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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Luglio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: UNA FASE CHE PRECEDE UNA DECISIONE DI UN’IMPRESA QUOTATA IN BORSA PUÒ COSTITUIRE UN’INFORMAZIONE PRIVILEGIATA DI CUI I MERCATI FINANZIARI DEVONO POTER DISPORRE

 
   
  Al fine di garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione europea e di rafforzare la fiducia degli investitori in tali mercati, la direttiva 2003/6 vieta gli abusi di informazioni privilegiate ed impone agli emittenti di strumenti finanziari di rendere pubbliche, appena possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente. Un’”informazione privilegiata” è definita come un’informazione (i) che ha un carattere preciso, (ii) che non è stata resa pubblica (iii) che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (iv) e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi. La direttiva 2003/124 contiene una definizione più sottile della nozione di “informazione avente un carattere preciso”: l’informazione deve fare riferimento ad un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o ad un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire la nozione di “informazione avente un carattere preciso”. Tale giudice deve pronunciarsi su una controversia tra il signor Geltl e la Daimler Ag in merito al danno che il primo sostiene di aver subito a causa della pubblicazione, asseritamente tardiva, da parte della società, di informazioni relative alle dimissioni anticipate del signor Schrempp dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione. Infatti, il 28 luglio 2005 il prezzo delle azioni della Daimler è notevolmente aumentato in seguito alla pubblicazione della decisione del consiglio di sorveglianza della Daimler, adottata lo stesso giorno, secondo cui il signor Schrempp avrebbe lasciato il suo incarico alla fine dell’anno e sarebbe stato sostituito dal signor Zetsche. Orbene, il signor Geltl aveva già venduto le sue azioni della Daimler. Il Bundesgerichtshof si chiede in particolare se un’informazione precisa attinente alle dimissioni del signor Schrempp abbia potuto esistere prima della decisione del consiglio di sorveglianza del 28 luglio 2005. Infatti, il 17 maggio 2005 il signor Schrempp aveva già menzionato la sua intenzione di dimettersi al presidente del consiglio di sorveglianza; in seguito, anche altri membri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di amministrazione ne erano stati informati. Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde che in una fattispecie a formazione progressiva diretta a realizzare una determinata circostanza o a produrre un certo evento possono costituire informazioni aventi un carattere preciso non solo la detta circostanza o il detto evento, bensì anche le fasi intermedie di tale fattispecie collegate al verificarsi di questi ultimi. Infatti, una fase intermedia di una fattispecie a formazione progressiva può essa stessa costituire un complesso di circostanze o un evento, secondo il significato comunemente attribuito a tali espressioni. Tale interpretazione non vale soltanto per le fasi che esistono già o che si sono già prodotte, bensì anche per le fasi di cui si può ragionevolmente ritenere che esisteranno o che si verificheranno. Qualsiasi altra interpretazione rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi della direttiva di garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e di rafforzare la fiducia degli investitori in tali mercati. Infatti, escludere che un’informazione relativa a una fase intermedia di una fattispecie a formazione progressiva possa essere considerata un’informazione avente un carattere preciso vanificherebbe l’obbligo di renderla pubblica, anche qualora essa avesse un carattere del tutto specifico e pur in presenza anche degli altri elementi costitutivi di un’informazione privilegiata. In una situazione del genere, taluni detentori di tale informazione potrebbero trovarsi in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri investitori e potrebbero trarne profitto a scapito di coloro che la ignorano. Per quanto riguarda la nozione di “un complesso di circostanze o un evento di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o che si verificherà”, la Corte precisa che essa riguarda le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, che vi sia una concreta prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verificheranno. Non è quindi necessario dimostrare un’elevata probabilità delle circostanze o degli eventi in questione. Inoltre, l’ampiezza delle conseguenze possibili di tale complesso di circostanze o di tale evento sul prezzo degli strumenti finanziari in questione è irrilevante per interpretare tale nozione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 28 giugno 2012, Sentenza nella causa C-19/11 Markus Geltl / Daimler Ag)  
   
 

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