|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Settembre 2003 |
|
|
  |
|
|
NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
|
|
|
 |
|
|
Riprendiamo, per la sua importanza, un argomento già trattato: il Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, pubblicato sul supplemento ordinario n. 123/L alla Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. Il Codice sostituisce la Legge n. 675/96 e le successiva disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia ed entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2004, Il Codice si compone di tre parti, che contengono, rispettivamente le disposizioni generali (riguardanti le regole sostanziali della disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti, salvo eventuali regole specifiche per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici o privati), le disposizioni particolari per specifici trattamenti (che integrano o fanno eccezione alle disposizioni generali) e le disposizioni relative alle azioni di tutela dell’interessato e al sistema sanzionatorio. In primo luogo, precisiamo che il Codice reca alcune nuove disposizioni, direttamente connesse al quadro comunitario e internazionale, per aggiornare quanto era già contenuto nel Decreto legislativo n. 171/98 alle regole della Direttiva n. 2002/58/Ce (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), per completare o perfezionare il recepimento della Direttiva n. 1995/46/Ce ed in ordine al trattamento dei dati in ambito sanitario e per scopi di marketing, di lavoro e previdenza sociale. Con gennaio 2004, quindi, per disciplinare il trattamento dei dati personali opererà un testo unico di matrice legislativa, che assorbe o elimina varie disposizioni regolamentari. Anche secondo il nuovo Codice le sanzioni, previste per coloro che non dovessero essere in regola con la normativa, sono di natura amministrativa e penale. Quelle amministrative vanno da un minimo di Euro 3.000 ad un massimo di Euro 60.000 (omessa o inidonea informativa all’interessato; omessa o inidonea notificazione, omessa informazione o esibizione al Garante), mentre quelle penali consistono nella reclusione da sei a tre anni (trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, mancata adozione delle misure minime di sicurezza). |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|