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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Maggio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO DELL’UNIONE OSTA ALLA NORMATIVA FRANCESE CHE INSTAURA UN REGIME FISCALE DIVERSO PER I DIVIDENDI DI ORIGINE NAZIONALE VERSATI A ORGANISMI D’INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM) RESIDENTI E NON RESIDENTI

 
   
  Il diritto dell’Unione vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Detto divieto non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Nondimeno, tali disposizioni nazionali non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti. Le controversie all’origine delle cause vertono sul regime fiscale francese dei dividendi distribuiti da una società residente in Francia ad organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) che non risiedono in tale Stato. Gli Oicvm (fondi comuni di investimento amministrati da una società di gestione o società d’investimento) consentono a qualsiasi risparmiatore (titolare di quote) di affidare la gestione dei suoi capitali ad un professionista che si incarica di investirli in uno o più mercati finanziari determinati. Secondo la normativa fiscale francese i dividendi versati a Oicvm non residenti in Francia sono assoggettati a ritenuta alla fonte, con aliquota del 25%, mentre tali dividendi non subiscono detto assoggettamento ad imposta laddove siano versati ad un Oicvm residente. Dieci Oicvm belgi, tedeschi, spagnoli e statunitensi che investono in particolare in azioni di società francesi e ricevono a tale titolo dividendi, assoggettati ad una ritenuta alla fonte, contestano la normativa francese. Essi lamentano l’esistenza di una discriminazione alla luce della libertà di circolazione dei capitali, garantita dal diritto dell’Unione. Il tribunal administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia), adito con detti ricorsi, chiede in sostanza alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti alla normativa francese che sottopone i dividendi d’origine nazionale distribuiti a Oicvm ad un trattamento fiscale diverso a seconda del luogo di residenza dell’organismo beneficiario. Detto giudice chiede in particolare se, relativamente all’assoggettamento ad imposta dei dividendi distribuiti da società residenti a Oicvm non residenti, il raffronto delle situazioni, che consente di determinare se sussista un’eventuale differenza di trattamento costituente un ostacolo rispetto alla libera circolazione dei capitali, debba essere effettuato unicamente al livello dell’Oicvm o se debba essere presa in considerazione anche la situazione dei titolari di quote. La Corte ricorda, anzitutto, che le misure vietate dal diritto dell’Unione in quanto restrizioni dei movimenti di capitali comprendono quelle che sono atte a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di tale Stato membro dall’effettuarne in altri Stati. Una differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra Oicvm a seconda della loro residenza può dissuadere, da un lato, gli Oicvm non residenti dall’effettuare investimenti in società stabilite in Francia e, d’altro lato, gli investitori residenti in Francia dall’acquistare quote di Oicvm non residenti. Perciò, la Corte considera che la normativa francese costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dal diritto dell’Unione. In secondo luogo la Corte esamina se detta restrizione possa essere giustificata alla luce delle disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali. Essa ricorda in proposito che una differenza di trattamento può essere considerata compatibile con il diritto dell’Unione solo se riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili o ove essa sia giustificata da una ragione imperativa di interesse generale. Da un lato, per poter valutare la comparabilità delle situazioni, viene chiesto alla Corte se la situazione dei titolari di quote debba essere presa in considerazione insieme a quella degli Oicvm. In risposta, la Corte precisa che spetta a ciascuno Stato membro organizzare, nell’osservanza del diritto dell’Unione, il proprio sistema di tassazione degli utili distribuiti. Tuttavia, allorché una normativa fiscale nazionale fissa un criterio distintivo per l’assoggettamento ad imposta degli utili distribuiti, la comparabilità delle situazioni va valutata tenendo conto di tale criterio. Nella fattispecie la normativa francese fissa un criterio distintivo pertinente fondato sul luogo di residenza dell’Oicvm, assoggettando unicamente gli Oicvm non residenti ad una ritenuta alla fonte dei dividendi da essi ricevuti. La Corte considera che, alla luce di detto criterio distintivo, la valutazione della comparabilità delle situazioni, al fine di determinare il carattere discriminatorio o meno della normativa, debba essere effettuata unicamente al livello degli Oicvm, senza tener conto della situazione dei titolari di quote. Così, la differenza di trattamento tra gli Oicvm residenti e gli Oicvm non residenti non può essere giustificata da una differenza di situazione pertinente. D’altro lato, la Corte esamina se la differenza di trattamento possa essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale. Una delle giustificazioni riguarda la necessità di preservare la ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri. Una differenza di trattamento potrebbe essere, infatti, ammessa qualora la normativa nazionale sia intesa a prevenire comportamenti atti a porre a rischio il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria potestà impositiva relativamente alle attività realizzate nel suo territorio. Tuttavia, allorché ha scelto di non assoggettare ad imposta gli Oicvm residenti beneficiari di dividendi di origine nazionale, uno Stato membro non può addurre la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta degli Oicvm non residenti beneficiari di detti redditi. Parimenti, la normativa francese non può essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali dato che l’assoggettamento ad imposta colpisce unicamente e specificamente i non residenti. Infine, la differenza di trattamento creata dalla normativa francese non può essere giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale in mancanza di un nesso diretto tra l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi di origine nazionale ricevuti dagli Oicvm residenti e il loro assoggettamento ad imposta quali redditi dei titolari di quote. Di conseguenza la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta alla normativa francese che assoggetta a ritenuta alla fonte i dividendi d’origine nazionale se ricevuti da Oicvm residenti in un altro Stato membro, mentre siffatti dividendi sono esenti da imposta per gli Oicvm residenti in Francia. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 10 maggio 2012Sentenza nelle cause riunite C-338/11 Santander Asset Management Sgiic Sa / Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux e da C‑339/11 a C‑347/11: Santander Asset Management Sgiic Sa e a. / Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État)  
   
 

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