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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Giugno 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (CGUE): REATI APPARTENENTI A SFERE DI CRIMINALITÀ PARTICOLARMENTE GRAVI ELENCATE NEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA POSSONO GIUSTIFICARE L´ALLONTANAMENTO DI UN CITTADINO DELL’UNIONE, ANCHE SE HA VISSUTO PIÙ DI DIECI ANNI NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

 
   
  Un provvedimento del genere è tuttavia subordinato alla condizione che il comportamento della persona rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale di tale Stato La direttiva relativa al diritto dei cittadini dell’Unione di soggiornare e di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri prevede le condizioni di esercizio di tale diritto e le sue limitazioni per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. In tal senso, lo Stato membro ospitante non può adottare una decisione di allontanamento di un cittadino dell’Unione che ha acquisito un diritto di soggiorno permanente (al termine di un periodo ininterrotto di almeno cinque anni) salvo che per motivi gravi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Se tale cittadino dell’Unione ha soggiornato durante gli ultimi dieci anni nel territorio dello Stato membro ospitante, l’adozione di una decisione di allontanamento è possibile solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il sig. I., cittadino italiano, vive in Germania dal 1987, è celibe e senza figli. Non ha portato a termine alcun corso di studi, né una formazione professionale e ha lavorato in Germania soltanto saltuariamente. Nel 2006, il Landgericht Köln (tribunale regionale di Colonia) lo ha condannato a una pena detentiva di sette anni e sei mesi per abuso sessuale, atti di violenza sessuale e stupro ai danni di una bambina che all’epoca in cui erano iniziati i fatti aveva 8 anni. I fatti alla base di tale condanna si sono verificati negli anni compresi tra il 1990 e il 2001. Il sig. I., in carcere dal gennaio 2006, avrà terminato di scontare la sua pena detentiva a luglio del 2013. Con decisione del 6 maggio 2008, in forza del diritto nazionale le autorità tedesche hanno dichiarato la perdita del diritto d’ingresso e di soggiorno del sig. I., i per ragioni connesse alla gravità dei reati commessi e al rischio di recidiva, e gli hanno intimato di lasciare il territorio tedesco, a pena di espulsione verso l’Italia. Il sig. I. Si è opposto in giudizio a tale decisione di allontanamento. L’oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-westfalen (tribunale amministrativo regionale superiore del Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), adito in appello, chiede alla Corte di giustizia di interpretare la nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» atti a giustificare l’allontanamento di un cittadino dell’Unione presente da più di dieci anni nel territorio dello Stato membro ospitante. Nell’odierna sentenza la Corte ricorda anzitutto una sua precedente pronuncia, in cui ha dichiarato che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza». La Corte precisa poi che la nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» presuppone non soltanto l’esistenza di un pregiudizio alla pubblica sicurezza, ma altresì che detto pregiudizio presenti un livello di gravità particolarmente elevato, che emerge dall’impiego dell’espressione «motivi imperativi». In sostanza, gli Stati membri restano liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali – che possono variare da uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra – le regole di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, specie qualora autorizzino una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone. Tali regole devono tuttavia essere intese in senso restrittivo, di modo che la loro portata non possa essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione europea. Al fine di stabilire se reati come quelli commessi dal sig. I. Possano rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza», la Corte sottolinea che occorre tenere conto del fatto che lo sfruttamento sessuale dei minori appartiene alle sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale, sfere espressamente previste dal Trattato e nelle quali il legislatore dell’Unione può intervenire. Orbene, secondo la Corte, gli Stati membri possono considerare che reati quali quelli di cui all’articolo 83 Tfue costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione e, pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza». Tuttavia, tali reati possono giustificare un provvedimento di allontanamento solo se le modalità con le quali sono stati commessi presentano caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui è chiamato a pronunciarsi. Ciò nondimeno, l’eventuale accertamento, da parte del giudice del rinvio, secondo i valori propri dell’ordinamento giuridico dello Stato membro cui esso appartiene, che reati del tipo di quelli commessi dal sig. I. Rappresentano una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione non deve necessariamente comportare l’allontanamento della persona. Infatti, il diritto dell’Unione subordina qualsiasi provvedimento di allontanamento alla circostanza che il comportamento della persona rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all’interessato, l’esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento. Inoltre, quando un provvedimento di allontanamento è adottato a titolo di pena o di misura accessoria ad una pena detentiva, ma è eseguito ad oltre due anni di distanza dalla sua adozione, gli Stati membri devono verificare che la minaccia che l’interessato costituisce per la pubblica sicurezza sia attuale e reale, e valutare se l´eventuale mutamento obiettivo delle circostanze sia intervenuto successivamente all´adozione della decisione di allontanamento. La Corte precisa infine che, prima di adottare una decisione di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dell’importanza dei suoi legami con il paese d’origine. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 maggio 2012, Sentenza nella causa C-348/09, I. / Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid)  
   
 

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