Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Settembre 2003
 
   
  TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI

 
   
  A richiesta di un lettore precisiamo che, con l´entrata in vigore del Decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169, che integra la Legge n. 633/41, anche per le banche dati c´è la tutela giuridica Oggetto del provvedimento sono le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale, più dettagliatamente definite raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela non si estende al contenuto della banca dati e ne lascia impregiudicati diritti esistenti. All´autore di una banca dati è riconosciuto il diritto esclusivo di eseguirne o autorizzarne la riproduzione permanente o temporanea, la traduzione, l´adattamento e ogni altra modifica, la distribuzione di originali o copie e la presentazione in pubblico. L´autorizzazione dell´autore non è prevista in caso di accesso e consultazione per finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica, al di fuori dell´ambito di un´impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale. Le eventuali operazioni di riproduzione permanente sono comunque soggette all´autorizzazione del titolare del diritto. La Legge n. 633/41 è integrata con una serie di disposizioni relative alla nuova figura del "costitutore", colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione, la verifica o la presentazione di una banca dati, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo e lavoro. Al costitutore è riconosciuto il diritto di vietare utilizzazioni della banca dati stessa, quali il reimpiego o il trasferimento su altro supporto della totalità o di una parte sostanziale della banca dati. Il provvedimento definisce i diritti e gli obblighi dell´utente, il quadro sanzionatorio e l´ambito temporale di applicazione per quanto riguarda banche dati già costituite.  
   
 

<<BACK