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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Luglio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE PRECISA LA PORTATA DELLA TUTELA DEI CONSUMATORI RICONOSCIUTA NEL CONTESTO DEI CONTRATTI DI CREDITO

 
   
  Uno Stato membro può limitare le commissioni bancarie percepite dal creditore La direttiva sui contratti di credito ai consumatori prevede che, nei settori che essa armonizza, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel proprio ordinamento nazionale disposizioni diverse da quelle della direttiva stessa. Tuttavia, tale direttiva non vieta agli Stati membri di applicare, conformemente al diritto dell’Unione, le sue disposizioni a settori non riconducibili alla sua sfera d´applicazione. Peraltro, gli Stati membri devono provvedere affinché siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative a contratti di credito, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. La direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. In Romania la direttiva è stata trasposta nell´ordinamento nazionale con un decreto entrato in vigore il 22 giugno 2010. Esso dispone, tra l´altro, che quando viene concesso un credito, il creditore può percepire unicamente la commissione per l´analisi del fascicolo, la commissione per l´amministrazione del credito o la commissione per la gestione del conto corrente, la compensazione in caso di rimborso anticipato, i costi relativi alle assicurazioni, eventualmente le penalità, nonché una commissione unica per servizi prestati su richiesta dei consumatori. Nella fattispecie, in forza di una delle condizioni generali dei contratti di credito stipulati tra la banca Volksbank România e i suoi clienti prima dell´entrata in vigore del decreto, a fronte della messa a disposizione del credito, il mutuatario può essere tenuto a versare alla banca una “commissione di rischio” pari allo 0,2% del saldo del credito, pagabile mensilmente per tutto il periodo di svolgimento del contratto. L’autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor − Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași («Cjpc», Autorità nazionale per la tutela dei consumatori – Commissariato distrettuale per la tutela dei consumatori di Călărași), che ha ritenuto che il percepimento di tale commissione non fosse previsto dal decreto, ha inflitto alla Volksbank un´ammenda nonché sanzioni complementari. Dinanzi alla Judecătoria Călăraşi (Tribunale di primo grado di Călăraşi, Romania) la Volksbank ha eccepito che talune disposizioni del decreto erano in contrasto con la direttiva. Pertanto, tale giudice chiede alla Corte di giustizia di precisare la portata di questa direttiva. La Corte si pronuncia in primo luogo sull´inclusione, da parte degli Stati membri, dei contratti di credito garantiti da un bene immobile nella sfera d´applicazione ratione materiae di una misura nazionale di trasposizione della direttiva, sebbene quest´ultima li escluda dal suo ambito di applicazione. La Corte sottolinea che gli Stati membri possono, conformemente al diritto dell’Unione, applicare le disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa. Essi possono quindi mantenere o introdurre misure nazionali conformi alla direttiva o ad alcune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito non rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva come, nella fattispecie, i contratti di credito garantiti da un bene immobile. In secondo luogo, la Corte esamina l´inclusione di siffatti contratti di credito, in corso alla data di entrata in vigore della normativa nazionale, nell´ambito di applicazione ratione temporis di tale normativa. La Corte rileva che in linea di principio spetta agli Stati membri determinare le condizioni alle quali intendono estendere il loro regime nazionale che traspone tale direttiva ai contratti di credito che, come quelli oggetto della fattispecie, non rientrano in uno dei settori per cui il legislatore dell’Unione ha voluto fissare disposizioni armonizzate. Di conseguenza, gli Stati membri possono stabilire una misura transitoria per cui detta normativa si applichi altresì ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore. In terzo luogo, la Corte ritiene che la direttiva non osti a che uno Stato membro istituisca obblighi non previsti da tale direttiva a carico degli istituti di credito per quanto riguarda i tipi di commissione che questi possono percepire nel contesto di contratti di credito al consumo. La regola prevista dal decreto rumeno, infatti, comportando un elenco esaustivo di commissioni bancarie che il creditore può percepire dal consumatore, costituisce una norma di tutela dei consumatori in un settore non armonizzato dalla direttiva. In quarto luogo, la Corte replica all´argomento della Volksbank secondo il quale, dato che la normativa rumena vieta agli istituti di credito di percepire alcune commissioni bancarie, essa rende meno accessibile ai clienti residenti in Romania i crediti al consumo proposti da società stabilite in altri Stati membri e, pertanto, viola le norme del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi. A questo proposito, la Corte precisa che una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato per il solo fatto che altri Stati membri applicano regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti nel loro territorio. La Corte considera inoltre che una disposizione nazionale come quella istituita dal diritto rumeno non rende meno interessante l´accesso al mercato e non riduce veramente la capacità delle imprese interessate di svolgere una concorrenza efficace nei confronti delle imprese tradizionalmente operanti in Romania. La Corte dichiara infine che la direttiva non osta alla normativa rumena che, in materia di crediti al consumo, permette ai consumatori di rivolgersi direttamente ad un’autorità di tutela dei consumatori, che può successivamente infliggere sanzioni agli istituti di credito per violazioni della normativa nazionale, senza doversi preventivamente avvalere delle procedure di risoluzione stragiudiziale previste dal diritto nazionale per siffatte controversie. La Corte rileva infatti che la direttiva esige che le procedure in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie siano adeguate ed efficaci. Pertanto, spetta agli Stati membri disciplinare le modalità di dette procedure, compreso il loro eventuale carattere obbligatorio, nel rispetto dell’effetto utile di tale direttiva. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nella causa C-602/10 Sc Volksbank România Sa / Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (Cjpc)  
   
 

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