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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Luglio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LE DIRETTIVE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI DI ORTAGGI SONO VALIDE

 
   
  Infatti, tali direttive prendono in considerazione gli interessi economici dei venditori delle «varietà antiche» in quanto consentono, a determinate condizioni, la commercializzazione di queste ultime La direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi assoggetta la commercializzazione di tali sementi alla previa ammissione delle loro varietà in almeno uno Stato membro. Inoltre, una varietà è ammessa nei cataloghi ufficiali degli Stati membri solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea. Tuttavia, un’altra direttiva prevede talune deroghe a tale regime di ammissione nei cataloghi nazionali per le «varietà da conservazione» e le «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari». Infatti, tali «varietà antiche» possono essere coltivate e commercializzate, a determinate condizioni, anche se non soddisfano i requisiti generali per essere ammesse nei cataloghi ufficiali. Con sentenza del 14 gennaio 2008, il tribunal de grande instance de Nancy (Tribunale di Nancy, Francia) ha condannato l’associazione senza scopo di lucro Kokopelli a risarcire all’impresa di sementi Graines Baumaux i danni per concorrenza sleale. Tale giudice ha constatato che la Kokopelli e la Baumaux operavano nel settore dei semi antichi o da collezione, che esse commercializzavano, tra gli altri, 233 prodotti identici o analoghi e che si rivolgevano alla medesima clientela di coltivatori dilettanti ed erano dunque in una situazione di concorrenza. Esso ha, pertanto, considerato che la Kokopelli agiva in concorrenza sleale, mettendo in vendite sementi orticole non figuranti né nel catalogo francese né nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi. La Kokopelli ha impugnato tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Nancy (Corte di appello di Nancy), la quale chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità della direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e di quella che prevede talune deroghe per le «varietà da conservazione» e le «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari». Con la sentenza odierna la Corte constata che sulla validità delle due direttive non incidono né taluni principi del diritto dell’Unione, né gli impegni assunti dall’Unione in forza del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (Tirfaa) . La Corte rammenta, anzitutto, che il principio di proporzionalità impone che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli. A tale proposito, la Corte constata che l’obiettivo primario delle norme relative all’ammissione delle sementi di ortaggi consiste nell’ottenere una maggiore produttività delle colture di ortaggi nell’Unione. Orbene, l’introduzione di un catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi sulla base di cataloghi nazionali appare atta a garantire tale obiettivo di maggiore produttività delle colture. Infatti, un regime di ammissione di tal tipo, il quale impone che le sementi delle varietà di ortaggi siano distinte, stabili e omogenee, consente l’utilizzo di sementi appropriate e, di conseguenza, una maggiore produttività dell’agricoltura, basata sull’affidabilità delle caratteristiche di tali sementi. Inoltre, tale regime di ammissione è atto a contribuire alla realizzazione del secondo obiettivo, che mira a instaurare un mercato interno delle sementi di ortaggi assicurandone la libera circolazione nell’Unione. Infatti, un siffatto regime garantisce che le sementi commercializzate nei diversi Stati membri soddisfino i medesimi requisiti. Per giunta, il regime di ammissione derogatorio messo in atto per le «varietà da conservazione» e per le «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» è idoneo a garantire la conservazione delle risorse fitogenetiche - terzo obiettivo stabilito dal diritto dell’Unione. La Corte statuisce quindi che il regime di ammissione delle sementi di ortaggi non eccede quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi. L’obbligo di registrazione nei cataloghi ufficiali nonché i relativi criteri di ammissione consentono di garantire che le sementi di una varietà possiedono le qualità necessarie per assicurare una produzione agricola elevata, di qualità, affidabile e costante nel tempo. Pertanto il legislatore dell’Unione, in considerazione, segnatamente, dell’ampio potere discrezionale di cui dispone nel settore della politica agricola comune, poteva legittimamente ritenere che altre misure, come l’etichettatura, non avrebbero consentito di giungere allo stesso risultato. Infatti, una misura meno restrittiva, come l’etichettatura, non costituirebbe un mezzo altrettanto efficace in quanto consentirebbe la vendita e, di conseguenza, la coltivazione di sementi potenzialmente nocive o che non consentono una produzione agricola ottimale. Pertanto, non vi è violazione del principio di proporzionalità. La Corte rammenta inoltre che le direttive controverse prendono in considerazione gli interessi economici degli operatori, quali la Kokopelli, che offrono in vendita «varietà antiche» non conformi ai requisiti per la registrazione nei cataloghi ufficiali, in quanto esse non escludono la commercializzazione di tali varietà. Vero è che sono previste restrizioni geografiche, quantitative e di confezionamento per le sementi delle varietà da conservazione e per quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; tuttavia tali restrizioni si inquadrano nel contesto della conservazione delle risorse fitogenetiche. A tale proposito, la Corte ricorda che il legislatore dell’Unione non perseguiva la liberalizzazione del mercato delle sementi delle «varietà antiche», bensì intendeva rendere meno restrittive le norme di ammissione, evitando allo stesso tempo l’apparire di un mercato parallelo di tali sementi, che rischia di ostacolare il mercato interno delle sementi delle varietà di ortaggi. Peraltro, la Corte constata che le direttive controverse non violano né i principi di parità di trattamento, del libero esercizio di un’attività economica e della libera circolazione delle merci, né gli impegni presi dall’Unione in forza del Tirfaa. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nella causa C-59/11 Association Kokopelli / Graines Baumaux Sas)  
   
 

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