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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Giugno 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO DELL’UNIONE NON OSTA ALLA NORMATIVA FRANCESE CHE VIETA IL RIENTRO IN FRANCIA DI CITTADINI DI PAESI TERZI, TITOLARI DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO, IN ASSENZA DI UN VISTO DI RITORNO. LE AUTORITÀ NAZIONALI CHE RILASCIANO UN VISTO DI RITORNO AL CITTADINO DI PAESE TERZO NON POSSONO TUTTAVIA LIMITARE IL SUO INGRESSO NELLO SPAZIO SCHENGEN AI SOLI PUNTI DEL TERRITORIO NAZIONALE

 
   
 

Il regolamento (CE) n. 562/2006, cosiddetto «codice frontiere Schengen», s’inserisce nel contesto più generale della creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia senza frontiere interne. Esso subordina l’ingresso dei cittadini dei paesi terzi nello spazio Schengen a determinate condizioni. Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri, i cittadini dei paesi terzi devono segnatamente essere in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare la frontiera (interna o esterna) di uno Stato membro e di un visto valido, se richiesto.

In deroga, i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al codice frontiere Schengen, ma che sono titolari di un permesso di soggiorno o di un «visto di ritorno» rilasciato da uno degli Stati membri o, se richiesto, di questi due documenti, sono autorizzati ad entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, per raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di ritorno.

Il Conseil d’État (Francia) è stato investito di un ricorso dell’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) diretto all’annullamento di una circolare ministeriale del 21 settembre 2009. Quest’ultima vieta il rientro, in Francia, dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, titolari soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che non sono in possesso di un visto di ritorno rilasciato dalle autorità consolari o, in alcune ipotesi eccezionali, dalle autorità prefettizie. La circolare indica, inoltre, che un visto di ritorno rilasciato dalle autorità prefettizie consente normalmente l’attraversamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen soltanto dai punti d’ingresso sul territorio francese. Secondo l’ANAFE, detta circolare viola i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, dal momento che essa è immediatamente applicabile e priva i cittadini di paesi terzi che sono usciti dal territorio francese del diritto di rientrare in Francia senza dover richiedere un visto, come essi avrebbero potuto legittimamente aspettarsi in forza della prassi amministrativa anteriore.

Il Conseil d’État interroga la Corte di giustizia su tali questioni.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rammenta in primo luogo che il possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro al cittadino di un paese terzo consente a quest’ultimo di entrare e di circolare nello spazio Schengen, di uscire da tale spazio e di rientrarvi senza dover ricorrere alla formalità del visto. Orbene, secondo la Corte, il permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, è espressamente escluso dalla nozione di permesso di soggiorno ai sensi del regolamento.

Inoltre, le norme che disciplinano il respingimento enunciate nel codice frontiere Schengen si applicano a qualunque cittadino di un paese terzo, che desideri entrare in uno Stato membro attraversando una frontiera esterna dello spazio Schengen. Pertanto, dal momento che tale regolamento ha abolito le verifiche sulle persone alle frontiere interne ed ha spostato i controlli doganali alle frontiere esterne di tale spazio, le disposizioni relative al respingimento alle frontiere esterne sono in linea di principio applicabili all’insieme dei movimenti transfrontalieri di persone, anche se l’ingresso attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen di uno Stato membro si effettui soltanto in vista di un soggiorno in quest’ultimo.

Ne risulta che il cittadino di un paese terzo che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda d’asilo, e che lascia il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non può rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio. Di conseguenza, qualora un tale cittadino si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, le autorità incaricate del controllo devono, in applicazione del regolamento, negargli l’ingresso nel territorio salvo si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali). Tali controlli devono altresì essere effettuati senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il principio del non respingimento.

In secondo luogo, la Corte interpreta la nozione di «visto di ritorno». Esso costituisce un’autorizzazione nazionale che può essere rilasciata al cittadino di un paese terzo che non è in possesso né di un permesso di soggiorno, né di un visto, né di un visto con validità territoriale limitata ai sensi del codice dei visti [2], che gli consente di lasciare uno Stato membro per un determinato scopo per rientrarvi successivamente. Se le condizioni nazionali di ritorno non sono definite dal codice frontiere Schengen, risulta tuttavia da tale codice che il visto di ritorno deve autorizzare il cittadino di un paese terzo ad entrare a fini di transito nel territorio degli altri Stati membri, affinché possa raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato detto visto di ritorno. Di conseguenza, il codice frontiere Schengen deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che rilascia al cittadino di un paese terzo un «visto di ritorno», non può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.

Infine, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non imponevano di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi, che avessero lasciato il territorio di uno Stato membro quand’erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che desiderassero rientrare nel medesimo territorio successivamente all’entrata in vigore del regolamento. Infatti, risulta dalle disposizioni del codice frontiere Schengen che un permesso di soggiorno temporaneo non autorizza a rientrare nello spazio Schengen. La Corte sottolinea inoltre che tale regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 aprile 2006, quindi sei mesi prima della data della sua entrata in vigore (13 ottobre 2006), sicché era assicurata la prevedibilità delle norme destinate ad applicarsi a partire da tale data.

(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 14 giugno 2012, Sentenza nella causa C‑606/10

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers / Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration)

 
   
 

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