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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 30 Maggio 2012 |
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NORME IN MATERIA DI CAPITALE DELLE BANCHE: ACCORDO SU UN ORIENTAMENTO GENERALE PER I NEGOZIATI CON IL PARLAMENTO EUROPEO
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Bruxelles, 30 maggio 2012 - Il Consiglio europeo ha approvato all´unanimità un orientamento generale sulle due proposte: il cosiddetto pacchetto "Crd Iv" - cambiando le regole comunitarie in materia di requisiti patrimoniali per le banche e le imprese di investimento, per i negoziati che dovranno essere condotti con il Parlamento europeo. Tali proposte mirano a modificare le direttive esistenti in materia di requisiti patrimoniali delle due e sostituirli con due nuovi atti legislativi: una regolamentazione sui requisiti prudenziali da rispettare da parte delle istituzioni e una direttiva in materia di accesso all´attività di raccolta di depositi. Essi sono destinati a recepire nel diritto comunitario un accordo internazionale approvato dal G20 nel novembre 2010. Il Basilea Iii, firmato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, rafforza gli obblighi di fondi propri delle banche, ha istituito un cuscino di conservazione del capitale e un buffer di capitale anticiclico obbligatoria discrezionale, e fornisce un quadro per le nuove disposizioni regolamentari concernenti la liquidità e il leverage. Lo scopo dei negoziati con il Parlamento è quello di ottenere l´adozione del pacchetto in prima lettura, se possibile entro giugno 2012. L´ insediamento sarebbe direttamente applicabile al fine di evitare differenze di applicazione tra gli Stati membri. Il testo di compromesso elaborato dalla presidenza stabilisce i requisiti per il capitale e stabilisce i requisiti di liquidità iniziale a partire dal 2013, in base alle norme nazionali, e, a partire dal 2015 uno , un fabbisogno di liquidità completamente tarato a Ue. Per affrontare le questioni relative al finanziamento a lungo termine, la Commissione è invitata nelle proposte di regolamento a presentare, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, un rapporto di due e, se del caso, una proposta legislativa per un requisito finanziamento stabile. Il progetto di regolamento prevede inoltre l´introduzione di un leverage ratio a partire dal 1 ° gennaio 2018, a condizione che il Consiglio e il Parlamento accetta di base di una relazione che sarà presentata dalla Commissione nel 2016. In particolare, nell´ambito del progetto di regolamento del Consiglio, le banche e le imprese di investimento deve tenere la base di capitale di una categoria che corrisponde al 4,5% degli attivi ponderati per il rischio, invece del 2% applicabile dalle norme vigenti (4,5% a partire dal 2015, tra 3,5% e 4,5% nel 2013 e tra il 4% e 4,5% nel 2014). Il requisito patrimoniale complessivo rimane fissato a 8%. Secondo il progetto elaborato dalla Presidenza, gli strumenti di Tier 1 sono definiti con quattordici criteri, simili a quelle contenute nel Basilea Iii, e l´Autorità bancaria europea (Eba) è responsabile controllare la qualità degli strumenti emessi da istituzioni. Inoltre, il regolamento proposto consente agli Stati membri di imporre, per un massimo di due anni (prorogabile), più severe norme prudenziali per le istituzioni finanziarie accreditate a livello nazionale (ad esempio in materia di requisiti relativi al livello capitale, i requisiti per i grandi fidi, obblighi di pubblicazione, il livello di conservazione del cuscino di pesi patrimoniali, i requisiti di liquidità e il rischio di affrontare bolle speculative nel settore immobiliare residenziale o commerciale). Una decisione in tal senso da parte di un´autorità nazionale potrebbe essere annullata qualora, a seguito di un parere negativo del Eba, il Consiglio Risk (Esrb) o della Commissione, il Consiglio delibera maggioranza qualificata contro tali misure. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di aumentare i pesi rischio per le esposizioni relative agli immobili residenziali, commerciali e mostre nel settore finanziario oltre i livelli previsti dal regolamento, e fino al 25 %. La stessa Commissione ha la capacità di imporre un anno di più severe norme prudenziali, mediante atti delegati rivolte a tutti gli Stati membri. Il progetto di direttiva introduce ulteriori requisiti per la conservazione di un cuscino di equità del 2,5%, costituito da fondi propri di base Tier 1 identico per tutte le banche dell´Ue, capitale anticiclico buffer-specifica impostare uno , e la possibilità per gli Stati membri ad introdurre una riserva di capitale del core Tier 1 per ulteriore rischio sistemico per il settore finanziario o uno o più sottoinsiemi del settore. Gli Stati membri sarebbero in grado di applicare per gli ammortizzatori del rischio sistemico fino al 3% per tutte le esposizioni, e fino al 5% per le esposizioni nazionali e nei paesi terzi, senza dover ottenere l´autorizzazione preventiva Commissione, e può imporre cuscini ancora più elevati se ottenere l´autorizzazione preventiva della Commissione come un atto delegato. Se uno Stato membro decide di imporre un cuscino fino al 3% per tutte le esposizioni, questo cuscino dovrebbe applicarsi parimenti a tutte le esposizioni all´interno dell´Ue. Le proposte del pacchetto Iv Crd anche rafforzare i requisiti di governance e il controllo, prevedono l´applicazione di sanzioni da parte delle autorità di vigilanza per violazione delle norme comunitarie e mirano a ridurre la dipendenza istituti di credito di relazione alla classificazione del merito di credito da enti esterni, promuovendo approcci basati sui rating interni o modelli interni. Rispettivamente sulla base dell´articolo 114 e dell´articolo 53, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea, il regolamento e la direttiva deve essere adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio, d´intesa con il Parlamento europeo . 1 : L´accordo è stato raggiunto durante una sessione di "Affari economici e finanziari". 2 : Vale a dire le direttive 2006/48/Ce e 2006/49/Ce. 1 : Per essere stabiliti attraverso un atto delegato sulla base di una raccomandazione del Comitato di Basilea. 2 : Sulla base di una valutazione del Eba. 1 : Le autorità nazionali sono responsabili della determinazione delle aliquote applicabili per attutire ciclico nel loro paese, mentre le scuole devono impostare i loro cuscini in base alla loro esposizione creditizia verso i singoli paesi. |
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