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Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Settembre 2003
 
   
  RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: COSTERA’ OLTRE 390 MILIONI DI EURO ALLE IMPRESE ITALIANE

 
   
  Milano, 29 settembre 2003. Oltre 390 milioni di euro: è questa la cifra stimata dalla Camera di Commercio di Milano per la spesa per servizi professionali e burocratici per le imprese italiane. E’ l’effetto della riforma del diritto societario: ci sarà la corsa a modificare lo statuto, per l’obbligo delle società iscritte al primo gennaio 2004 di uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro il 30 settembre 2004. Che vuol dire una spesa di circa un miliardo di euro per le quasi 600 mila società di capitale nazionali. Cioè oltre 390 milioni di euro in più, rispetto al 2002, quando circa il 60% delle società aveva comunque realizzato modifiche. Un costo che porterà comunque al miglioramento della flessibilità organizzativa. E che si concentra soprattutto su Milano, col 15% di tutte le società di capitale nazionali. Se ne è parlato oggi al convegno, che ha visto tra i relatori Michele Vietti, sottosegretario Ministero della Giustizia, Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano, Bruno Ermolli, Presidente dell’Osservatorio sui rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, della Camera di Commercio di Milano, oltre ai componenti dell’Osservatorio Michele Carpinelli, Marco De Luca, Roberto Poli, Livia Pomodoro, Piergaetano Marchetti, Paolo Montalenti, Vincenzo Salafia, Marco Spadacini, Attilio Ventura. E sulla riforma del diritto societario le imprese sono divise: c’è ampio spazio all’autonomia statutaria, semplificazione alla disciplina societaria, miglioramento degli strumenti di accesso al mercato. Ma anche rischio per la trasparenza per gli investitori, per le società, per la riduzione dei controlli. Insieme a una non piena chiarezza in alcuni casi. Sono questi alcuni dei temi della nuova disciplina sui quali l’Osservatorio sui rapporti tra imprese e pubblica amministrazione della Camera di Commercio di Milano ha voluto soffermarsi nel suo primo anno di attività. "La riforma del diritto societario è un provvedimento importante - ha detto Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano - per lo sforzo di completezza, i passi in avanti nella semplificazione, nell´autonomia e nell´apertura al mercato. Va sottolineato, inoltre, il percorso di grande interesse nella promozione della giustizia alternativa - dalle clausole arbitrali alla conciliazione - sulla quale le Camere di commercio hanno investito da tempo in termini di professionalità e di strutture diffuse in tutto il territorio nazionale". "La riforma societaria rappresenta un punto di svolta per le imprese e tale svolta deve essere esaustiva ed agevolare lo sviluppo - commenta Bruno Ermolli, presidente dell’Osservatorio sui rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, della Camera di Commercio di Milano -. Ecco perché l’Osservatorio ha voluto concentrarsi su un tema così importante: i rapporti fra imprese e pubblica amministrazione sono oggi in un quadro di nuova legalità". Stima dei costi della riforma per le società di capitale - Camera di commercio di Milano
Regione
Abruzzo 6.773.786
Basilicata 1.798.115
Calabria 5.485.911
Campania 32.608.921
Emilia-romagna 37.099.565
Friuli-venezia Giulia 8.149.245
Lazio 31.433.843
Liguria 9.006.501
Lombardia 105.463.115
Marche 10.756.844
Molise 1.263.989
Piemonte 23.944.792
Puglia 15.857.254
Sardegna 6.910.469
Sicilia 15.679.433
Toscana 30.432.605
Trentino-alto Adige 5.182.686
Umbria 5.225.151
Valle D´aosta 688.725
Veneto 38.193.695
Totale 391.954.644
La riforma del diritto societario: riflessioni dall’Osservatorio sui rapporti tra imprese e pubblica amministrazione della Camera di Commercio di Milano. Nel caso delle S.p.a., con nuovi strumenti finanziari, la tutela degli investitori. Per le S.r.l., tolta la "barriera" all´accesso al mercato finanziario, forse manca una garanzia sufficiente per tutelare il risparmio privato. Per la tutela delle minoranze c’è discrasia tra la disciplina del Testo Unico e la riforma: è opportuno creare un coordinamento. Il sistema dualistico (alla tedesca) e quello monistico (all´anglosassone) come modelli di amministrazione e controllo sembrano adatti solo a certe tipologie di imprese. I nuovi poteri a favore degli amministratori non sarebbero equilibrati. E le nuove disposizioni per le società quotate mancano di coordinamento con il Testo Unico. I patrimoni destinati ad un specifico affare possono portare a operazioni poco trasparenti. Il controllo contabile nelle non quotate va affidato al revisore o al collegio sindacale. La trasformazione a maggioranza di società di persone forse si intende che possa avvenire solo con il consenso di tutti i soci.
Che Cosa Prevede La Riforma Riflessioni Dell´oss. Camera Di Commercio
1 Autonomia statutaria eccessivi costi di transazione per la “costruzione” degli statuti (si pensi alle srl)
2 Per le Spa, nuovi strumenti finanziari rischio di diminuzione di tutela degli investitori
3 Per le Srl, tolta la "barriera" all´accesso al mercato finanziario. è una garanzia sufficiente per tutelare il risparmio privato?
4 Nuovi modelli di amministrazione e controllo: un sistema dualistico (alla tedesca) e uno monistico (all´anglosassone) Adatti solo per alcune tipologie di imprese? Applicabili a quotate? Dualistico adatto a sistema italiano? (limita il potere delle assemblee)
5 A favore degli amministratori, nuovi poteri d´impresa con nuove competenze Equilibrato? Le minoranze sono protette?
6 E per le società quotate? Più di venti disposizioni Coordinate con il testo unico? Problema di applicabilità nelle quotate dei nuovi sistemi amministrativi o in materia di pubblicità dei patti parasociali
7 E un nuovo istituto: i patrimoni destinati ad un specifico affare. Operazioni meno trasparenti? Rendicontazione discrezionale.
8 Controllo contabile nelle non quotate a revisore o collegio sindacale Che cosa è meglio?
9 Nuova S.r.l. Una società di persone a responsabilità limitata Luci e ombre nell’autonomie statutaria. Barriere fiscali
10 La trasformazione di società di persone in società di capitali a maggioranza Problema di integrazione normativa con codice civile
11 Trasformazioni eterogenee Associazione senza fini di lucro si trasformerebbe a maggioranza in società.Fondazioni in società di capitali. Problemi sull’assegnazione di azioni.
12 La disciplina dei gruppi Disciplina solo la responsabilità del gruppo
13 Il nuovo processo commerciale Privatizzazione fase introduttiva
14 Arbitrato: ambito di applicazione La nuova disciplina si applica alle cooperative e ai patti parasociali? E’ giustificata l’esclusione delle soc. Quotate dall’arbitrato?
15 La clausola che non stabilisce il numero o la modalità di nomina degli arbitri Nulla? O integrazione con il diritto comune per “clausole lacunose”?
16 Registro enti di conciliazione Necessità di specificare i requisiti e le garanzie. Necessità di indipendenza e terzietà. Ricorso all’esperienza delle Camere di Commercio.
17 Procedura di conciliazione “valutativa”: il conciliatore presenta una proposta in mancanza di accordo delle parti Compatibilità con il carattere volontario? Approccio deve essere facilitativo e la proposta del conciliatore formulata solo se richiesta da entrambe le parti. Le parti non devono essere obbligate ad indicare le proprie posizioni in caso di mancata conciliazione
18 Trasferimento, con successivi contratti, della stessa quota di partecipazione a srl e prevalenza dell’acquirente che per primo iscrive in buona fede l’atto al Registro Imprese. La norma – art. 2470 c.C. - non tiene conto del fatto che l’iscrizione è legata all’attività dell’ufficio e non (solo) alla tempestività dell’iniziativa di parte. Inoltre gli adempimenti pubblicitari sono richiesti dal notaio e non da colui che acquista la quota di srl (come può parlarsi quindi di “buona fede” nel compimento di formalità pubblicitarie da parte di colui che non può direttamente eseguirle?).
 
   
 

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