Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Luglio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SOLO I PROPRIETARI DELLE INFRASTRUTTURE PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI AD UN CONTRIBUTO PER LE LORO INSTALLAZIONI SU UN DEMANIO PUBBLICO

 
   
  Di conseguenza, gli operatori che semplicemente utilizzano tali infrastrutture non sono assoggettati a detto contributo. La direttiva in materia di autorizzazioni di reti e servizi di comunicazione elettronica (la direttiva “autorizzazioni”, consente agli Stati membri di prelevare un contributo, segnatamente, sui diritti di installare le infrastrutture necessarie alla prestazione dei servizi di telecomunicazione su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse. Diversi comuni spagnoli hanno imposto alle imprese di telefonia mobile contributi per l´installazione, sul demanio pubblico municipale, di infrastrutture necessarie alla prestazione di servizi di telecomunicazione. Tali contributi sono stati imposti alle imprese a prescindere dal fatto che esse fossero oppure no le proprietarie di tali installazioni. La Vodafone España e la France Telecom España, prestatrici di servizi di telefonia mobile in Spagna, contestano dinanzi ai giudici spagnoli la conformità con la direttiva “autorizzazioni” dell´imposizione di contributi agli operatori, semplici utilizzatori e non proprietari, della rete di telecomunicazione elettronica. Il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) chiede alla Corte di giustizia se la direttiva "autorizzazioni" consenta agli Stati membri di imporre i contributi agli utilizzatori della rete di telecomunicazione. Nella sua sentenza, la Corte constata, innanzitutto, che, nell´ambito della direttiva “autorizzazioni”, gli Stati membri non possono riscuotere tasse o contributi sulla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti dalla direttiva stessa. Gli Stati membri possono segnatamente imporre contributi sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse. La Corte precisa che la direttiva “autorizzazioni” non definisce né la nozione di installazione di strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, né il debitore del contributo relativo ai diritti afferenti a tale installazione. Tuttavia, la Corte rileva che, secondo la direttiva “quadro”, i diritti per consentire l´installazione di strutture su una proprietà pubblica o privata - vale a dire infrastrutture materiali - sono concessi all´impresa che sia stata autorizzata a fornire reti di comunicazioni pubbliche e abilitata, a tale titolo, a installare le strutture necessarie. Di conseguenza, il contributo per i diritti di installare strutture può essere imposto solo al titolare di tali diritti, vale a dire al proprietario delle infrastrutture installate sulle proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse. Ciò premesso, la Corte risponde che il diritto dell´Unione non consente agli Stati membri di imporre detto contributo agli operatori che, senza essere proprietari delle infrastrutture, le utilizzino per la prestazione di servizi di telefonia mobile. La Corte constata inoltre che, poiché la disposizione della direttiva “autorizzazioni”sull´imposizione del contributo è formulata in termini incondizionati e precisi, essa può essere invocata direttamente dai singoli dinanzi ai giudici nazionali per contestare l´applicazione di una decisione dell´autorità pubblica incompatibile con la disposizione stessa. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nelle cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/11 Vodafone España Sa/ Ayuntamiento de Santa Amalia e Ayuntamiento de Tudela - France Telecom España Sa/ayuntamiento de Torremayor)  
   
 

<<BACK