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Notiziario Marketpress di Martedì 12 Giugno 2012
 
   
  MEDIAZIONE IN MATERIA DI TELEFONIA, INTESA AGCOM-UNIONCAMERE

 
   
  Roma, 12 giugno 2012 - Raggiungono un traguardo importante l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l’Unione Italiana delle Camere di Commercio: sottoscrivono il protocollo d’intesa in materia di telecomunicazioni, promuovendo così la soluzione delle controversie anche presso gli Organismi di mediazione camerale. Con un valore aggiunto: il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo e non è dunque necessaria l’omologazione da parte del tribunale. Dal 21 marzo 2011, la mediazione è diventata obbligatoria nei settori riguardanti l’affitto di aziende, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, divisioni, liti condominiali, locazione, patti di famiglia, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità e successioni ereditarie. Ciò significa che, nel caso di liti sulle materie sopra elencate, occorre prima risolvere la controversia con la procedura di mediazione e solo nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, avviare il processo dinnanzi al giudice. Negli ultimi anni le Camere di Commercio, con il servizio di conciliazione hanno risolto moltissime controversie tra imprese e consumatori anche nel settore delle telecomunicazioni. Il tentativo di mediazione, infatti, diventa obbligatorio nelle materie della subfornitura (Legge 18 giugno 1998,192) e della telefonia (Delibera dell’Agcom n°. 173/07/Cons) per le controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un gestore telefonico. Uno degli obiettivi del protocollo d’intesa, tra l’Autorità ed Unioncamere, è quello di garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale e di salvaguardare gli elementi caratteristici delle procedure extragiudiziali delle controversie delle Camere di commercio anche per quelle dal valore più esiguo. Il protocollo d’intesa, inoltre, è molto vantaggioso anche sotto il profilo economico, perché permette agli operatori che partecipano alla procedura conciliativa, di concordare con la Camera di Commercio il pagamento trimestrale o quadrimestrale delle spese di avvio e delle spese di mediazione dovute per il servizio. Nello specifico, per le controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, le parti pagheranno le spese di avvio e di mediazione ridotte di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti e senza ulteriori incrementi (neanche in caso di esito della procedura). Se invece le controversie riguardano contratti tra operatori di comunicazioni elettroniche e consumatori, il consumatore sarà esentato dal pagamento delle sole spese di avvio. La Camera di Commercio, a tal proposito, si impegna a predisporre un calendario degli incontri di conciliazione, che tenga conto delle esigenze di organizzazione dell’attività da parte dell’operatore. Inoltre si impegna a gestire tutte le procedure di mediazione per risolvere le liti civili o commerciali con l’assistenza di un mediatore super partes: indipendente, professionale, imparziale e neutrale. Il protocollo è disponibile sul sito istituzionale www.Cb.camcom.it    
   
 

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