Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Settembre 2003
 
   
  NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 
   
  Riprendiamo, per la sua importanza, un argomento già trattato: il Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, pubblicato sul supplemento ordinario n. 123/L alla Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. Il Codice sostituisce la Legge n. 675/96 e le successiva disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia ed entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2004, Il Codice si compone di tre parti, che contengono, rispettivamente le disposizioni generali (riguardanti le regole sostanziali della disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti, salvo eventuali regole specifiche per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici o privati), le disposizioni particolari per specifici trattamenti (che integrano o fanno eccezione alle disposizioni generali) e le disposizioni relative alle azioni di tutela dell’interessato e al sistema sanzionatorio. In primo luogo, precisiamo che il Codice reca alcune nuove disposizioni, direttamente connesse al quadro comunitario e internazionale, per aggiornare quanto era già contenuto nel Decreto legislativo n. 171/98 alle regole della Direttiva n. 2002/58/Ce (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), per completare o perfezionare il recepimento della Direttiva n. 1995/46/Ce ed in ordine al trattamento dei dati in ambito sanitario e per scopi di marketing, di lavoro e previdenza sociale. Con gennaio 2004, quindi, per disciplinare il trattamento dei dati personali opererà un testo unico di matrice legislativa, che assorbe o elimina varie disposizioni regolamentari. Anche secondo il nuovo Codice le sanzioni, previste per coloro che non dovessero essere in regola con la normativa, sono di natura amministrativa e penale. Quelle amministrative vanno da un minimo di Euro 3.000 ad un massimo di Euro 60.000 (omessa o inidonea informativa all’interessato; omessa o inidonea notificazione, omessa informazione o esibizione al Garante), mentre quelle penali consistono nella reclusione da sei a tre anni (trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, mancata adozione delle misure minime di sicurezza).  
   
 

<<BACK