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Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Settembre 2003
 
   
  DIRITTO ANNUALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO: CONDONO

 
   
  Sul sito internet dell´Unioncamere è stata pubblicata una guida al condono per il diritto camerale. La guida contiene anche i riferimenti normativi in base ai quali è possibile condonare, entro il prossimo 30 novembre 2003, per ciascun anno di riferimento gli importi dovuti per la sede legale dell´impresa e/o le sue unità locali dell´impresa nonché gli importi dovuti per eventuali maggiorazioni stabilite dalle singole camere di commercio (art. 18, 6° comma, Legge n. 580/93). Possono avvalersi della possibilità di condono: i soggetti obbligati al pagamento, secondo le norme in vigore all´epoca, per ciascuna annualità condonabile, gli eredi degli obbligati, in solido e disgiuntamente, i contribuenti non in regola per annualità precedenti e/o successive a quelle previste dal decreto ed i contribuenti con in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. Sono, invece, esclusi dal condono i contribuenti che hanno versato in ritardo e per intero il diritto dovuto. Questi soggetti saranno poi sanzionati solo per il ritardato pagamento (art. 5-quater, 2° comma, Legge n. 27/03). È possibile condonare le violazioni per mancato pagamento del diritto annuale dovuto a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2002. Il decreto prevede la possibilità di adesione per due distinti periodi: il comma 1, dell´art. 2, fa riferimento ai diritti annuali dovuti per il periodo 1997-2000, mentre il comma 2 dello stesso articolo si riferisce ai diritti dovuti e non versati per gli anni 2001 e 2002. Ciascuna camera di commercio, con la deliberazione di adesione al condono, dovrà anche stabilire le modalità pratico operative del condono, scegliendo, fra quelle previste, il periodo e/o i periodi condonabili e stabilendo anche se la definizione agevolata prevede l´applicazione di sanzioni o meno. Le camere di commercio dovranno anche stabilire il termine di sospensione delle procedure di accertamento e dei procedimenti giurisdizionali. Tale termine dovrà essere posteriore al 30 novembre 2003 (termine di scadenza per l´adesione al condono) e dovrà essere tale da consentire i controlli e le verifiche sui versamenti effettuati dai contribuenti che avranno scelto di aderire al condono. Le Camere di Commercio che hanno aderito al condono sono solo le seguenti: Aquila – Avellino – Bari – Benevento – Brindisi – Campobasso – Caserta – Catania – Catanzaro – Chieti – Cosenza – Crotone – Enna – Foggia – Frosinone – Grosseto – Isernia – Lecce – Matera – Napoli – Nuoro – Oristano – Pesaro e Urbino – Reggio Calabria – Rieti – Roma – Salerno – Siracusa – Taranto – Teramo – Trapani – Vibo Valentia.  
   
 

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