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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2003
 
   
  LO SPAMMING A FINI DI PROFITTO È UN REATO

 
   
  Il Garante della privacy ha di recente ribadito che inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge e che, se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale ed il fatto può, quindi, essere denunciato all´autorità giudiziaria per l´applicazione delle relative sanzioni. La normativa sulla privacy, infatti, non permette di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l´indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati. Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l´attività illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune all´autorità giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati all´invio in Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento con il Decreto legislativo n. 196/03 del Codice in materia di protezione dei dati personali.  
   
 

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