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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Giugno 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA PRESSO UN’ALTRA IMPRESA DELLO STESSO GRUPPO NON COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL’ETÀ

 
   
  Il datore di lavoro non è obbligato a tener conto, per la retribuzione dei suoi dipendenti, dell’esperienza lavorativa che questi hanno maturato presso detta impresa. La direttiva 2000/78/Ce vieta qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del lavoratore a causa della sua età. Una discriminazione indiretta fondata sull’età sussiste quando un criterio apparentemente neutro può mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di una determinata età rispetto ad altre. La compagnia Tyrolean Airways si oppone al suo comitato di impresa (Betriebsrat) in merito alla presa in considerazione, per l’inquadramento degli assistenti di volo di detta compagnia aerea in categorie lavorative e, di conseguenza, per la determinazione degli stipendi, dei periodi lavorativi maturati da detto personale in seno ad altre due società controllate del gruppo Austrian Airlines, vale a dire Austrian Airlines e Lauda Air. Il contratto collettivo della Tyrolean Airways dispone che il passaggio dalla categoria A alla categoria superiore B avviene dopo tre anni di anzianità, vale a dire tre anni dopo l’assunzione del dipendente come assistente di volo. I contratti di lavoro stabiliscono abitualmente che per data di entrata in servizio, ogni volta che essa rileva per l’applicazione di una regolamentazione o di un diritto, si intende la data di entrata in servizio presso la Tyrolean Airways. In tali circostanze, il Landesgericht Innsbruck (Tribunale regionale superiore di Innsbruck, Austria) voleva appurare se la direttiva 2000/78 ammetta una clausola di un contratto collettivo che tiene conto, ai fini dell’inquadramento nelle categorie lavorative e, pertanto, della determinazione dell’importo della retribuzione, soltanto dell’esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea appartenente ad un gruppo di imprese, con esclusione dell’esperienza identica maturata presso un’altra compagnia di detto gruppo. Con l’odierna sentenza, la Corte di giustizia risponde che la direttiva ammette tale clausola. Infatti, una clausola come quella prevista dal contratto collettivo della Tyrolean Airways non stabilisce una differenza di trattamento fondata sull’età. Anche se siffatta clausola può comportare una differenza di trattamento in funzione della data di assunzione da parte del datore di lavoro interessato, siffatta differenza non è, direttamente o indirettamente, fondata sull’età, né su un evento legato all’età. Infatti, è l’esperienza eventualmente maturata da un’assistente di volo in seno ad un’altra compagnia dello stesso gruppo d’imprese che non è presa in considerazione in occasione dell’inquadramento, indipendentemente dall’età di detto assistente al momento della sua assunzione. La clausola in esame si basa quindi su un criterio che non è né indissociabilmente, né indirettamente legato all’età dei dipendenti, anche se non è escluso che l’applicazione del criterio controverso possa, in taluni casi particolari, comportare, per gli assistenti di volo interessati, un passaggio dalla categoria lavorativa A alla categoria lavorativa B ad un’età più avanzata di quella degli assistenti che hanno maturato un’esperienza equivalente presso la Tyrolean Airways. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 7 giugno 2012, Sentenza nella causa C-132/11, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH / Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH)  
   
 

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