Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Luglio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: UNO STATO ESTERO NON PUÒ OPPORRE LA PROPRIA IMMUNITÀ PER CONTESTARE UN RICORSO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, PROPOSTO DA UN IMPIEGATO DELLA PROPRIA AMBASCIATA, QUANDO QUEST´ULTIMO SVOLGE FUNZIONI CHE NON RIENTRANO NELL´ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI. DI CONSEGUENZA, DETTO IMPIEGATO PUÒ ADIRE I GIUDICI DELLO STATO MEMBRO IN CUI SI TROVA L´AMBASCIATA IN QUESTIONE

 
   
  Il sig. Mahamdia, cittadino algerino e tedesco, ha lavorato per lo Stato algerino in qualità di autista presso la sua ambasciata a Berlino (Germania). Egli impugna il suo licenziamento dinanzi ai giudici tedeschi e chiede dei risarcimenti. L´algeria sostiene tuttavia di godere, quale Stato estero, dell´immunità giurisdizionale in Germania, riconosciuta dal diritto internazionale, in base alla quale uno Stato non può essere soggetto alla giurisdizione di un altro Stato. Inoltre l´Algeria invoca la clausola, contenuta nel contratto di lavoro stipulato con il sig. Mahamdia, secondo la quale, in caso di controversia, sono esclusivamente competenti i tribunali algerini. In tale contesto, il Landesarbeitsgericht Berlin-brandenburg (Tribunale superiore del lavoro del Land Berlino-brandeburgo) chiede alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento n. 44/2001, il quale contiene alcune norme relativamente alla competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro. Queste norme mirano a garantire una tutela adeguata del lavoratore in quanto parte contraente più debole. Pertanto, quando il datore di lavoro è domiciliato fuori del territorio dell´Unione europea, il lavoratore può citarlo in giudizio dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova «la sede d´attività» del datore di lavoro, presso cui il dipendente svolge il suo lavoro. Con la sua sentenza odierna, la Corte di giustizia risponde che l´ambasciata di uno Stato terzo situata nel territorio di uno Stato membro costituisce una «sede d´attività» ai sensi del regolamento in una controversia relativa al contratto di lavoro concluso da detta ambasciata in nome dello Stato accreditante, qualora le funzioni svolte dal lavoratore non rientrino nell´esercizio di pubblici poteri. Infatti, al pari di qualsiasi altro ente pubblico, l´ambasciata può diventare titolare di diritti e obblighi di carattere civile. Ciò avviene, quando conclude contratti di lavoro con persone che non svolgono funzioni rientranti nell´esercizio di pubblici poteri. Inoltre, un´ambasciata può essere assimilata a un centro operativo che si manifesta in modo duraturo verso l´esterno. Peraltro, una contestazione nell´ambito dei rapporti di lavoro, quale quella di cui al caso di specie, presenta in collegamento sufficiente con il funzionamento dell´ambasciata rispetto alla gestione del suo personale. In merito all´immunità invocata dall´Algeria, la Corte precisa non ha valore assoluto. Essa è generalmente riconosciuta quando la controversia riguarda atti rientranti nel potere di sovranità. Viceversa, può essere esclusa qualora l´azione in giudizio verta su atti che non rientrano nei pubblici poteri. Pertanto, il principio di diritto internazionale dell´immunità giurisdizionale degli Stati non osta all´applicazione del regolamento n. 44/2001, quando si tratta di una controversia sorta dall´impugnazione, promossa dal lavoratore, della risoluzione del suo contratto di lavoro, concluso con uno Stato nei confronti del quale il giudice adito constati che le funzioni svolte da detto lavoratore non rientrano nell´esercizio di pubblici poteri. Quanto alla clausola inserita nel contratto di lavoro del sig. Mahamdia, secondo la quale, in caso di controversia, sono esclusivamente competenti i tribunali algerini, la Corte ricorda che il regolamento n. 44/2001 limita la possibilità di derogare alle regole di competenza che esso stabilisce. Essa precisa che un accordo attributivo di competenza, concluso anteriormente al sorgere di una controversia, non può impedire al lavoratore di adire i tribunali competenti in base alle norme speciali di detto regolamento in materia di contratti individuali di lavoro. Infatti, in caso contrario, lo scopo di tutelare il lavoratore, parte contraente più debole, non sarebbe raggiunto. Di conseguenza, un accordo attributivo di competenza, concluso anteriormente alla nascita di una controversia, può offrire solo la facoltà al lavoratore di adire, oltre i giudici normalmente competenti in applicazione del regolamento n. 44/2001, altri giudici, ivi compresi, eventualmente, quelli situati fuori dell´Unione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 19 luglio 2012, Sentenza nella causa C-154/11, Ahmed Mahamdia / Algeria)  
   
 

<<BACK