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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Giugno 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO DELL’UNIONE NON IMPEDISCE AD UNO STATO MEMBRO DI CONCEDERE PRESTAZIONI FAMILIARI A LAVORATORI DISTACCATI O STAGIONALI PER I QUALI, IN LINEA DI PRINCIPIO, NON È COMPETENTE

 
   
  Ai sensi del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori emigranti, in linea di principio, i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui sono occupati. Tuttavia, coloro che sono distaccati in un altro Stato membro al fine di svolgervi un lavoro («lavoratori distaccati») o che svolgono un lavoro temporaneo in un altro Stato membro («lavoratori temporanei») rimangono soggetti alla legislazione in materia di previdenza sociale del paese in cui lavorano abitualmente e non a quella dello Stato membro in cui lavorano effettivamente. I sigg. Waldemar Hudziński (C‑611/10) e Jaroslaw Wawrzyniak (C‑612/10), di cittadinanza polacca, sono domiciliati in Polonia e sono coperti dal regime previdenziale di tale Stato. Dal 20 agosto al 7 dicembre 2007, il sig. Hudziński, padre di due figli e agricoltore autonomo, è stato occupato come lavoratore stagionale presso un’impresa orticola in Germania. Il sig. Wawrzyniak, che ha una figlia, ha lavorato anch’egli in Germania come lavoratore distaccato dal febbraio al dicembre 2006. A norma del diritto tedesco, una persona che non abbia né il proprio domicilio, né la propria residenza abituale in Germania ha diritto agli assegni familiari qualora sia integralmente assoggettata all’imposta sui redditi in tale paese. Tuttavia, gli assegni familiari non vengono versati allorquando assegni familiari analoghi possono essere percepiti in un altro Stato membro. Dopo avere chiesto di essere integralmente assoggettati all’imposta sui redditi in Germania, questi due lavoratori hanno chiesto, per il periodo in cui hanno lavorato in Germania, il versamento delle prestazioni per figli a carico di un importo mensile pari a 154 euro per figlio. Le loro rispettive domande sono state respinte con la motivazione che, in base al regolamento, dovrebbe trovare applicazione il diritto polacco e non il diritto tedesco. In tale contesto, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia se, allorché la Germania non sia lo Stato membro competente in applicazione del regolamento n. 1408/71 e non sia dunque applicabile la legislazione tedesca, il diritto dell’Unione impedisca alla stessa di concedere assegni familiari. Inoltre, il giudice tedesco chiede se uno Stato membro possa escludere il diritto agli assegni familiari qualora assegni analoghi possano essere percepiti in un altro Stato membro. La Corte ricorda che il diritto dell’Unione mira, in particolare, a far sì che gli interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne. Peraltro, ogni Stato membro rimane competente a stabilire, nella propria legislazione e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale. A giudizio della Corte, la circostanza che i sigg. Hudziński e Wawrzyniak non siano decaduti dai loro diritti alle prestazioni previdenziali, né abbiano subito una riduzione dell’importo delle medesime per il fatto di avere esercitato il loro diritto alla libera circolazione, poiché hanno conservato il loro diritto a prestazioni familiari in Polonia, non priva lo Stato membro non competente della possibilità di concedere siffatte prestazioni. Tale facoltà non può d’altronde essere rimessa in discussione dalla circostanza che, nella specie, né il lavoratore né il figlio, per il quale viene richiesta la suddetta prestazione, risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo. Invero, nelle presenti cause, il collegamento delle situazioni dei sigg. Hudziński e Wawrzyniak al territorio tedesco, in cui vengono richieste le prestazioni familiari, consiste nell’assoggettamento integrale all’imposta in ordine ai redditi percepiti per il lavoro temporaneo effettuato in Germania. Un siffatto collegamento è fondato su un criterio preciso e può essere considerato sufficientemente restrittivo, anche in considerazione del fatto che la prestazione familiare richiesta è finanziata da introiti fiscali. Ammettere un’interpretazione del regolamento nel senso che vieta ad uno Stato membro di concedere, in casi analoghi a quelli delle presenti fattispecie, ai lavoratori e ai loro familiari una tutela previdenziale più ampia di quella derivante dall’applicazione di tale regolamento andrebbe oltre lo scopo del medesimo e la porrebbe al di fuori delle finalità e dell’ambito del Trattato. La Corte ne deduce che un’interpretazione del regolamento che consenta ad uno Stato membro di concedere prestazioni familiari in una situazione, come quella del caso di specie, non possa essere esclusa, poiché è atta a contribuire al miglioramento del tenore di vita e delle condizioni lavorative dei lavoratori emigranti, concedendo loro una tutela previdenziale più ampia di quella risultante dall’applicazione del summenzionato regolamento. Tale interpretazione contribuisce quindi alla finalità delle suddette disposizioni, consistente nel facilitare la libera circolazione dei lavoratori. Nella seconda parte della sentenza, la Corte esamina la situazione in cui uno Stato membro si avvale della sua facoltà di concedere prestazioni familiari a lavoratori per i quali, in via di principio, non è competente, escludendo al contempo tale diritto qualora il lavoratore riceva una prestazione equiparabile in un altro Stato membro. La Corte considera che una norma anticumulo di diritto nazionale ‑ nei limiti in cui sembra implicare non una diminuzione dell’importo della prestazione per figli a carico dovuta all’esistenza di una prestazione equiparabile in un altro Stato, bensì la sua esclusione ‑ è tale da costituire uno svantaggio notevole che nei fatti incide su un numero molto più elevato di lavoratori emigranti che di lavoratori sedentari, il che spetta al giudice nazionale accertare. Uno svantaggio del genere sembra ancor meno giustificato in quanto la prestazione richiesta è finanziata da introiti fiscali e in quanto, secondo la legislazione tedesca, i sigg. Hudziński e Wawrzyniak hanno diritto a tale prestazione per il fatto di essere stati integralmente assoggettati all’imposta sui redditi in Germania. Di conseguenza, uno svantaggio siffatto, pur potendo trovare spiegazione nelle disparità delle legislazioni di previdenza sociale degli Stati membri, sussistenti nonostante l’esistenza delle norme di coordinamento previste dal diritto dell’Unione, è in contrasto con i requisiti del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 12 giugno 2012, Sentenza nelle cause riunite C-611/10, Waldemar Hudziński / Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse e C‑612/10 Jaroslaw Wawrzyniak /Agentur für Arbeit Mönchengladbach – Familienkasse)  
   
 

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