi, e nel contempo che siano adeguatamente tutelati, la Commissione lancerà una consultazione pubblica in materia entro la fine del 2012. Contesto L’articolo 33 della Avmsd invita la Commissione a presentare a scadenze regolari una relazione sull´applicazione della direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione in esame, che concerne il periodo 2009-2010, è la prima riguardante l’applicazione della Avmsd. La prima parte della relazione esamina retrospettivamente l´attuazione della direttiva, inclusi i quesiti relativi all’efficacia della norme qualitative per la pubblicità in un settore in cui l’offerta e le risposte individuali in materia stanno cambiando. Anche se la valutazione individua possibili margini di miglioramento, ciò non inficia la logica d´intervento della Avmsd ma evidenzia la necessità di mezzi più efficaci. La relazione costituisce pertanto un elemento indispensabile al fine di rafforzare in tal senso la base di elementi concreti. La seconda parte contiene una valutazione prospettica dell´impatto di importanti mutamenti tecnologici sul quadro normativo, nel contesto della rapida convergenza tra radiodiffusione tradizionale e internet. Link utili Relazione sull’applicazione http://ec.Europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_en.htm Sito internet delle Politiche audiovisive e dei media http://ec.Europa.eu/avpolicy/index_en.htm |
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