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Notiziario Marketpress di Mercoledì 16 Maggio 2012
 
   
  BANCHE, LE NUOVE REGOLE CHE TUTELANO IL CONSUMATORE

 
   
  Milano, 16 maggio 2012 -Rapporti tra banche e clienti all’insegna della chiarezza, trasparenza e reciproca lealtà. E’ questo lo spirito che ha animato la procedura di verifica e controllo delle condizioni contrattuali dei conti correnti bancari e dei servizi di incasso e pagamenti che ha visto coinvolti i maggiori istituti di credito milanesi ed italiani e le Camere di Commercio di Milano e di Monza e Brianza. Oggi, in un momento di difficoltà economica, un rapporto contrattuale improntato sulla reciproca fiducia, tra banca e proprio cliente non può che facilitare i rispettivi interessi. Le clausole vessatorie nei contratti di conto corrente bancario e servizi di incasso e pagamenti. 1. Conto corrente. Esistono due differenti tipologie di conto corrente: quello bancario, detto anche conto corrente di corrispondenza, e quello ordinario. Il conto corrente bancario non è esplicitamente previsto dal codice civile e con esso la banca, custodendo le somme affidatele, assume l’incarico di compiere pagamenti o riscossione per conto del cliente, previa disponibilità di quest’ultimo; il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista. Il conto corrente ordinario è invece previsto dal codice civile ed è “il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto”. 2. Diritto di recesso. Il cliente può recedere senza penalità e senza specificarne il motivo entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto. 3. Motivo di recesso. Sia il cliente che la banca possono recedere anche senza preavviso qualora vi sia un giustificato motivo o una giusta causa, dandone immediata o pronta comunicazione all’altra parte. 4. Tempistica del recesso. Il recesso ha effetto nel momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. A partire da tale data non sarà dovuto il corrispettivo mensile per il servizio da cui si recede, ma anche prima di tale data non potranno essere imposti costi aggiuntivi per servizi non richiesti dal cliente. 5. Modifica unilaterale da parte della banca delle condizioni contrattuali. Due mesi il preavviso “minimo” per l’invio della comunicazione di proposta di modifica da parte della banca, da presentarsi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Il cliente dovrà essere informato in modo preciso e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione. 6. Clausola c.D. Di pegno “omnibus”. La clausola in questione prevede che tutti i beni del correntista “detenuti” dalla banca, siano assoggettati al vincolo di garanzia per tutti crediti attuali e futuri del correntista. Essa è spesso invocata dalle banche per ritardare la restituzione di somme, valori e titoli nel caso di recesso del cliente dal rapporto di conto. Ciò non risponde in realtà ai canoni di correttezza e lealtà nei rapporti con la clientela richiamati dall’Autorità di Vigilanza. 7. Rifiuto o sospensione dei pagamenti. Sospendere o rifiutare di dar corso agli ordini di pagamento e per di più senza specificarne i motivi, viola i principi ed è un atto censurabile che la banca non può giustificare. 8. Chiarezza. Non è conforme al Codice del Consumo rimandare il cliente alla lettura di fogli informativi presenti nei siti internet della banca; ma è prassi corretta segnalare invece al cliente in maniera dettagliata e semplice gli organismi deputati a risolvere le controversie. Fornire informazioni chiare ed esaustive è anche nell’interesse della banca onde scongiurare l’intervento del Giudice ordinario. 9. Foro competente. E’ sempre competente il foro del consumatore tranne che la il cliente non sia un consumatore.  
   
 

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