Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Giugno 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (TUE): NON PUÒ ESSERE REGISTRATO IL MARCHIO O·LIVE PER PRODOTTI DI PROFUMERIA, IGENE E BELLEZZA - SENTENZA T/273/10, OLIVE LINE INTERNATIONAL / UAMI , UMBRIA OLII INTERNATIONAL SRL

 
   
  Non può essere registrato il marchio O·live per prodotti di profumeria, di igiene e bellezza e detersivi. La società spagnola Olive Line International, S.l. Ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell´ Uami (Ufficio per l´armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)) del 14 aprile 2010 Controinteressata, dinanzi alla commissione di ricorso: O. International, S.r.l. (Spoleto). Nel 2007, la società italiana Olivella Srl, di Campiello sul Clitunno (provincia di Perugia) ha chiesto all´Uami la registrazione comunitaria del marchio figurativo "O·live", per beni e servizi delle classi 3 (prodotti per sbiancare, pulire, lucidare … saponi, profumeria …) e 44 (servizi medici e veterinari, prodotti d´igiene e bellezza, servizi d´agricoltura, orticultura e silvicoltura) dell´accordo di Nizza del 1957. Alla Olivella Srl è succeduta la O. International Srl e poi Umbria Olii International Srl. La spagnola Olive Line International si è opposta alla registrazione, fondandosi sul marchio figurativo comunitario "Olive Line", e sul marchio spagnolo figurativo identico al precedente, nonché sul marchio denominativo spagnolo "Olive Line" (tutti relativi a prodotti della classe 3), e facendo valere il rischio di confusione fra I suoi marchi e quello di cui era stata chiesta la registrazione. Nel 2008, la divisione d´opposizione e, nel 2010, la camera di ricorso dell´Uami hanno respinto integralmente la domanda, ritenendo non sussistesse alcun rischio di confusione, ritenendo che il marchio spagnolo Olive Line non avesse carattere distintivo e che non sussistesse rischio di confusione, del marchio richiesto, rispetto ai marchi spagnoli anteriori, tanto quello denominativo, tanto quelli figurativi. Nel 2010 Olive Line International ha impugnato la decisione della camera di ricorso dinanzi al Tribunale Ue. Essa ha sostenuto che I prodotti della classe 3 sono destinati al consumo di massa e di conseguenza I consumatori interessati accorderebbero un grado d´attenzione molto basso, cosa che facilita la confusione fra i marchi. Il Tribunale ritiene peraltro che essa non abbia dimostrato quest´allegazione; al contrario, per i saponi ed i prodotti di profumeria, il livello di attenzione dei consumatori non è debole. Il Tribunale ricorda poi che l´apprezzamento globale del rischio di confusione fra i marchi deve essere fondato sull´impressione globale, tenendo conto degli elementi distintivi e dominanti. Per il Tribunale, l´elemento verbale ´olive´, presente nei marchi anteriori ed in quello richiesto, si impone al pubblico che lo imprime nella memoria. I due marchi presentano pertanto una similitudine visiva e fonetica, nonché concettuale. Per il Tribunale, la camera di ricorso ha commesso un errore, ritenendo che gli elementi essendo di natura descrittiva, non creassero una similitudine concettuale,. Il Tribunale ricorda poi che la valutazione del rischio di confusione comporta una certa interdipendenza fra i fattori considerati: un basso grado di similitudine fra i prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di similitudine fra I marchi e viceversa. I marchi in questione sono globalmente simili. I prodotti e servizi per cui la ditta italiana ha richiesto la registrazione del marchio sono in parte (saponi e profumi) identici o simili a quelli coperti dal marchio anteriore, in parte (prodotti per sbiancare) presentano una similitudine, almeno marginale con quelli protetti dal marchio anteriore. Il Tribunale pertanto accoglie le ragioni della ditta spagnola ed annulla la decisione della camera di ricorso dell´Uami che ha ammesso la registrazione del marchio comunitario O·live, per quanto riguarda ´saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici´ (classe3) , oggetto della domanda di marchio, che sono identici a quelli protetti dal marchio denominativo anteriore (spagnolo), per le ´preparazioni per sbiancare, lucidare, sgrassare e abrasivi´ (classe 3): anche tenendo conto della similitudine solo marginale far questi prodotti e quelli protetti dai marchi anteriori (saponi), il grado di somiglianza globale fra I marchi è tale che il rischio di confusione non potrebbe essere escluso, nonostante la debole somiglianza fra i prodotti. Per quanto riguarda i ´prodotti d´igiene e bellezza per persone ed animali´ (classe 44), che presentano similitudini con i prodotti protetti dal marchio denominativo anteriore. Il Tribunale rigetta il ricorso per la parte restante (servizi medici e veterinari, servizi d´agricoltura, orticultura e silvicoltura)  
   
 

<<BACK