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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Luglio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL TERMINE DI SEI MESI PER IL RIMBORSO IVA AI SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI NELLO STATO È TERMINE DI DECADENZA

 
   
  Il decreto del Ministero delle Finanze n. 2672/82, recante norme di attuazione del Dpr n. 633/72, concernente le modalità di esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti, prevede che il rimborso debba avvenire su istanza degli interessati da presentare entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la domanda. L’amministrazione tributaria ha negato il rimborso dell’Iva che la Elsacom, società con sede nei Paesi Bassi, aveva versato in base alle fatture ricevute dalle sue controparti contrattuali in Italia durante il 1999. La domanda era stata presentata il 27 luglio 2000. L’amministrazione tributaria ha motivato il suo diniego con il carattere tardivo della domanda che avrebbe dovuto essere inoltrata entro il 30 giugno 2000. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso proposto dalla Elsacom, giudicando che il termine di sei mesi seguenti la fine dell’anno al quale la tassa fa riferimento, fosse meramente indicativo e non costituisse pertanto un termine di decadenza. La Corte suprema di cassazione, dinanzi alla quale è giunta la controversia, ha chiesto alla Corte se il termine di sei mesi (previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva Iva ai fini della presentazione di una domanda di rimborso dell’Iva) sia un termine di decadenza. Nel procedimento hanno presentato le loro osservazioni il governo italiano, ellenico e ungherese. La Corte osserva che già dal dettato di tale disposizione si ricava che il termine è un termine di decadenza. Essa verifica il tenore delle diverse versioni linguistiche e ricorda che in forza di una costante giurisprudenza, le varie versioni linguistiche di una disposizione dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme e in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte. Lo scopo dell’ottava direttiva Iva è quello di por fine alle divergenze fra le disposizioni in vigore negli Stati membri. La possibilità di proporre una domanda di rimborso delle eccedenze dell’Iva senza alcuna limitazione temporale si porrebbe in contrasto col principio della certezza del diritto, che esige che la situazione fiscale del soggetto passivo non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. L’introduzione di un termine ordinatorio, ossia non previsto a pena di decadenza si porrebbe in contrasto con lo scopo di armonizzazione perseguito dall’ottava direttiva Iva. La Corte dichiara quindi che il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/Cee del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza. (Sentenza nella causa C-294/11, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/elsacom)  
   
 

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