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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Luglio 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL VENDITORE DI VIAGGI AEREI NON PUÒ INCLUDERE AUTOMATICAMENTE UN´ASSICURAZIONE SULL’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO AEREO AL MOMENTO DELLA VENDITA DI BIGLIETTI AEREI SU INTERNET IN QUANTO “SUPPLEMENTO OPZIONALE”, L’ASSICURAZIONE SULL’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO AEREO PUÒ ESSERE PROPOSTA SOLTANTO ATTRAVERSO UN’OPERAZIONE ESPLICITA DI ACCETTAZIONE (”OPT-IN”)

 
   
  Il regolamento n. 1008/2008 è diretto, in particolare, a garantire una maggiore trasparenza delle tariffe dei voli in partenza dall’Unione europea. I venditori di biglietti aerei hanno l’obbligo di indicare in qualsiasi momento il “prezzo definitivo”, cioè la tariffa del volo, nonché il complesso delle tasse, dei diritti e dei supplementi indispensabili ai fini di detto volo. I “supplementi di prezzo opzionali” relativi a servizi complementari non obbligatori devono, per parte loro, essere comunicati in modo chiaro all’inizio di qualsiasi procedura di prenotazione e la loro accettazione da parte del cliente deve risultare da un’operazione esplicita ("opt-in"). La società ebookers.Com Deutschland gestisce un portale Internet mediante il quale commercializza viaggi aerei. Nel corso della procedura di prenotazione, quando il cliente sceglie un volo determinato, appare, in alto a destra della pagina Internet, sotto il titolo “le vostre effettive spese di viaggio”, l´indicazione dell’importo delle spese. Oltre alla tariffa del volo, tale indicazione include anche l´importo di “tasse e diritti”, nonché le spese relative ad una “assicurazione sull’annullamento”, automaticamente contabilizzate. Il totale di tali spese rappresenta il “prezzo complessivo del viaggio”. In fondo alla pagina Internet, il cliente viene informato della procedura da seguire per rifiutare l’assicurazione sull’annullamento che è stata automaticamente inclusa. Tale procedura consiste in un’operazione esplicita di rifiuto (“opt-out”). Quando il cliente paga dopo aver finalizzato la sua prenotazione, la ebookers.Com versa il prezzo del volo alla compagnia aerea, le tasse e i diritti alle autorità competenti, il premio assicurativo alla compagnia d’assicurazione, che è giuridicamente ed economicamente indipendente dalla compagnia aerea. Un’associazione tedesca a tutela dei consumatori ha convenuto la ebookers.Com dinanzi ai tribunali tedeschi allo scopo di ottenere la cessazione di detta pratica, che consiste nell’includere automaticamente l’assicurazione sull’annullamento nella tariffa del volo. È in tal contesto che l’Oberlandesgericht Köln (Corte d’appello di Colonia) ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se i prezzi di tali servizi forniti da terzi, fatturati al cliente dalla società che propone il volo unitamente alla tariffa del volo, sotto forma di un prezzo complessivo, costituiscano “supplementi di prezzo opzionali”, in modo che tali servizi devono essere proposti sulla base di un’operazione esplicita di accettazione. La Corte ricorda, anzitutto, che il diritto dell’Unione mira a garantire l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei e contribuisce quindi ad assicurare la tutela del cliente. Essa osserva che i “supplementi di prezzo opzionali” sono relativi ai servizi che completano il servizio aereo stesso. Essi non sono né obbligatori né indispensabili ai fini del volo e il cliente può scegliere se accettarli o rifiutarli. È proprio perché il cliente può esercitare tale scelta che il diritto dell’Unione richiede che siffatti supplementi di prezzo debbano essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di ogni procedura di prenotazione e che essi devono essere oggetto di un’operazione esplicita di accettazione. Tale requisito è diretto ad impedire che il cliente sia indotto ad acquistare servizi complementari non indispensabili al volo stesso, a meno che non scelga espressamente di acquistarli e di pagarne il supplemento di prezzo. La Corte considera, poi, che sarebbe in contrasto con l’obiettivo di tutela del cliente subordinare detta tutela alla circostanza che il servizio opzionale sia fornito da una compagnia aerea oppure, invece, da un’altra società giuridicamente distinta. Per contro, ciò che importa è che il servizio complementare opzionale e il suo prezzo siano in rapporto con il volo stesso nel contesto della procedura di prenotazione di detto volo. La Corte risponde che la nozione di “supplementi di prezzo opzionali” include i prezzi, in rapporto con il viaggio aereo, di prestazioni – come un’assicurazione sull’annullamento del viaggio – fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore di tale viaggio unitamente alla tariffa del volo, sotto forma di un prezzo complessivo. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 19 luglio 2012, Sentenza nella causa C-112/11, ebookers.Com Deutschland Gmbh)  
   
 

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