Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 17 Luglio 2012
 
   
  TRENTO: CONSEGNATO AL COMMISSARIO BONDI IL DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ROSSI IERI POMERIGGIO A ROMA LŽINCONTRO TECNICO SUI CONTENUTI DELLA SPENDING REVIEW SANITARIA

 
   
  Trento, 17 luglio 2012 - Ieri pomeriggio si è tenuto a Roma lŽincontro fra il commissario straordinario Enrico Bondi e i tecnici della Provincia per illustrare i conti della spending review sulla sanità. Nel corso della seduta, la dirigente del Dipartimento provinciale Lavoro e Welfare, Livia Ferrario, ha consegnato al commissario il documento stilato dallŽassessore alla salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi. Trento, 16 luglio 2012 Prot. N. 406780/2012/A032/lz - Osservazioni preliminari in ordine allŽarticolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” in materia di tutela della salute - La Provincia autonoma di Trento è titolare, in base allo Statuto di autonomia della Regione Trentino - Alto Adige /Suedtirol e alla costante e consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, di una competenza legislativa e amministrativa "rinforzata" in materia di tutela della salute. Competenza che si caratterizza in modo del tutto specifico nellŽintero panorama regionale anche grazie al totale autofinanziamento provinciale del servizio sanitario provinciale senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Grazie allŽautonomia normativa, da una parte, e al totale autofinanziamento del servizio sanitario provinciale, dallŽaltra, la Provincia autonoma di Trento ha organizzato e via via consolidato nel tempo il servizio sanitario provinciale caratterizzato da elevatissimi standard di qualità per il soddisfacimento e la tutela del diritto alla salute dei cittadini, bene di rilevanza costituzionale ai sensi dellŽarticolo 32 della Costituzione. Tale organizzazione e consolidamento dei servizi ha avuto sempre riguardo, oltre al citato pieno soddisfacimento dei bisogni di salute dei cittadini, allŽequilibrio economico-finanziario di bilancio del settore sanitario e dellŽazienda provinciale per i servizi sanitari e alla corretta gestione delle risorse. Aspetti fondamentali questi per comprendere lŽattuale situazione e la promozione, grazie a unŽattenta istruttoria in sede di programmazione sanitaria e una costante attenzione alla compatibilità finanziaria, degli elevati standard di servizi e prestazioni sanitarie, riconosciuti in tutte le indagini e studi comparativi fra le diverse regioni dŽItalia. In definitiva crediamo sia proprio questa la questione centrale: si tratta infatti di migliorare i servizi sanitari di tutte le Regioni italiane, di "efficientarli" anche sotto il profilo specifico dellŽimpiego appropriato delle risorse, non di "smantellare" servizi di elevata qualità erogati sempre garantendo lŽequilibrio finanziario. Diversamente invece che promuovere il costante miglioramento dei servizi sanitari, favorendone lŽallineamento verso lŽalto, si introdurrebbe un livellamento verso il basso con chiaro pregiudizio del diritto costituzionalmente garantito della tutela della salute dei cittadini. Le disposizioni di cui allŽarticolo 15 del decreto legge n. 95 del 2012 impongono oneri a carico delle Regioni, e in qualche caso, specificamente anche alla Provincia autonoma di Trento, del tutto incompatibili con le competenze riconosciute a livello costituzionale alla medesima Provincia autonoma di Trento. In particolare, la Provincia autonoma di Trento, nellŽordinamento costituzionale, ha uno status del tutto particolare che deriva da tre importanti elementi: a) dallŽarticolo 9 dallo Statuto di autonomia, e dalle relative norme di attuazione, che riconoscono una competenza rinforzata in materia di tutela della salute, così come interpretate anche in modo specifico dalla Corte costituzionale nel corso degli anni; b) dallŽautofinanziamento del servizio sanitario provinciale, senza alcun onere a carico del bilancio statale, e quindi senza alcuna partecipazione alla ripartizione del fondo sanitario nazionale; c) dallŽarticolo 79 dello Statuto di autonomia, in base al quale la Provincia autonoma di Trento provvede alle finalità di coordinamento della finanza pubblica recate da disposizioni statali nellŽambito dellŽadeguamento della propria normativa ai "principi" in esse contenute e che in ogni caso le disposizioni statali inerenti lŽattuazione degli obiettivi derivanti dal patto di stabilità interno non trovano applicazione sul territorio provinciale. LŽarticolo 79 dello Statuto di autonomia è stato peraltro modificato alla fine dellŽanno 2009, sulla base di un accordo giuridicamente vincolante fra la Provincia autonoma di Trento e il Governo, a fronte di un notevole ridimensionamento delle entrate provinciali e in ragione del quale è stata riconosciuta alla Provincia autonoma di Trento piena autonomia nella determinazione degli ambiti e dei livelli di spesa. Gli elementi indicati si integrano a vicenda, posto che la garanzia che la Provincia autonoma di Trento possa perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa a prescindere da prescrizioni date a livello statale è coerente con il fatto che autonome valutazioni in materia a livello provinciale non incidono in alcun modo sulla ripartizione del fondo sanitario nazionale. Quanto precede riguarda gli aspetti di garanzia formale, riconosciuti alla Provincia autonoma di Trento da norme di rango costituzionale che risultano strumentali a garantire lŽautonomia decisionale nellŽambito della politiche a tutela del diritto alla salute. Autonomia che si estrinseca, in questa materia, sotto i particolari profili della programmazione sanitaria e dellŽorganizzazione dei relativi servizi, anche a fronte di specifiche caratteristiche orografiche e geografiche del territorio trentino. Peraltro, si crede in modo responsabile, si condivide lŽobiettivo generale della qualificazione della spesa sanitaria. Tale obiettivo, però, deve essere perseguito dalla 2 3 Provincia autonoma di Trento, mediante unŽazione effettuata non in base a parametri e specifiche misure elaborati a livello centrale ma, nel rispetto del quadro prima sinteticamente descritto con particolare riferimento allŽarticolo 79 della Statuto di autonomia, mediante proprie autonome misure, mantenendo in capo alla Provincia lŽautonomia di programmazione e organizzazione che rappresenta la modalità con cui tale obiettivo viene raggiunto. La Provincia autonoma di Trento ritiene poi del tutto incompatibili con le proprie prerogative statutarie la disposizione di cui al comma 22 dellŽarticolo 15 del decreto legge n. 95 del 2012, il quale prevede che, a fronte dei risparmi di spesa ottenuti in relazione a quanto previsto dallŽarticolo 15, le somme corrispondenti debbano essere trattenute a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad essa spettanti. EŽ sufficiente ricordare in proposito che lo Statuto di autonomia individua espressamente le entrate spettanti alla Provincia e non prevede in alcun modo la possibilità di accantonare parti di tali entrate in relazione ad obiettivi determinati a livello statale in generale o, come nel caso di specie, relativi alla spesa sanitaria. Cordiali saluti - dott. Ugo Rossi -  
   
 

<<BACK