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Notiziario Marketpress di
Giovedì 07 Giugno 2012 |
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UE, GESTIONE DELLE CRISI: NUOVE MISURE PER EVITARE DI DOVER RICORRERE AL SALVATAGGIO DELLE BANCHE
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Bruxelles, 7 giugno 2012 - La crisi finanziaria ha messo in luce l’inadeguatezza degli strumenti di cui dispongono le autorità pubbliche per gestire le crisi delle banche che operano sui mercati mondiali. Per mantenere i servizi finanziari essenziali per i cittadini e le imprese, i governi hanno dovuto iniettare denaro pubblico nel sistema bancario ed emettere garanzie in uno sforzo senza precedenti: tra ottobre 2008 e ottobre 2011 la Commissione europea ha approvato aiuti di Stato a favore degli enti finanziari pari a 4 500 miliardi di euro (equivalenti al 37% del Pil dell´Ue)1. Ciò ha evitato fallimenti bancari e perturbazioni economiche su ampia scala, ma ha fatto ricadere sui contribuenti il costo del deterioramento delle finanze pubbliche e non ha risolto il problema di come gestire le difficoltà delle grandi banche internazionali. Le proposte adottate ieri dalla Commissione europea relative a norme a livello Ue per il risanamento delle banche e la risoluzione delle crisi bancarie cambieranno questa situazione. Tali proposte assicurano che in futuro le autorità disporranno di strumenti che consentiranno loro di intervenire con decisione sia prima che i problemi si verifichino, sia quando sono già in atto, ma in fase precoce. Inoltre, se la situazione finanziaria di una banca si deteriora irrimediabilmente, la proposta garantisce il salvataggio delle funzioni essenziali di quest’ultima evitando nel contempo che i costi della ristrutturazione e della risoluzione delle crisi delle banche in dissesto ricadano sui contribuenti, facendoli invece ricadere sui proprietari e sui creditori della banca. Il Presidente Barroso ha dichiarato: "L´ue sta attuando a pieno gli impegni assunti nel quadro del G20. A due settimane dal vertice di Los Cabos, la Commissione presenta una proposta che contribuirà a tutelare i contribuenti e le nostre economie dagli effetti di eventuali dissesti bancari futuri. La proposta odierna segna un passo fondamentale verso l´unione bancaria nell´Ue e responsabilizzerà il settore bancario: contribuirà così ad assicurare in futuro stabilità e fiducia nell´Ue, in un momento in cui operiamo per rafforzare e integrare ulteriormente le nostre economie interdipendenti.". Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: “La crisi finanziaria ha avuto un costo elevato per i contribuenti. La proposta di oggi rappresenta la misura conclusiva per rispondere agli impegni assunti nel quadro del G20 a favore di una migliore regolamentazione finanziaria. Dobbiamo dotare le autorità pubbliche degli strumenti necessari per gestire adeguatamente eventuali future crisi bancarie. In caso contrario, toccherà ancora una volta ai cittadini pagare il conto, mentre le banche continueranno ad agire come prima, sapendo che, se necessario, saranno nuovamente salvate." Elementi essenziali della proposta Un quadro di risoluzione delle crisi - Il quadro di risoluzione delle crisi si fonda sulle misure recentemente adottate da diversi Stati membri per migliorare i sistemi di risoluzione delle crisi a livello nazionale, ne rafforza gli aspetti fondamentali e garantisce l’applicabilità degli strumenti di risoluzione delle crisi sul mercato finanziario integrato europeo. Gli strumenti proposti si dividono in strumenti di “prevenzione”, di “intervento precoce” e di “risoluzione delle crisi”, e l’intervento delle autorità diventa più incisivo man mano che la situazione si deteriora. 1. Preparazione e prevenzione In primo luogo, il quadro impone alla banche di redigere piani di risanamento che stabiliscano le misure che scatteranno in caso di deterioramento della loro situazione finanziaria e che ripristineranno la loro sostenibilità economica. In secondo luogo, le autorità investite della responsabilità della risoluzione delle crisi delle banche sono tenute a preparare piani di risoluzione delle crisi che contengano opzioni per gestire le banche in condizioni critiche e ormai economicamente insostenibili (ad esempio dettagli sull’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e su come garantire la continuità delle funzioni essenziali). I piani di risanamento e di risoluzione delle crisi devono essere elaborati sia a livello di gruppo che per i singoli enti facenti parte del gruppo. In terzo luogo, se le autorità individuano ostacoli alla possibilità di risoluzione delle crisi nel corso dell’elaborazione dei piani, esse possono imporre alle banche interessate di modificare le proprie strutture giuridiche o operative in modo da assicurare che la risoluzione delle crisi sia possibile con gli strumenti disponibili e con modalità che non compromettano le funzioni essenziali della banca, non mettano a rischio la stabilità finanziaria e non implichino costi a carico del contribuente. Infine, i gruppi finanziari possono sottoscrivere accordi di sostegno finanziario infragruppo per limitare l’evoluzione della crisi e ripristinare rapidamente la stabilità finanziaria dell´intero gruppo. Subordinatamente all’approvazione delle autorità di vigilanza e degli azionisti di ciascuna entità parte dell’accordo, gli enti che operano all’interno di un gruppo saranno così in grado di fornire sostegno finanziario (in forma di prestiti, di garanzie o di conferimenti di attività utilizzabili in qualità di garanzia per operazioni) ad altre entità del gruppo che si trovano in difficoltà finanziarie. 2. Intervento precoce L’intervento di vigilanza precoce assicura che le difficoltà finanziarie vengano affrontate non appena si presentano. I poteri di intervento precoce scattano quando un ente non rispetta i requisiti patrimoniali previsti dalla legge o presumibilmente non sarà più in grado di rispettarli. Le autorità potranno imporre all’ente di attuare le misure previste dal piano di risanamento, elaborare un programma d’azione e stabilire un calendario per la sua attuazione, richiedere la convocazione di un’assemblea degli azionisti per adottare decisioni urgenti e imporre all’ente di elaborare un piano per ristrutturare i debiti con i creditori. Inoltre, le autorità di vigilanza avranno il potere di nominare un amministratore straordinario per una determinata banca per un periodo limitato in caso di deterioramento significativo della situazione finanziaria e qualora gli strumenti di cui sopra non fossero sufficienti a porre rimedio alla situazione. Compito principale dell’amministratore straordinario è risanare la situazione finanziaria della banca e provvedere a una sana e prudente gestione della sua attività. 3. Poteri e strumenti di risoluzione delle crisi La risoluzione delle crisi interviene se le misure preventive e di intervento precoce non sono in grado di evitare che la situazione si deteriori al punto tale da portare al dissesto della banca o da renderlo probabile. Se l’autorità stabilisce che nessun’altra azione aiuterebbe ad evitare il dissesto della banca e se è a rischio l’interesse pubblico (accesso a funzioni bancarie essenziali, stabilità finanziaria, integrità delle finanze pubbliche, ecc.), le autorità preposte dovrebbero assumere il controllo dell’ente e avviare un’azione decisiva di risoluzione delle crisi. Strumenti e poteri di risoluzione delle crisi armonizzati, insieme a piani di risoluzione delle crisi preparati in anticipo sia per le banche operative a livello nazionale che per quelle operative a livello transfrontaliero, garantiranno che le autorità nazionali in tutti gli Stati membri siano dotate di strumenti comuni e di una tabella di marcia comune per gestire i dissesti delle banche. Tali strumenti - che comportano un’interferenza nei diritti degli azionisti e dei creditori, giustificata tuttavia dalla necessità assoluta di proteggere la stabilità finanziaria, i depositanti e i contribuenti - prevedono tutele intese a garantire che essi non vengano usati in maniera impropria. I principali strumenti di risoluzione delle crisi sono i seguenti: lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, grazie al quale le autorità vendono la banca in dissesto, nella sua totalità o in parte, ad un’altra banca; lo strumento dell’ente-ponte, che consiste nell’individuare le attività sane o le funzioni essenziali della banca e nel farne una nuova banca (banca-ponte) che sarà venduta ad un’altra entità. La vecchia banca, comprese le attività deteriorate o le funzioni non essenziali, sarà poi liquidata con procedura ordinaria di insolvenza; lo strumento della separazione delle attività, grazie al quale le attività deteriorate della banca vengono trasferite ad un veicolo di gestione. Questo strumento “ripulisce” lo stato patrimoniale della banca in questione. Per evitare che questo strumento venga usato esclusivamente come aiuto di Stato, il quadro di risoluzione delle crisi dispone che esso possa essere usato soltanto congiuntamente ad un altro strumento (banca-ponte, vendita dell´attività d´impresa o riduzione del debito). Ciò assicura che la banca che riceve aiuto venga anche ristrutturata; lo strumento del salvataggio interno, grazie al quale la banca viene ricapitalizzata, gli azionisti vengono smaltiti o diluiti e i creditori vedono i loro crediti ridotti o convertiti in azioni. Un ente per il quale non è stato possibile trovare un acquirente privato, o per il quale lo smembramento sarebbe complesso, potrà quindi continuare a fornire servizi essenziali senza la necessità di essere salvato con fondi pubblici, e le autorità avranno il tempo di riorganizzarlo o di liquidarne parti dell´attività in maniera ordinata. A questo scopo, le banche saranno tenute a detenere una percentuale minima delle loro passività totali in forma di strumenti ammissibili al salvataggio interno. In caso di salvataggio interno, tali strumenti saranno ridotti in un ordine prestabilito di anzianità dei crediti, affinché l´ente possa recuperare la sostenibilità economica. Cooperazione tra le autorità nazionali - Allo scopo di far fronte alle difficoltà di banche o gruppi Ue che operano a livello transfrontaliero, il quadro di risoluzione delle crisi migliora la cooperazione tra le autorità nazionali in tutte le fasi della preparazione, dell´intervento e della risoluzione delle crisi. Sono costituiti collegi di risoluzione delle crisi, sotto la leadership dell´autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo e con la partecipazione dell’Autorità bancaria europea (Abe). L´abe agevolerà azioni congiunte e, se necessario, svolgerà un ruolo di mediazione vincolante. Ciò getta le basi per una vigilanza delle entità transfrontaliere sempre più integrata a livello Ue, che sarà ulteriormente studiata negli anni futuri nel quadro del riesame dell´architettura di vigilanza europea. Finanziamento delle risoluzioni delle crisi - Per essere efficaci, gli strumenti di risoluzione delle crisi dovranno essere finanziati. Ad esempio, se le autorità creano una banca-ponte, per operare questa avrà bisogno di capitale o di prestiti a breve termine. Se il finanziamento non può provenire dal mercato e per evitare che le azioni di risoluzione delle crisi vengano finanziate dallo Stato, i fondi di risoluzione delle crisi forniranno un finanziamento supplementare che raccoglierà contributi dalle banche proporzionati alle loro passività e profilo di rischio. I fondi dovranno accumulare capacità sufficiente per raggiungere in 10 anni l’1% dei depositi coperti. Essi saranno usati esclusivamente per sostenere una conduzione ordinata della riorganizzazione e risoluzione delle crisi e mai per il salvataggio di una banca. I fondi di risoluzione delle crisi a livello nazionale potranno interagire, soprattutto per fornire finanziamenti destinati alla risoluzione delle crisi di banche transfrontaliere. Per un uso ottimale delle risorse, la direttiva sulla risoluzione delle crisi si avvale anche dei fondi già disponibili nei 27 sistemi di garanzia dei depositi. Tali sistemi forniranno, accanto al fondo di risoluzione delle crisi, finanziamenti per la protezione dei depositanti al dettaglio. Per ottimizzare le sinergie, agli Stati membri sarà anche consentito di fondere i sistemi di garanzia dei depositi e il fondo di risoluzione delle crisi, a condizione che siano disponibili tutte le garanzie in grado di assicurare che il sistema resti in grado di rimborsare i depositanti in caso di dissesto. Contesto - La crisi ha dimostrato chiaramente che i problemi che colpiscono una banca possono diffondersi all’intero sistema finanziario e molto al di là delle frontiere di un paese. Ha inoltre messo in luce l’assenza di sistemi in grado di gestire gli enti finanziari in difficoltà. Esistono pochissime regole per determinare quali azioni debbano essere intraprese dalle autorità in caso di crisi bancarie. È questo il motivo per cui il G20 ha concordato sulla necessità di istituire quadri per la prevenzione e la gestione delle crisi2. La crisi finanziaria ha dimostrato con chiarezza la necessità di modalità più solide per la gestione coordinata delle crisi a livello nazionale, nonché la necessità di istituire meccanismi che siano maggiormente in grado di far fronte ai dissesti bancari transfrontalieri. Nel corso della crisi si sono verificati numerosi dissesti bancari importanti (Fortis, Lehman Brothers, le banche islandesi, Anglo Irish Bank, Dexia) che hanno messo in luce gravi lacune nelle modalità esistenti per la gestione delle crisi. In assenza di meccanismi in grado di assicurare una riduzione ordinata delle attività, gli Stati membri dell’Ue non hanno avuto altra scelta se non quella di salvare il loro settore bancario. La Commissione ha già pubblicato nel 2010 una comunicazione per indicare la strada da seguire (Ip/10/1353). Per ulteriori informazioni http://ec.Europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm |
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