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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Giugno 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: PER BENEFICIARE DI UN’ESENZIONE, NON È NECESSARIO CHE I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA BASATI SU CRITERI QUANTITATIVI, NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO, SI FONDINO SU CRITERI OGGETTIVAMENTE GIUSTIFICATI E APPLICATI IN MANIERA UNIFORME NEI CONFRONTI DI TUTTI I CANDIDATI ALL’AUTORIZZAZIONE

 
   
  Il diritto dell’Unione vieta gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. Tuttavia, qualora siano soddisfatte alcune condizioni, è possibile derogare a questo divieto. In tale contesto, per garantire la certezza del diritto, il settore automobilistico beneficia di uno specifico regolamento di esenzione che dichiara il divieto inapplicabile agli accordi «verticali» conclusi tra i vari operatori della catena di commercializzazione (costruttori, riparatori, distributori). Il beneficio concesso da tale regolamento è limitato agli accordi verticali per i quali si può presumere con sufficiente certezza l’idoneità a incrementare l´efficienza economica nell´ambito di una catena produttiva o distributiva. Per quanto concerne la vendita di autoveicoli nuovi, per «sistema di distribuzione selettiva» si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori o riparatori selezionati in base a «criteri specifici». Il regolamento di esenzione comprende due tipi di sistemi di distribuzione selettiva: sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri quantitativi e sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri qualitativi. Nei sistemi del primo tipo, per la selezione dei distributori il fornitore utilizza criteri che ne limitano direttamente il numero. Nei sistemi del secondo tipo, il fornitore utilizza, per la selezione dei distributori, criteri di carattere esclusivamente qualitativo, che sono stabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori, non sono applicati in modo discriminatorio e non limitano direttamente il numero dei distributori. La presente causa riguarda il sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi attuato dalla Jaguar Land Rover France (Jlr), che ha negato alla società francese Auto 24 l’autorizzazione alla distribuzione di autoveicoli nuovi del marchio Land Rover a Périgueux (Francia). Il sistema di distribuzione della Jlr prevedeva infatti la possibilità di concludere 72 contratti di distributori autorizzati per 109 siti, descritti in una tabella in cui non compare la città di Périgueux. L’auto 24 ha adito la Cour de cassation (Francia) con un ricorso sostanzialmente diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal diniego, da parte della Jlr, di concederle l’autorizzazione in quanto distributore per il sito di Périgueux. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia di interpretare i termini «criteri specifici». Si tratta, in sostanza, di stabilire se, per beneficiare dell’applicazione di tale regolamento, un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi debba fondarsi su criteri oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione. In via preliminare, la Corte sottolinea che il mancato rispetto di una condizione cui è subordinato il beneficio del regolamento di esenzione non può, di per sé, dare luogo al risarcimento dei danni secondo il diritto della concorrenza dell’Unione, né costringere un fornitore ad accogliere un distributore candidato in un sistema di distribuzione. Per quanto attiene all’interpretazione dei termini «criteri specifici», ai sensi del regolamento di esenzione, la Corte spiega che essi si riferiscono a criteri il cui contenuto preciso possa essere verificato, indicando che non è necessario che i criteri di selezione utilizzati siano pubblicati, con il rischio di compromettere il segreto industriale o, addirittura, di agevolare eventuali comportamenti collusivi. La Corte osserva che il regolamento di esenzione prevede condizioni di applicazione distinte a seconda che il sistema di distribuzione di cui trattasi sia qualificato come «basato su criteri qualitativi» o «basato su criteri quantitativi». Quindi, se, nell’ambito del regolamento, i criteri quantitativi di selezione dovessero essere obbligatoriamente oggettivi e non discriminatori, ne deriverebbe una confusione tra le condizioni richieste per l’applicazione del regolamento di esenzione ai sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri qualitativi e quelle previste per la sua applicazione ai sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri quantitativi. Di conseguenza, la Corte risponde che, per beneficiare dell’applicazione del regolamento di esenzione, un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi deve fondarsi, in particolare, su criteri il cui contenuto preciso possa essere verificato, ma non è necessario che sia fondato su criteri oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 14 giugno 2012, Sentenza nella causa C-158/11 Auto 24 Sarl / Jaguar Land Rover France)  
   
 

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