Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Luglio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA PUBBLICITÀ DELLE CASE DA GIOCO STRANIERE PUÒ ESSERE VIETATA A TALUNE CONDIZIONI

 
   
  Uno Stato membro può vietare la pubblicità delle case da gioco situate in un altro Stato membro se la tutela dei giocatori in tale Stato non è equivalente a quella del primo. In Austria, la pubblicità delle case da gioco situate all’estero richiede una previa autorizzazione. Per ottenerla, il gestore di una casa da gioco situata in un altro Stato membro deve dimostrare che la tutela legale dei giocatori prevista in tale Stato «corrisponde almeno» alla tutela legale austriaca, in forza della quale l’accesso alle case da gioco è riservato esclusivamente ai maggiorenni, la direzione della casa da gioco deve osservare il comportamento dei giocatori al fine di determinare se la frequenza e l’intensità della loro partecipazione al gioco mettano in pericolo il loro minimo vitale e i clienti possono intentare un’azione diretta in materia civile nei confronti della direzione per inadempimento di tali obblighi. Le società slovene Hit e Hit Larix gestiscono case da gioco in Slovenia. Esse hanno chiesto al Bundesminister für Finanzen (Ministro federale delle finanze, Austria) di essere autorizzate a pubblicizzare in Austria le loro case da gioco situate in Slovenia. Il Ministero ha respinto la loro richiesta in quanto Hit e Hit Larix non avevano dimostrato che le norme slovene in materia di giochi d’azzardo garantissero un livello di tutela dei giocatori analogo a quello previsto in Austria. Il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa, Austria), dinanzi al quale Hit e Hit Larix hanno proposto ricorso contro tali decisioni di rigetto, chiede alla Corte di giustizia se una normativa come quella austriaca sia compatibile con la libera prestazione dei servizi garantita dal diritto dell’Unione. Con la sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. Pertanto, in assenza di armonizzazione in materia, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e di definire con precisione il livello di tutela perseguito. Di conseguenza, il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di tutela differente da quello adottato da un altro Stato membro non può rilevare ai fini della valutazione della proporzionalità delle disposizioni prese in materia. Queste vanno valutate soltanto alla stregua degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello di tutela che intendono assicurare. È alla luce di tali elementi che la Corte risponde che il diritto dell’Unione non osta alla normativa austriaca, laddove, ai fini della concessione dell’autorizzazione a fare pubblicità, si limiti a richiedere che sia dimostrato che, nell’altro Stato membro, la normativa applicabile assicura una tutela contro i rischi del gioco di livello sostanzialmente equivalente a quello che essa stessa garantisce. Una normativa siffatta, che limita la libera prestazione dei servizi, è giustificata dall’obiettivo di tutela della popolazione contro i rischi inerenti ai giochi d’azzardo. Tenuto conto di tale obiettivo, essa non sembra costituire un onere eccessivo per i gestori delle case da gioco straniere e pertanto rispetta il principio di proporzionalità. La situazione sarebbe tuttavia diversa, e tale normativa andrebbe allora considerata sproporzionata, se richiedesse che, nell’altro Stato membro, le norme siano identiche, o se imponesse norme senza alcun nesso diretto con la tutela contro i rischi del gioco. In ogni caso, spetta al giudice nazionale verificare che le disposizioni di legge controverse si limitino a subordinare l’autorizzazione a pubblicizzare esercizi di gioco situati in un altro Stato membro alla condizione che la normativa di quest’ultimo fornisca garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle della normativa nazionale, alla luce dell’obiettivo legittimo di tutelare i privati contro i rischi connessi ai giochi d’azzardo. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 12 luglio 2012, Sentenza nella causa C-176/11 Hit e Hit Larix / Bundesminister für Finanzen)  
   
 

<<BACK