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Notiziario Marketpress di Giovedì 08 Febbraio 2007
 
   
  TAVOLA ROTONDA A MILANO: “IL POSIZIONAMENTO DELLE SOCIETA’ DI RICERCA E SELEZIONE ALL’INTERNO DELLA LEGGE BIAGI”

 
   
  Milano, 9 febbraio 2007 – Il settore della ricerca e selezione del personale ha urgente bisogno di una regolamentazione che definisca chiaramente i diversi campi di attività e le differenti caratteristiche delle società che vi operano; inoltre le procedure burocratiche legate alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero del Lavoro devono essere senza dubbio snellite e razionalizzate. Queste le due principali conclusioni emerse nella tavola rotonda che si è tenuta il 26 gennaio a Milano, organizzata da Assores, l’Associazione Italiana delle Società di Ricerca e Selezione L’appuntamento si è rivelato di estremo interesse, animato da numerosi interventi da parte del pubblico presente in sala. È stato subito evidenziato uno degli aspetti principali del tema all’ordine del giorno, ovvero la questione delle ricadute della Legge Biagi sulle società che operano nel campo della Ricerca e Selezione del personale. Si è avuta cura di precisare la differenza, non sempre a tutti nota, che intercorre tra le società che fanno parte dell’associazione e quelle interinali. Gli associati Assores, infatti, non operano al fine di trovare lavoro alle persone che si rivolgono loro, ma offrono la propria consulenza alle aziende che hanno l’esigenza di trovare una soluzione adeguata per ricoprire una precisa posizione lavorativa; di conseguenza gli associati Assores, sulla base delle necessità del cliente, rivolgono la propria attenzione a persone che possiedono una solida esperienza nel settore oggetto della ricerca. In realtà è importante capire che il processo di ricerca e selezione del personale non costituisce un tutto unico, ma si articola in diversi momenti ben definiti, quali ricerca, placement, outplacement e così via, ognuno dei quali richiede competenze specifiche; di questa differenziazione le riforme Treu-biagi non hanno tenuto debitamente conto, prevedendo che tutte le imprese operanti nel mercato del lavoro si costituissero in società con un capitale sociale minimo di 50 milioni di vecchie lire (per le interinali, che com’è noto assumono direttamente i lavoratori per un certo numero di mesi, il capitale minimo era stato innalzato alla soglia di 1 miliardo e 700 milioni, per far fronte agli oneri connessi con questa loro caratteristica). Da questa previsione legislativa discende quella che viene considerata una sostanziale e impropria equiparazione di tutte le imprese che operano nel mercato del lavoro: le società di ricerca e selezione, infatti, dovrebbero essere considerate come società di consulenza private e non come agenzie per il lavoro. Tale distinzione è tutt’altro che ininfluente, in quanto le seconde hanno bisogno per operare dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro. .  
   
 

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