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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Luglio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LE AMMENDE DI EUR 553 MILIONI INFLITTE A GDF E E.ON PER AVER DIVISO I MERCATI FRANCESI E TEDESCO DEL GAS NATURALE SONO RIDOTTE A EUR 320 MILIONI PER CIASCUNA SOCIETÀ

 
   
  Il Tribunale conferma l’essenziale della decisione, ma constata un errore della Commissione per quanto concerne la durata dell’infrazione su ciascuno dei mercati. Con decisione 8 luglio 2009, la Commissione ha inflitto un’ammenda di Eur 553 milioni a ciascuna delle società di energia E.on e Gdf Suez per aver violato il diritto europeo della concorrenza stipulando un accordo di ripartizione dei mercati francese e tedesco del gas naturale. Detto accordo risale al 1975, quando Ruhrgas Ag (attualmente E.on Ruhrgas, facente parte del gruppo E.on) e Gdf (che fa attualmente parte di Gdf Suez) hanno deciso di costruire congiuntamente il gasdotto Megal attraverso la Germania per importare gas russo in Germania e in Francia. La Commissione ha deciso che, con tale accordo («accordo Megal»), le imprese hanno deciso di non vendere il gas inviato tramite detto gasdotto sul mercato nazionale dell’altra parte. Per quanto riguarda il mercato francese, la Commissione ha ritenuto che l’infrazione è iniziata il 10 agosto 2000, data in cui avrebbe dovuto essere trasposta la prima direttiva sul gas che prevedeva la liberalizzazione del mercato del gas. Prima di detta data, a causa del monopolio legale in materia di importazione e fornitura di gas a favore di Gdf, il comportamento descritto non aveva potuto restringere la concorrenza. Secondo la Commissione, benché la prima direttiva sul gas sia stata trasposta in Francia soltanto nel 2003, la concorrenza poteva essere ristretta sin dal 2000, in quanto, a decorrere da detta data, concorrenti di Gdf avrebbero potuto approvvigionare alcuni clienti in Francia. Per quanto concerne il mercato tedesco, la Commissione ha considerato che l´infrazione era iniziata il 1º gennaio 1980 - data in cui il gasdotto Megal è divenuto operativo. Contrariamente alla situazione in Francia, non vi era alcun monopolio sul mercato tedesco prima della sua liberalizzazione. La Commissione ha quindi ritenuto che Gdf doveva essere considerata un concorrente potenziale di Ruhrgas prima della liberalizzazione, nonostante l’esistenza di taluni accordi (distinti dall’accordo Megal) fra società di distribuzione di energia (accordi di demarcazione ) nonché tra tali società e le aziende municipali (accordi di concessione esclusiva ) considerati leciti fino al 24 aprile 1998 a causa di un’esenzione. Quanto alla fine dell’infrazione, nonostante le due società abbiano affermato, in un accordo del 13 agosto 2004, che esse consideravano da tempo le parti anticoncorrenziali dell’accordo Megal come «nulle e improduttive di effetti», la Commissione ha ritenuto che quest’ultimo aveva in realtà continuato a produrre i suoi effetti almeno fino alla fine del settembre 2005. Tale data è quindi quella considerata dalla Commissione come data di fine dell’infrazione su ciascuno dei mercati. Tanto E.on quanto Gdf Suez hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l´annullamento di detta decisione, nonché per la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflittale. Nelle sue sentenze odierne, il Tribunale respinge la maggior parte degli argomenti delle società ricorrenti e conferma per l’essenziale la decisione della Commissione. Tuttavia, quanto alla durata dell’infrazione, il Tribunale constata che la Commissione ha commesso due errori. In primo luogo, per quanto concerne l’inizio dell’infrazione sul mercato tedesco, il Tribunale osserva che l’utilizzazione congiunta degli accordi di demarcazione e degli accordi di concessione esclusiva (coperti da un’esenzione fino al 24 aprile 1998) ha avuto l’effetto di stabilire di fatto un sistema di zone di approvvigionamento esclusive senza che vi sia stato tuttavia un divieto legale imposto ad altre società di fornire gas. Di conseguenza, fino al 24 aprile 1998, data a partire dalla quale tali accordi non erano più esenti, il mercato tedesco del gas era caratterizzato dall’esistenza lecita di monopoli territoriali di fatto. Orbene, tale situazione poteva comportare la mancanza di qualsiasi concorrenza non soltanto effettiva ma anche potenziale su tale mercato, essendo irrilevante il fatto che non esistesse in Germania un monopolio legale. Il Tribunale considera quindi che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di una concorrenza potenziale, fra le due società sul mercato tedesco del gas del 1º gennaio 1980 al 24 aprile 1998, alla quale l’accordo Megal avrebbe potuto recare pregiudizio. Il Tribunale annulla quindi l’articolo 1 della decisione impugnata nella parte in cui constata l’esistenza di un’infrazione commessa in Germania fra il 1º gennaio 1980 e il 24 aprile 1998. Si deve precisare che tale periodo non era stato preso in considerazione ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda. In secondo luogo, per quanto concerne la fine dell’infrazione sul mercato francese, il Tribunale constata che la Commissione non ha addotto alcun elemento che permetta di concludere che l’infrazione era continuata sul mercato francese in seguito all’accordo dell’agosto 2004. Per contro, vari documenti successivi a tale accordo, nonché il comportamento di Gdf sul mercato tedesco, dimostrano il proseguimento dell’infrazione in Germania fino al settembre 2005. Il Tribunale annulla quindi l’articolo 1 della decisione impugnata nella parte in cui esso constata che l’infrazione è esistita, in Francia, durante il periodo compreso fra il 13 agosto 2004 e il 30 settembre 2005. Per tener conto dell’annullamento parziale dell’articolo 1 della decisione, il Tribunale afferma che l’importo dell’ammenda imposto alle due società deve essere ridotto. Il Tribunale considera che, se applicasse il metodo utilizzato dalla Commissione per la fissazione dell’importo dell’ammenda, questo sarebbe ridotto a Eur 267 milioni. Una diminuzione del genere sarebbe sproporzionata rispetto all’importanza relativa dell’errore accertato. Infatti, mentre tale errore della Commissione riguarda il solo mercato francese e unicamente 12 mesi e mezzo dei 5 anni e 1 mese e mezzo constati inizialmente dalla Commissione, l’applicazione del metodo della Commissione porterebbe ad una riduzione dell’importo dell’ammenda di oltre il 50%. Così, considerando che tale metodo di calcolo non prende in considerazione tutte le circostanze pertinenti e rilevando che non è vincolato da detto metodo, il Tribunale conclude che si deve, tenuto conto in particolare della durata e della gravità dell’infrazione, fissare l’importo finale dell’ammenda inflitta a ciascuna società a Eur 320 milioni. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 29 giugno 2012, Sentenze nelle cause T-360/09 E.on Ruhrgas e E.on Ag / Commissione e T-370/09 Gdf Suez Sa / Commissione)  
   
 

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