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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2003
 
   
  BREVE CODICE DI COMPORTAMENTO PER CHI UTILIZZA E-MAIL PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI E PROMOZIONALI

 
   
   Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere resente che: 1. È sempre necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo. Gli indirizzi e-mail, quindi, non sono pubblici nel senso corrente del termine 2. Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l´invio dei messaggi 3. Il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell´invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati. Vale la regola dell´opt-in, cioè del accettazione preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out) 4. Non è ammesso l´invio anonimo di messaggi pubblicitari. Deve sempre comparire l´indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere. E´ opportuno indicare nell´oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o commerciale 5. Chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall´archivio etc.) 6. Chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all´invio di materiale pubblicitario 7. La formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette "black list") non deve comportare oneri per gli interessati. L´autorità ha disposto per un´ampia serie di destinatari un ulteriore divieto dell´attività, già illecita in base alla legge, indicando alcune modalità per tutelare i diritti degli interessati anche di fronte all´autorità giudiziaria penale o in caso di e-mail provenienti dall´estero.  
   
 

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